In sintesi
Chi si trasferisce negli Emirati smette di essere residente fiscale in Italia solo se, per la maggior parte dell'anno, non ha in Italia residenza, domicilio o presenza fisica e non risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente, iscrizione che fa presumere la residenza salvo prova contraria (art. 2 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023); poiché gli Emirati sono nella lista del D.M. 4 maggio 1999, il cittadino italiano che vi emigra deve anche provare di non essere più residente. Chi arriva in Italia dagli Emirati può valutare il regime dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR), oggi pari a 300.000 euro annui.
I criteri di residenza in Italia dal 2024
Dal periodo d'imposta 2024 l'art. 2 TUIR considera residente chi, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili), considerando anche le frazioni di giorno:
- ha la residenza in Italia (dimora abituale secondo il codice civile);
- ha il domicilio in Italia, cioè il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari;
- è presente fisicamente in Italia.
I criteri sono alternativi: ne basta uno. L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell'anno fa presumere la residenza, salvo prova contraria. Per legge contano anche le frazioni di giorno: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 conferma che anche una parte di giornata trascorsa in Italia vale come giorno di presenza.
AIRE: obbligatoria, ma non sufficiente
Il cittadino italiano che trasferisce la residenza all'estero per più di dodici mesi deve iscriversi all'AIRE tramite il consolato, entro 90 giorni dall'arrivo. Dal 2024 l'omessa dichiarazione può comportare una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ogni anno in cui perdura l'omissione (art. 11 L. 1228/1954, come sostituito dalla L. 213/2023), salvo che il fatto costituisca reato; l'importo concreto va verificato caso per caso.
L'iscrizione all'AIRE è un adempimento anagrafico: non basta, da sola, a far perdere la residenza fiscale se in Italia restano la famiglia, la casa abituale o una presenza prevalente.
La presunzione per chi si trasferisce negli Emirati
Gli Emirati Arabi Uniti sono inclusi nel D.M. 4 maggio 1999. Per l'art. 2, comma 2-bis, TUIR (dal 1° gennaio 2027 art. 2, comma 3, del D.Lgs. 117/2026), che in attesa della "white list" mai emanata rinvia di fatto alla lista del D.M. 4 maggio 1999, il cittadino italiano cancellato dall'anagrafe ed emigrato in uno di questi Stati si considera residente in Italia, salvo prova contraria. L'onere della prova passa al contribuente, che deve dimostrare con documenti il trasferimento effettivo: abitazione, permanenza, lavoro o attività, legami familiari e patrimoniali.
La residenza negli Emirati
Per la normativa emiratina (Cabinet Decision n. 85 del 2022) una persona fisica è residente se negli Emirati ha la residenza abituale e il centro dei propri interessi personali e finanziari, oppure vi è presente almeno 183 giorni in 12 mesi consecutivi, oppure almeno 90 giorni se ha un permesso di residenza (o è cittadino EAU o di un Paese del Golfo) e vi dispone di un'abitazione permanente o vi svolge un lavoro o un'attività. La Federal Tax Authority rilascia il Tax Residency Certificate per il periodo in corso o per periodi passati (non per periodi futuri), quando i requisiti risultano soddisfatti. Gli Emirati non tassano i redditi di lavoro dipendente né i redditi personali da investimenti delle persone fisiche; le attività d'impresa svolte da persone fisiche sono soggette alla Corporate Tax oltre 1 milione di AED di fatturato annuo. La Corporate Tax è dello 0% fino a 375.000 AED e del 9% oltre; dal 2025 i gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro sono soggetti a un'imposta minima integrativa del 15%.
La convenzione Italia–Emirati
La Convenzione firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (ratificata con L. 309/1997, in vigore dal 5 novembre 1997) disciplina anche i casi di doppia residenza. Per invocare la Convenzione bisogna essere residenti anche negli Emirati ai sensi dell'art. 4: in pratica serve un certificato di residenza fiscale emiratino rilasciato ai fini della Convenzione. Se la doppia residenza c'è, si applicano in sequenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, accordo tra le autorità. Alcune regole distributive:
- pensioni private: tassate solo nello Stato di residenza (art. 18); per le pensioni pubbliche vale l'art. 19, con regole diverse;
- dividendi: l'Italia può tassarli al massimo al 5% (partecipazione di almeno il 25%) o al 15%;
- interessi: imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario effettivo;
- canoni: ritenuta nello Stato di provenienza fino al 10%;
- immobili: i redditi e le plusvalenze restano tassabili nello Stato in cui si trovano.
Società: exit tax e residenza
Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una società comporta la tassazione dei plusvalori latenti dei beni non rimasti in una stabile organizzazione italiana (art. 166 TUIR; dal 1° gennaio 2027 art. 193 del D.Lgs. 117/2026, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi). La rateizzazione in cinque rate annuali è prevista solo per i trasferimenti verso Stati UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e assistenza nella riscossione: per gli Emirati l'imposta è dovuta senza rateizzazione.
Dal 2024 una società è residente in Italia se vi ha, per la maggior parte dell'anno, la sede legale, la sede di direzione effettiva (decisioni strategiche) o la gestione ordinaria in via principale (art. 73 TUIR). Una società emiratina gestita di fatto dall'Italia può quindi essere considerata residente in Italia. Per le controllate emiratine di soci italiani va inoltre verificata la disciplina CFC (art. 167 TUIR). Il comma 4-ter dell'art. 167, riscritto dal D.L. 84/2025, consente al controllante di optare per il versamento di un importo pari al 15% dell'utile contabile netto della controllata, con cui la tassazione effettiva si considera non inferiore al 15%; le modalità sono nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 106520 del 31 marzo 2026.
Dagli Emirati all'Italia: neo-residenti e impatriati
Chi trasferisce la residenza in Italia dopo almeno nove anni di non residenza nei dieci precedenti può optare per l'imposta sostitutiva sui redditi esteri dell'art. 24-bis TUIR. La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) l'ha portata a 300.000 euro annui (50.000 per ciascun familiare) per chi trasferisce la residenza dal 1° gennaio 2026; restano 200.000 euro (25.000 per familiare) per i trasferimenti dall'11 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 e 100.000 euro per quelli precedenti. Il regime dura al massimo quindici anni ed esonera dal quadro RW, da IVIE e IVAFE e dall'imposta di successione e donazione sui beni esteri. Dal 1° gennaio 2027 l'art. 24-bis diventa l'art. 246 del D.Lgs. 117/2026.
Chi rientra per lavorare in Italia può valutare il regime degli impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): i redditi di lavoro prodotti in Italia concorrono al reddito per il 50% (40% con figli minori), entro 600.000 euro annui, per chi non è stato residente nei 3 anni precedenti (6 o 7 in caso di rientro presso lo stesso gruppo), è altamente qualificato e si impegna a restare almeno 4 anni.
Per chi trasferisce la residenza in Italia dal 2027, il D.L. 38/2026 (convertito dalla L. 88/2026) vieta di cumulare il regime dei neo-residenti con quello degli impatriati. Per chi si trasferisce tra il 2024 e il 2026 il divieto non vale: chi ha i requisiti di entrambi può applicarli insieme.
Errori frequenti
- lasciare in Italia coniuge e figli o la casa abituale;
- superare i 183 giorni di presenza in Italia, contando anche le frazioni di giorno;
- iscriversi all'AIRE in ritardo o non conservare le prove della vita negli Emirati;
- continuare a gestire dall'Italia una società emiratina;
- trascurare exit tax, CFC e obblighi di monitoraggio al rientro.
Domande frequenti
L'iscrizione all'AIRE basta per non pagare le tasse in Italia?
No. L'AIRE è obbligatoria, ma la residenza fiscale dipende da residenza, domicilio e presenza in Italia. Per chi va negli Emirati serve anche superare la presunzione dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR (dal 1° gennaio 2027 art. 2, comma 3, del D.Lgs. 117/2026).
Gli Emirati sono ancora in black list?
Per le persone fisiche sì: sono nel D.M. 4 maggio 1999. Non sono invece nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Le due liste hanno scopi diversi.
La pensione italiana è tassata in Italia se vivo negli Emirati?
Le pensioni private sono tassate solo nello Stato di residenza (art. 18 della Convenzione). Le pensioni pubbliche seguono l'art. 19 e, in linea generale, restano tassate in Italia; va verificata la natura dell'ente erogatore.
Quanto costa la flat tax per i neo-residenti nel 2026?
300.000 euro annui, più 50.000 per ciascun familiare, per chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026.
Una società trasferita negli Emirati paga l'exit tax?
Sì, sui plusvalori latenti dei beni non attribuiti a una stabile organizzazione italiana, senza possibilità di rateizzazione.
Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.
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