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Domande frequenti

Risposte sintetiche alle domande più comuni sui temi di cui mi occupo, a scopo informativo.

A cura di , Dottore CommercialistaUltimo aggiornamento:

Residenza fiscale, AIRE ed Emirati Arabi Uniti

15 domande

Quando una persona è fiscalmente residente in Italia?

Dal 2024 è residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili), ha in Italia la residenza (dimora abituale), il domicilio (il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari) oppure vi è fisicamente presente. I criteri sono alternativi e si contano anche le frazioni di giorno (art. 2 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023; Circolare 20/E del 2024). L'iscrizione all'anagrafe per la maggior parte dell'anno fa presumere la residenza, salvo prova contraria. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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L'iscrizione all'AIRE è obbligatoria?

Sì. Il cittadino italiano che trasferisce la residenza all'estero per più di dodici mesi deve iscriversi all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tramite il consolato, entro 90 giorni dal trasferimento. Dal 2024 l'omessa dichiarazione comporta una sanzione da 200 a 1.000 euro per ogni anno di omissione, irrogata dal Comune. L'AIRE è un adempimento anagrafico distinto dalla residenza fiscale, ma è uno degli elementi che l'Amministrazione considera nei controlli. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Con l'iscrizione all'AIRE si smette di pagare le imposte in Italia?

Non necessariamente. La residenza fiscale dipende dai criteri dell'art. 2 TUIR: se in Italia restano, per la maggior parte dell'anno, la dimora abituale, le principali relazioni personali e familiari o la presenza fisica, si resta residenti anche se iscritti all'AIRE. In quel caso continuano a essere tassati in Italia i redditi ovunque prodotti. Per evitare contestazioni conviene conservare prove concrete del trasferimento: contratto di abitazione, permesso di residenza, lavoro o attività all'estero, spostamenti e legami familiari. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Cosa cambia per il fisco italiano se ci si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti?

Gli Emirati Arabi Uniti sono inclusi nel D.M. 4 maggio 1999, la lista degli Stati a fiscalità privilegiata per le persone fisiche. Per l'art. 2, comma 2-bis, TUIR (dal 1° gennaio 2027 art. 2, comma 3, del D.Lgs. 117/2026) il cittadino italiano che vi emigra si presume ancora residente in Italia, salvo prova contraria: spetta a lui dimostrare con documenti il trasferimento effettivo della vita personale ed economica. Gli Emirati non sono invece nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative; le due liste hanno finalità diverse. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Cosa verificare prima di trasferirsi o di operare a Dubai?

Per le persone fisiche: dove resteranno famiglia, abitazione e giorni di presenza; l'iscrizione all'AIRE; le prove da raccogliere per superare la presunzione di residenza in Italia; il trattamento di pensioni, dividendi e immobili italiani secondo la Convenzione Italia–Emirati. Per le imprese: dove saranno prese le decisioni strategiche (rischio di residenza italiana della società emiratina), l'eventuale exit tax, la disciplina CFC sulle controllate, i prezzi di trasferimento tra società italiane ed emiratine e le imposte emiratine (imposta sulle società del 9% oltre 375.000 AED, regimi delle free zone e, per i grandi gruppi multinazionali, imposta minima integrativa del 15%). Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Come si diventa residenti fiscali negli Emirati?

Secondo la Cabinet Decision n. 85 del 2022, una persona fisica è residente negli Emirati, tra l'altro, se vi ha la residenza abituale e il centro dei propri interessi personali e finanziari, se vi è presente almeno 183 giorni in un periodo di 12 mesi, oppure almeno 90 giorni se ha un permesso di residenza e un'abitazione permanente o un lavoro o un'attività negli Emirati. La Federal Tax Authority rilascia il Tax Residency Certificate, utile per applicare la Convenzione con l'Italia, per il periodo in corso o per periodi già trascorsi, non per periodi futuri. Il certificato emiratino non basta però, da solo, a escludere la residenza italiana se i criteri dell'art. 2 TUIR sono soddisfatti. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Cosa prevede la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati?

La Convenzione firmata nel 1995 (L. 309/1997, in vigore dal 5 novembre 1997) disciplina i casi di doppia residenza con criteri in sequenza (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità), applicabili a chi è considerato residente anche negli Emirati ai sensi dell'art. 4, di regola dimostrato con il certificato di residenza fiscale emiratino. Prevede inoltre, tra l'altro: dividendi tassabili in Italia al massimo al 5% o al 15%; interessi tassabili solo nello Stato di residenza del beneficiario effettivo; canoni con ritenuta fino al 10%; redditi e plusvalenze immobiliari tassabili nello Stato in cui si trova l'immobile. Per applicarla serve, di regola, il certificato di residenza fiscale dell'altro Stato. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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La pensione italiana di chi vive negli Emirati è tassata in Italia?

Dipende dal tipo di pensione. Per la Convenzione Italia–Emirati le pensioni private sono tassate soltanto nello Stato di residenza (art. 18), mentre le pensioni pubbliche, corrisposte dallo Stato o da enti pubblici per servizi resi, seguono l'art. 19 e in linea generale restano tassate in Italia. Le pensioni legate ad attività industriali o commerciali svolte da enti pubblici possono rientrare tra quelle private (art. 19, paragrafo 3). Prima del trasferimento conviene verificare la natura dell'ente erogatore e chiedere l'applicazione della Convenzione con la documentazione di residenza. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Chi non è residente e possiede immobili in Italia quali imposte paga?

Paga l'IMU al Comune: per i non residenti l'immobile non è abitazione principale, quindi non c'è l'esenzione prima casa. È prevista una riduzione del 50% su una sola abitazione non locata per chi è titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Se l'immobile è affittato, il canone è tassato in Italia con l'IRPEF oppure, per le locazioni abitative, con la cedolare secca; se non è locato, di regola l'IMU sostituisce l'IRPEF. L'IVIE riguarda invece il caso opposto: i residenti in Italia che possiedono immobili all'estero (1,06% del valore dal 2024).

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Chi rientra in Italia dopo anni all'estero ha agevolazioni fiscali?

Sì, a determinate condizioni. Chi viene a lavorare in Italia dopo almeno tre anni di residenza all'estero può valutare il regime degli impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): il 50% dei redditi di lavoro prodotti in Italia è esente, entro 600.000 euro annui, se si hanno elevata qualificazione e si resta residenti per almeno quattro anni. Chi non è stato residente per almeno nove degli ultimi dieci anni può optare per l'imposta sostitutiva sui redditi esteri (art. 24-bis TUIR, dal 2027 art. 246 D.Lgs. 117/2026). I due regimi hanno requisiti diversi e vanno confrontati sul singolo caso. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Quali legami con l'Italia possono mettere in dubbio un trasferimento negli Emirati?

Poiché per gli Emirati è il contribuente a dover dimostrare che la residenza estera è effettiva, l'Amministrazione guarda soprattutto ai legami rimasti in Italia. Pesano in primo luogo quelli personali e familiari: coniuge, figli, relazioni stabili. Contano poi quelli economici, come partecipazioni gestite dall'Italia, incarichi di amministratore e, in particolare, abitazioni mantenute a disposizione con utenze attive. Rilevano infine i redditi legati a ruoli o prestazioni che presuppongono una presenza frequente in Italia. Questi elementi vanno ridotti o documentati prima della partenza, non dopo l'avvio di un controllo. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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La Convenzione Italia–Emirati si applica anche ai cittadini italiani che vivono negli Emirati?

Sì. La Convenzione non limita la nozione di residente ai cittadini emiratini (art. 4): un cittadino italiano effettivamente residente negli Emirati può invocarla, di regola presentando il certificato di residenza fiscale emiratino. Può così chiedere, per esempio, le ritenute ridotte sui dividendi italiani e l'applicazione delle regole che disciplinano i casi di doppia residenza. Ogni convenzione firmata dagli Emirati ha una propria definizione di residente: chi si trasferisce da altri Paesi deve verificare il trattato applicabile. La Convenzione non elimina la presunzione di residenza italiana, ma può servire a superarla: per l'Agenzia delle Entrate il comma 2-bis sposta l'onere della prova sul contribuente (risposte n. 55 e n. 370 del 2023) e la Cassazione (sent. 18 dicembre 2023, n. 35284) ha ritenuto superata la presunzione per un residente negli Emirati ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, provato con più documenti. La prova del trasferimento effettivo resta comunque a carico del contribuente. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Chi risiede in Italia e possiede un immobile a Dubai o in un altro Paese cosa deve dichiarare?

Deve indicare l'immobile nel quadro RW e pagare l'IVIE, pari dal 2024 all'1,06% del valore: per gli immobili fuori dall'UE è di regola il costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato. Se l'immobile è affittato, il canone va dichiarato in Italia come reddito estero, con credito per le eventuali imposte pagate nello Stato in cui si trova; negli Emirati non c'è imposta sul reddito delle persone fisiche, quindi di norma non vi è credito. Se non è locato, l'IVIE sostituisce l'IRPEF. Lo scambio automatico di informazioni tra Stati rende questi dati sempre più visibili all'Amministrazione.

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Chi si trasferisce all'estero paga un'exit tax sulle partecipazioni che possiede?

In Italia non esiste un'exit tax generale per le persone fisiche: l'imposta sui plusvalori latenti al momento del trasferimento (art. 166 TUIR, dal 2027 art. 193 D.Lgs. 117/2026) riguarda le imprese. Il trasferimento produce però altri effetti. Le plusvalenze realizzate da non residenti sulla cessione di partecipazioni in società italiane possono restare imponibili in Italia, salvo che la convenzione applicabile riservi la tassazione allo Stato di residenza: è il caso, in linea generale, della Convenzione Italia–Emirati (art. 13, paragrafo 4), con eccezioni per immobili e stabili organizzazioni. Vanno valutati anche la tempistica delle cessioni, gli effetti sulle società controllate e le regole del Paese di arrivo. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Si può chiedere all'Agenzia delle Entrate un parere vincolante su un caso dubbio?

Sì, con l'interpello previsto dall'art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). Va presentato prima di attuare il comportamento o di presentare la dichiarazione interessata e deve descrivere un caso concreto. L'Agenzia risponde entro 90 giorni; in mancanza di risposta si intende accolta la soluzione proposta dal contribuente. La risposta vincola gli uffici sul caso esposto, finché i fatti restano invariati. Si usa, per esempio, per chiarire quale articolo di una convenzione si applica a una pensione, per far valere le esimenti sui dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata o per l'accesso al regime dei neo-residenti. L'interpello non accerta però i fatti, come l'effettiva residenza estera.

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Patrimoni, HNWI e neo-residenti

24 domande

Come funziona il regime dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR)?

Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dopo essere stato non residente per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti può pagare un'imposta sostitutiva annua fissa sui redditi prodotti all'estero, al posto dell'IRPEF. L'importo è di 300.000 euro per chi si trasferisce dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025), di 200.000 euro per i trasferimenti dall'11 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 e di 100.000 euro per quelli precedenti. L'opzione si esercita in dichiarazione, si estende ai familiari (50.000 euro ciascuno per chi si trasferisce dal 1° gennaio 2026, anche se il titolare è arrivato prima; 25.000 euro per i trasferimenti precedenti) e dura al massimo quindici anni. Dal 1° gennaio 2027, salvo correttivi, l'art. 24-bis diventa l'art. 246 del D.Lgs. 117/2026, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Quali redditi rientrano nell'imposta sostitutiva dei neo-residenti?

Rientrano i redditi prodotti all'estero, qualunque sia il loro ammontare: per esempio dividendi e interessi esteri, plusvalenze su attività finanziarie estere, canoni di immobili esteri, redditi di partecipazioni estere. I redditi prodotti in Italia restano soggetti alla tassazione ordinaria. Il contribuente può escludere dal regime i redditi di uno o più Stati esteri: su quelli paga le imposte ordinarie e può usare il credito per le imposte pagate all'estero. L'importo fisso è dovuto anche negli anni in cui i redditi esteri sono modesti.

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Quali redditi restano esclusi dalla flat tax per i neo-residenti?

Restano esclusi i redditi prodotti in Italia, tassati con le regole ordinarie, e i redditi degli Stati che il contribuente decide di escludere dal regime. Sono inoltre escluse, nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, che seguono il regime ordinario. Per questo, prima del trasferimento, conviene esaminare eventuali cessioni di partecipazioni rilevanti in programma e l'origine dei redditi attesi. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Il regime italiano dei neo-residenti è un'alternativa al vecchio "res non dom" britannico?

Può esserlo, ma i due sistemi funzionano in modo diverso. Dal 6 aprile 2025 il Regno Unito ha abolito il regime "non-dom" basato sulla rimessa dei redditi, sostituendolo con un regime di esenzione temporanea per i nuovi arrivati. Il regime italiano prevede invece un importo fisso annuo (300.000 euro per i trasferimenti dal 2026) per tutti i redditi esteri, fino a quindici anni, con esonero dal monitoraggio fiscale e da IVIE e IVAFE. La convenienza dipende da entità e fonte dei redditi, durata prevista del soggiorno, famiglia e patrimonio.

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Il regime dei neo-residenti riguarda anche successioni, donazioni e monitoraggio fiscale?

Sì. Per gli anni di validità dell'opzione le successioni e le donazioni sono tassate in Italia solo per i beni e i diritti esistenti in Italia (art. 1, comma 158, L. 232/2016). Il contribuente è inoltre esonerato dalla compilazione del quadro RW e dal pagamento di IVIE e IVAFE sui beni esteri. Questi effetti valgono anche per i familiari ai quali è stata estesa l'opzione. Prima di esercitarla si può presentare un interpello all'Agenzia delle Entrate per avere conferma dei requisiti.

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In cosa consiste la flat tax del 7% per i pensionati che si trasferiscono in Italia?

È un regime opzionale (art. 24-ter TUIR) per chi percepisce pensioni estere e trasferisce la residenza in un comune con non più di 30.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, o in alcuni comuni colpiti dai terremoti del Centro Italia. Tutti i redditi di fonte estera sono tassati con un'imposta sostitutiva del 7% per il periodo del trasferimento e i nove successivi. Serve non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti e provenire da Stati con accordi di cooperazione amministrativa. I redditi italiani restano tassati ordinariamente.

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Chi risiede in Italia ed è beneficiario di un trust estero come viene tassato?

Dipende da come il trust è qualificato ai fini fiscali italiani. Se il disponente o il beneficiario conserva poteri tali da escludere un effettivo spossessamento, il trust è considerato interposto e i redditi sono attribuiti direttamente a quella persona. Se i beneficiari sono individuati, il reddito del trust è loro imputato per trasparenza (art. 73 TUIR). Se il trust è opaco ed è stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata, le attribuzioni ai residenti sono tassate come redditi di capitale. Quanto al monitoraggio, i beneficiari di un trust opaco, anche estero, compilano il quadro RW nei casi previsti ma non pagano IVAFE e IVIE, perché non possiedono i beni; se il trust è interposto, i beni si considerano di chi ne dispone di fatto, che ne risponde come proprietario. Riferimento di prassi: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2022.

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Cos'è un family office e a cosa serve?

Un family office è una struttura, interna alla famiglia o esterna, che coordina la gestione del patrimonio di una o più famiglie: investimenti, partecipazioni societarie, immobili, adempimenti fiscali, governance familiare, passaggio generazionale. Il suo scopo è dare una visione unitaria del patrimonio e coordinare i diversi consulenti. Dal punto di vista fiscale occorre definire la forma giuridica, il paese di residenza delle strutture coinvolte e il trattamento dei redditi di ciascuna, soprattutto quando i familiari risiedono in Stati diversi.

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Qual è lo strumento migliore per proteggere il patrimonio e pianificare la successione?

Non esiste uno strumento valido per tutti. La scelta dipende dalla composizione del patrimonio, dalla situazione familiare, dagli obiettivi e dagli Stati coinvolti. Si possono utilizzare, anche insieme, holding di famiglia, patto di famiglia, trust, società fiduciarie e mandati, polizze e accordi tra soci. Ogni strumento ha effetti civilistici e fiscali diversi (imposte sui redditi, imposta di successione e donazione, monitoraggio) e va valutato anche rispetto alle regole degli altri Stati di residenza dei familiari.

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Perché una holding è utile nel passaggio generazionale?

Una holding concentra le partecipazioni di famiglia in un'unica società: gli eredi ricevono quote della holding invece di frazioni delle singole società operative, e lo statuto può regolare governance, diritti di voto e uscita dei soci. Il trasferimento a discendenti e coniuge di partecipazioni che consentono il controllo può essere esente dall'imposta di successione e donazione (art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990), se chi le riceve mantiene il controllo per almeno cinque anni. La costituzione della holding va pianificata per tempo, valutando i regimi di neutralità fiscale disponibili. Non è però uno schema sicuro in ogni caso: con la risposta n. 115 del 4 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto abusivo, ai fini dell'imposta di donazione, il conferimento a realizzo controllato (art. 177, comma 2, TUIR) in una nuova holding seguito dalla donazione delle sue quote ai figli, e ha negato l'esenzione del comma 4-ter perché il fondatore conservava diritti di veto che impedivano ai figli un controllo effettivo; con la risposta n. 116 della stessa data l'ha negata per la donazione, con patto di famiglia, della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto, perché rappresentanza e amministrazione restavano al donante; secondo l'Agenzia l'esenzione è invece possibile anche per la sola nuda proprietà, se il nudo proprietario acquisisce pieni poteri di gestione. Struttura, governance e tempi dell'operazione vanno quindi valutati con attenzione.

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Il patto di famiglia consente di trasferire l'impresa senza imposte?

Il patto di famiglia (artt. 768-bis e seguenti del codice civile) consente all'imprenditore di trasferire l'azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti, liquidando gli altri legittimari. Ai fini dell'imposta di donazione, il trasferimento può beneficiare dell'esenzione dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990: per le partecipazioni in società di capitali, solo se consentono di acquisire o integrare il controllo, e a condizione che i beneficiari proseguano l'attività o mantengano il controllo per almeno cinque anni. Le condizioni vanno verificate partecipazione per partecipazione. Le somme o i beni attribuiti agli altri legittimari, non assegnatari, non rientrano nell'esenzione del comma 4-ter: ai fini dell'imposta di donazione si considerano donati dal disponente, con aliquota e franchigia del rapporto tra disponente e legittimario (Cass. n. 29506/2020, 19561/2022 e 19627/2024; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 14 febbraio 2025).

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Quali pensioni estere permettono di accedere al regime del 7%?

L'art. 24-ter TUIR richiede la titolarità di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, cioè trattamenti percepiti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, anche non dipendente. La prassi dell'Agenzia interpreta il requisito in modo ampio, comprendendo per esempio prestazioni di previdenza complementare estera, anche alimentate da contributi volontari; va però verificata caso per caso la natura previdenziale del trattamento. La norma non fissa un importo minimo di pensione. Una volta soddisfatto il requisito, l'imposta del 7% si applica a tutti i redditi di fonte estera, compresi dividendi, interessi e plusvalenze estere, salvo quelli degli Stati esclusi dal contribuente. Conviene verificare la natura del trattamento prima del trasferimento.

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Come si confrontano il regime del 7% per i pensionati e quello dei neo-residenti?

Sono alternativi e hanno requisiti diversi. Il regime del 7% (art. 24-ter TUIR) richiede una pensione estera, almeno cinque anni di residenza all'estero e il trasferimento in un comune ammesso; dura dieci periodi d'imposta e l'imposta è proporzionale ai redditi esteri. Il regime dei neo-residenti (art. 24-bis) richiede nove anni di residenza estera negli ultimi dieci, vale ovunque in Italia, dura fino a quindici anni e prevede un importo fisso di 300.000 euro per i trasferimenti dal 2026. In termini aritmetici i due importi si equivalgono con circa 4,3 milioni di euro di redditi esteri annui. Solo il secondo esclude dall'imposta di successione i beni esteri.

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Chi può accedere al regime degli impatriati e serve la laurea?

Il regime (art. 5 D.Lgs. 209/2023) riguarda chi trasferisce la residenza in Italia dopo almeno tre anni all'estero, si impegna a restarvi almeno quattro anni e lavora in Italia come dipendente o autonomo: il 50% dei redditi di lavoro è esente entro 600.000 euro annui, con imponibile ridotto al 40% in presenza di figli minori. Serve un'elevata qualificazione o specializzazione. Con alcune risposte a interpello del 2025 (n. 71 e n. 74) l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che il requisito possa essere soddisfatto, in alternativa alla laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale qualificata (tre negli ultimi sette per alcune professioni informatiche), richiamando le regole sull'immigrazione di lavoratori altamente qualificati. La laurea, quindi, non è sempre indispensabile.

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Cosa cambia per l'impatriato che rientra lavorando per lo stesso datore di lavoro o gruppo?

Si allunga il periodo minimo di residenza all'estero. Di regola bastano tre periodi d'imposta; se però in Italia si lavora per lo stesso soggetto per cui si lavorava all'estero, o per una società del suo gruppo, ne servono sei, che diventano sette se prima dell'espatrio si era già lavorato in Italia per lo stesso soggetto o gruppo (art. 5, comma 1, D.Lgs. 209/2023). Per gruppo si intendono, secondo la stessa norma (art. 5, comma 2), i soggetti legati da un rapporto di controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., o controllati dallo stesso soggetto. Il tema è frequente nei distacchi e nei rientri infragruppo: conviene ricostruire con documenti la storia lavorativa e di residenza prima del rientro.

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Si possono cumulare il regime dei neo-residenti e quello degli impatriati?

Dipende dall'anno del trasferimento. Il divieto di cumulo previsto dall'art. 1, comma 154, L. 232/2016 riguardava i precedenti regimi per i lavoratori che rientrano in Italia. Il D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, lo ha esteso anche al nuovo regime impatriati dell'art. 5 D.Lgs. 209/2023, ma solo per chi trasferisce la residenza in Italia dal periodo d'imposta 2027. Chi si è trasferito tra il 2024 e il 2026 può quindi, se ha i requisiti di entrambi, applicare l'imposta sostitutiva sui redditi esteri e l'agevolazione sui redditi di lavoro prodotti in Italia. Per i trasferimenti dal 2027 occorre scegliere uno dei due regimi.

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Cos'è la tassazione "in entrata" del trust ai fini dell'imposta di successione e donazione?

Di regola i beni conferiti in trust sono tassati quando vengono attribuiti ai beneficiari, con aliquote e franchigie basate sulla parentela tra disponente e beneficiario. Dal 2025 l'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, consente di optare per il pagamento dell'imposta al momento di ciascun conferimento: in tal caso le successive attribuzioni ai beneficiari non sono più tassate, neppure per gli incrementi di valore maturati nel trust. Se al conferimento non è possibile individuare la categoria dei beneficiari, si applica l'aliquota più alta, l'8%, senza franchigie. Con l'art. 13 del D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, l'opzione copre anche le imposte ipotecaria e catastale; il decreto non fissa una decorrenza specifica per questa modifica e il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 4-bis non risulta ancora emanato. Secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di successione, riferite al trust testamentario, chi opta per il pagamento anticipato non può far valere esenzioni o agevolazioni legate a particolari requisiti, neppure al momento dell'attribuzione ai beneficiari. Le istruzioni non citano espressamente l'esenzione per aziende e partecipazioni di controllo dell'art. 3, comma 4-ter, né i conferimenti tra vivi, ma il rischio che l'opzione la escluda è concreto: la questione è discussa e va valutata con cura prima di optare. La convenienza dipende da beni, beneficiari e orizzonte temporale.

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Un neo-residente può conferire beni esteri in un trust con la tassazione "in entrata"?

È una combinazione discussa, sulla quale a ottobre 2026 non risultano chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Durante il regime dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR) donazioni e successioni sono tassate in Italia solo per i beni esistenti in Italia; resta da chiarire come questa regola si coordini con l'opzione per la tassazione al momento del conferimento in trust (art. 4-bis D.Lgs. 346/1990), anche per le attribuzioni ai beneficiari dopo la fine del regime. La questione va quindi valutata caso per caso: prima di procedere conviene considerare un interpello e verificare la qualificazione fiscale del trust, anche rispetto al rischio di interposizione.

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Quando un trust rischia di essere considerato fiscalmente inesistente?

Quando il disponente o i beneficiari conservano poteri che svuotano l'autonomia del trustee: per esempio la facoltà di revocare il trust, di cambiare liberamente i beneficiari, di dare istruzioni vincolanti o di sostituire il trustee, oppure quando il trustee non può agire senza il loro consenso. In questi casi l'Agenzia delle Entrate considera il trust interposto: redditi e beni sono attribuiti a chi li controlla e l'effetto di separazione viene meno anche ai fini fiscali. Le risposte a interpello degli ultimi anni mostrano che l'esito dipende spesso da singole clausole dell'atto istitutivo, compresi i poteri del guardiano, che vanno quindi scritte con attenzione.

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Quali sono le aliquote dell'imposta di successione e donazione in Italia?

Dipendono dal rapporto tra defunto o donante e beneficiario (D.Lgs. 346/1990): 4% per coniuge e parenti in linea retta, sul valore che supera 1 milione di euro per ciascun beneficiario; 6% per fratelli e sorelle, oltre 100.000 euro; 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini fino al terzo; 8% negli altri casi. Per le persone con disabilità grave la franchigia è di 1,5 milioni di euro. Per le successioni aperte dal 2025 l'imposta è autoliquidata dagli eredi. Alcuni beni, come le partecipazioni di controllo trasferite a discendenti e coniuge, possono essere esenti.

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L'esenzione per il passaggio generazionale vale anche per holding e società estere?

Dal 2025, dopo le modifiche del D.Lgs. 139/2024 all'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, l'esenzione per i trasferimenti a discendenti e coniuge distingue tre casi: per le aziende il beneficiario deve proseguire l'attività per cinque anni; per le società di capitali deve acquisire o integrare il controllo (art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.) e mantenerlo per cinque anni; per le società di persone basta mantenere le quote. Il nuovo testo non richiede espressamente un'attività d'impresa, ma l'Agenzia delle Entrate non ha ancora preso una posizione esplicita sulle holding di mero godimento. L'applicazione dell'esenzione a holding e a partecipazioni in società estere va quindi valutata caso per caso, eventualmente con interpello.

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Conferire partecipazioni in una holding e poi donarne le quote può essere contestato?

Il conferimento in holding con il "realizzo controllato" (art. 177, comma 2, TUIR) non fa emergere plusvalenze se la holding iscrive le partecipazioni al costo fiscale dei soci. Se poi si donano le quote della holding non quotata, l'imposta di donazione si calcola sul suo patrimonio netto contabile (art. 16 D.Lgs. 346/1990), che può essere inferiore a quello delle società conferite. Nella risposta a interpello n. 42 del 18 febbraio 2026, relativa alla donazione della nuda proprietà di una quota non di controllo, tassata con le regole ordinarie, l'Agenzia delle Entrate ha considerato indebito questo risparmio, ma ha escluso l'abuso del diritto perché l'operazione non era priva di sostanza economica: mirava a creare un gruppo familiare con una gestione coordinata delle società. Con la risposta n. 115 del 4 giugno 2026, invece, è stata ritenuta abusiva un'operazione simile, in cui la nuova holding si aggiungeva a una holding di famiglia già esistente senza ragioni extrafiscali non marginali. Sull'esenzione dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, la risposta n. 152 del 31 luglio 2026 ha chiarito che conferire in una holding le partecipazioni ricevute in esenzione non è causa automatica di decadenza dal beneficio, se il donatario mantiene il controllo della holding e, tramite essa, della società per il periodo richiesto. Contano quindi le finalità effettive e documentate.

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Come sono tassate le cripto-attività delle persone fisiche residenti in Italia?

Le plusvalenze da cessione, permuta o rimborso e gli altri proventi delle cripto-attività sono redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR). Dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva è del 33%, mentre resta del 26% per i token di moneta elettronica denominati in euro (L. 207/2024, come modificata dalla L. 199/2025). Le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW e, se non sono custodite da un intermediario italiano che applica l'imposta di bollo, sono soggette all'imposta sul loro valore dello 0,2%. La rideterminazione agevolata del valore delle cripto-attività era prevista per i valori al 1° gennaio 2025, con imposta sostitutiva del 18% da versare entro il 1° dicembre 2025, in unica soluzione o come prima di tre rate annuali; la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) non l'ha riproposta e non è prevista una rideterminazione delle cripto-attività al 1° gennaio 2026.

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Nel quadro RW si indica sempre la partecipazione nella società estera?

Di regola sì, ma ci sono due eccezioni. Se la società è un mero schermo (interposizione fittizia), si dichiarano direttamente i singoli beni che possiede, come se fossero del socio, con IVIE e IVAFE su immobili e attività finanziarie. Se invece la società si trova in un Paese non collaborativo e il socio ne è titolare effettivo (oltre il 25%), si applica il criterio "per trasparenza" (look-through): si indica il valore degli investimenti della società in proporzione alla quota, senza IVIE e IVAFE. Sono collaborativi i Paesi che prevedono lo scambio di informazioni con l'Italia, per esempio con una convenzione, come la Svizzera e gli Emirati.

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Società, holding e operazioni straordinarie

21 domande

Quali vantaggi offre una holding e quando conviene costituirla?

Una holding detiene e gestisce partecipazioni in altre società. Sul piano fiscale, i dividendi ricevuti da una holding società di capitali sono tassati, di regola, solo sul 5% del loro ammontare e le plusvalenze su partecipazioni possono essere esenti al 95% se ricorrono i requisiti della participation exemption (art. 87 TUIR). Sul piano organizzativo consente di accentrare il controllo, separare il patrimonio dai rischi delle società operative e preparare il passaggio generazionale. È da valutare in presenza di più società operative, di reinvestimenti importanti o di gruppi con società estere.

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In che modo una holding consente una pianificazione fiscale efficiente?

La holding permette di raccogliere i dividendi delle controllate con una tassazione ridotta (95% esclusi), di reinvestirli nel gruppo e di accentrare finanziamenti e servizi. Con il consolidato fiscale (artt. 117 e seguenti TUIR) utili e perdite delle società italiane controllate possono essere compensati. Ogni scelta deve avere ragioni economiche e organizzative effettive: operazioni prive di sostanza possono essere contestate come abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000). Vanno considerati anche i costi di gestione della struttura e gli effetti sulla tassazione finale dei soci persone fisiche.

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È possibile costituire una holding in neutralità fiscale?

In molti casi sì. Il conferimento in una holding di partecipazioni di controllo, o di partecipazioni qualificate al ricorrere di determinate condizioni, può avvenire con il regime del "realizzo controllato" (art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR): la plusvalenza è determinata in base al valore attribuito dalla holding alle partecipazioni e può essere nulla. Anche scissioni e conferimenti d'azienda hanno regimi di neutralità (artt. 173 e 176 TUIR). Le condizioni sono state modificate dalla riforma fiscale del 2024 e vanno verificate sul caso concreto, insieme alle ragioni economiche dell'operazione.

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Che differenza c'è tra holding di partecipazioni, finanziaria e mista?

La holding di partecipazioni (o "statica") si limita a detenere e gestire le partecipazioni. La holding finanziaria svolge anche attività finanziaria verso le società del gruppo, come finanziamenti o tesoreria accentrata; quella mista (o industriale) affianca alla gestione delle partecipazioni un'attività operativa o servizi alle controllate. La distinzione ha effetti fiscali, per esempio sull'IRAP e sulla deducibilità degli interessi passivi (art. 162-bis TUIR), e regolamentari: l'attività finanziaria verso il pubblico è riservata agli intermediari autorizzati. La forma va scelta in base alle funzioni che la holding svolgerà davvero.

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Quali sono gli effetti del trasferimento all'estero della residenza fiscale di una società?

La società diventa soggetta alle imposte nel nuovo Stato. In Italia si applica l'exit tax (art. 166 TUIR, dal 2027 art. 193 D.Lgs. 117/2026) sui plusvalori latenti dei beni che non restano in una stabile organizzazione italiana; la rateizzazione in cinque anni è possibile solo per i trasferimenti verso Stati UE o SEE con adeguato scambio di informazioni. Se all'estero non c'è una gestione effettiva, la società può essere considerata ancora residente in Italia ("esterovestizione"), con recupero di imposte, interessi e sanzioni. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Quando una società estera è considerata residente in Italia?

Dal 2024 una società è residente in Italia se vi ha, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale, la sede di direzione effettiva (dove si prendono le decisioni strategiche) oppure la gestione ordinaria in via principale (art. 73 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023). Conta quindi dove le decisioni vengono davvero prese, non solo dove si riunisce formalmente il consiglio. Un caso tipico è la società estera i cui amministratori o soci di riferimento vivono e operano in Italia. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Una società controllata negli Emirati è una CFC per il fisco italiano?

Può esserlo. Per l'art. 167 TUIR il reddito della controllata estera è imputato al socio italiano se la tassazione effettiva è bassa e oltre un terzo dei proventi è costituito da redditi "passivi" o da servizi infragruppo a basso valore aggiunto, salvo che svolga un'attività economica effettiva. La tassazione non è bassa se il bilancio della controllata è revisionato e certificato e la sua aliquota effettiva su base contabile è almeno del 15%; se il bilancio non è certificato, o se l'aliquota è inferiore al 15%, si verifica se la tassazione effettiva è inferiore alla metà di quella italiana (art. 167, comma 4, lett. a, TUIR, come modificato dal D.L. 84/2025). Con l'imposta emiratina del 9% e i regimi delle free zone il test va fatto con attenzione. Il comma 4-ter, riscritto dal D.L. 84/2025, consente al controllante di optare per il versamento di un importo pari al 15% dell'utile contabile netto della controllata; le modalità sono nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 106520 del 31 marzo 2026.

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Quando un'attività estera crea una stabile organizzazione in Italia?

Quando un'impresa non residente dispone in Italia di una sede fissa di affari (ufficio, filiale, cantiere oltre una certa durata) o opera tramite una persona che conclude abitualmente contratti in suo nome (art. 162 TUIR e convenzioni). In tal caso il reddito attribuibile all'Italia è tassato qui, con obblighi contabili e dichiarativi. Il rischio riguarda, per esempio, manager o agenti che lavorano stabilmente in Italia per società estere, anche da remoto. Va valutato insieme al trattamento previsto dalla convenzione con lo Stato della società.

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Cos'è una due diligence fiscale e quando serve?

È l'analisi della situazione fiscale di una società prima di un'acquisizione, di un investimento, di una fusione o di un passaggio generazionale. Esamina dichiarazioni, versamenti, contenziosi, prezzi di trasferimento, operazioni straordinarie passate e posizioni fiscali trasferibili (perdite, crediti). Il risultato è un elenco dei rischi con una stima del loro impatto, utile per negoziare prezzo, garanzie e indennizzi nel contratto, o per correggere le criticità prima dell'operazione.

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Fusioni, scissioni e conferimenti sono fiscalmente neutrali?

In linea generale fusioni e scissioni sono neutrali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 172 e 173 TUIR): non generano plusvalenze, ma i beni conservano i valori fiscali precedenti. Il conferimento d'azienda è neutrale per l'art. 176 TUIR, con possibilità di riallineare i valori pagando un'imposta sostitutiva; il conferimento di partecipazioni segue gli artt. 175 e 177. Restano da valutare imposte indirette, riporto delle perdite, eventuale abuso del diritto e, per le operazioni transfrontaliere, le regole sull'exit tax.

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Le perdite fiscali si possono riportare dopo una fusione?

Sì, entro limiti. Per l'art. 172, comma 7, TUIR le perdite delle società che partecipano alla fusione sono riportabili solo entro il valore del loro patrimonio netto, con regole specifiche sui conferimenti recenti, e solo se la società supera il "test di vitalità" (ricavi e costo del personale superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti). Le regole sono state modificate dal D.Lgs. 192/2024 e valgono anche per le eccedenze di interessi passivi. Se i limiti non sono rispettati si può chiedere la disapplicazione con un interpello.

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Meglio acquistare le quote o l'azienda (share deal o asset deal)?

Dipende dagli obiettivi. Nell'acquisto dell'azienda (asset deal) il compratore iscrive i beni ai valori pagati e può ammortizzarli, ma paga l'imposta di registro; il venditore è tassato sulla plusvalenza. Nell'acquisto delle quote (share deal) i valori fiscali dei beni restano invariati e le passività fiscali pregresse restano nella società, per cui sono importanti due diligence e garanzie; il venditore società può beneficiare della participation exemption. Il confronto va fatto sui numeri dell'operazione e sulle condizioni contrattuali.

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Come sono tassati i redditi delle professioni digitali?

Content creator, influencer, sviluppatori e altri professionisti digitali che svolgono l'attività con abitualità devono aprire la partita IVA e scegliere il corretto inquadramento: lavoro autonomo o impresa, con le relative conseguenze su imposte e contributi previdenziali. Con ricavi fino a 85.000 euro è possibile il regime forfetario, se ricorrono i requisiti. Vanno gestiti l'IVA sui compensi da piattaforme estere, i redditi in natura e, per chi lavora all'estero, la residenza fiscale. Dal 2025 esiste un codice ATECO specifico per l'influencer marketing (73.11.03); i content creator possono rientrare in codici diversi a seconda dell'attività.

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Quando una società deve nominare il revisore legale?

Le società per azioni devono sempre sottoporre i conti a revisione legale. Le s.r.l. devono nominare un organo di controllo o un revisore se redigono il bilancio consolidato, se controllano una società obbligata alla revisione o se per due esercizi consecutivi superano almeno uno dei limiti dell'art. 2477 c.c.: totale dell'attivo di 4 milioni di euro, ricavi di 4 milioni di euro, 20 dipendenti occupati in media. Il revisore deve essere iscritto al Registro dei revisori legali.

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Come sono tassati i dividendi che una società italiana riceve da una controllata in un Paese a fiscalità privilegiata?

Per le partecipazioni di controllo un regime è privilegiato se il livello di tassazione effettiva della controllata è inferiore alla metà di quello italiano (art. 47-bis TUIR); la verifica semplificata, superata con un'aliquota effettiva su base contabile di almeno il 15%, vale però solo se il bilancio della controllata è revisionato e certificato (art. 167, comma 4, lett. a, TUIR, richiamato dall'art. 47-bis). Per le partecipazioni non di controllo conta l'aliquota nominale. In questi casi i dividendi non sono imponibili solo per il 5%, ma per intero. Se si dimostra che la controllata svolge un'attività economica effettiva con personale, attrezzature e locali, l'imponibile scende al 50%; se si dimostra che fin dall'inizio non vi è stata localizzazione di redditi in quel Paese, si torna al regime ordinario. La prova può essere data con interpello o in dichiarazione.

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La Legge di Bilancio 2026 ha limitato l'esenzione dei dividendi alle partecipazioni rilevanti?

La L. 199/2025 aveva previsto che, dal 2026, l'esclusione del 95% per dividendi e plusvalenze delle società spettasse solo alle partecipazioni almeno del 5% o con valore fiscale di almeno 500.000 euro. Queste soglie sono state abrogate con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 dall'art. 11 del D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026: per le società torna quindi a valere il regime precedente, con esclusione del 95% dei dividendi e, in presenza dei requisiti della participation exemption, delle plusvalenze. Resta invece confermata, per le persone fisiche, la rideterminazione del valore delle partecipazioni con imposta sostitutiva del 21%.

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Che differenza c'è tra esterovestizione e interposizione di una società estera?

Sono contestazioni diverse con effetti diversi. Con l'esterovestizione l'Amministrazione sostiene che la società estera, pur costituita all'estero, sia residente in Italia perché qui ha la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria (art. 73 TUIR): la società è tassata in Italia su tutti i suoi redditi. Con l'interposizione si sostiene invece che la società sia un mero schermo e che i redditi appartengano in realtà al socio persona fisica, che li dichiara come propri. In entrambi i casi conta la sostanza: chi decide, dove, con quali mezzi e con quale autonomia. Una documentazione societaria coerente con la realtà operativa è la prima difesa. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Una holding estera che controlla società italiane si presume residente in Italia?

Sì, salvo prova contraria. L'art. 73, comma 5-bis, TUIR presume residenti in Italia le società ed enti esteri che detengono partecipazioni di controllo in società italiane quando sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia oppure quando sono amministrati da un organo composto in prevalenza da residenti. La presunzione sposta sul contribuente l'onere di dimostrare dove si prendono effettivamente le decisioni strategiche e dove si svolge la gestione ordinaria: luogo delle riunioni, residenza e ruolo effettivo degli amministratori, mezzi e personale della holding. Il tema riguarda spesso chi si trasferisce all'estero mantenendo società italiane. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Cosa succede ai valori fiscali quando un'impresa trasferisce la residenza o un'attività in Italia?

Si applica l'art. 166-bis TUIR, la cosiddetta entry tax. Se l'impresa proviene da uno Stato UE o da un Paese con cui è attivo un adeguato scambio di informazioni, le attività e passività trasferite assumono in Italia il valore di mercato, a condizione che sia determinato secondo i criteri del transfer pricing. Negli altri casi il valore di mercato è riconosciuto solo se concordato con l'Agenzia delle Entrate tramite il ruling internazionale; altrimenti vale il minore tra costo, valore di bilancio e valore di mercato. Per le operazioni rilevanti può essere utile una perizia, che documenti i valori di partenza in modo coerente con quelli dichiarati nel Paese d'origine.

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Esiste un'agevolazione per le imprese che riportano in Italia attività svolte all'estero?

L'art. 6 del D.Lgs. 209/2023 prevede, per le attività trasferite in Italia da Stati extra UE e SEE, l'esclusione del 50% dei redditi derivanti dall'attività rientrata per il periodo d'imposta del trasferimento e i cinque successivi. Il beneficio vale anche ai fini IRAP e viene meno, con recupero delle imposte non pagate e degli interessi, se nei cinque periodi d'imposta successivi alla fine del regime (dieci per le grandi imprese) l'attività viene trasferita di nuovo fuori dall'Italia, anche in parte. Sono escluse le attività svolte in Italia nei 24 mesi precedenti il trasferimento. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea: a giugno 2026 l'autorizzazione non era ancora stata concessa e il Governo valutava possibili modifiche della misura. Prima di contare sul beneficio occorre verificarne l'effettiva operatività e le modalità applicative, compreso l'ambito della revoca, valutando il caso concreto.

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Le sanzioni tributarie più basse introdotte nel 2024 valgono anche per le violazioni passate?

No. Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto molte sanzioni amministrative: per esempio, la dichiarazione infedele è punita in misura pari al 70% della maggiore imposta (prima dal 90% al 180%) e l'omessa dichiarazione al 120%. Le nuove misure si applicano però solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Nel 2025 la Corte di Cassazione ha confermato questa scelta, ritenendo che nelle sanzioni tributarie il principio del trattamento più favorevole operi nei limiti stabiliti dal legislatore; la questione resta comunque oggetto di dibattito. Nei controlli sulle annualità precedenti si applicano quindi le sanzioni previgenti, salvo l'esito di eventuali definizioni agevolate.

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Emirati Arabi Uniti e Medio Oriente: imposte e strutture

10 domande

Come funziona la corporate tax degli Emirati Arabi Uniti?

La corporate tax federale (Decreto-legge federale n. 47/2022) si applica dagli esercizi iniziati dal 1° giugno 2023. L'aliquota è dello 0% sul reddito imponibile fino a 375.000 dirham e del 9% sulla parte eccedente. Dividendi e plusvalenze su partecipazioni sono esenti se la quota è almeno del 5%, è detenuta da almeno dodici mesi e la partecipata è soggetta a un'imposta di almeno il 9%, con alcune eccezioni. Gli Emirati non applicano ritenute su dividendi, interessi e royalties pagati all'estero. Per i grandi gruppi multinazionali si aggiunge l'imposta minima integrativa del 15%. Restano regole specifiche per free zone, piccole imprese e fondazioni.

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Le persone fisiche pagano imposte negli Emirati?

Negli Emirati non esiste un'imposta sul reddito delle persone fisiche: stipendi, redditi da investimenti personali e canoni di immobili detenuti a titolo personale non sono tassati. La persona fisica rientra nella corporate tax solo se svolge un'attività d'impresa o professionale negli Emirati con un fatturato superiore a 1 milione di dirham nell'anno solare (Decisione del Consiglio dei Ministri n. 49/2023). Si applicano poi l'IVA, in genere al 5%, e alcune imposte indirette e accise. Per un italiano trasferito, la questione principale resta quindi la tenuta della residenza estera rispetto all'Italia, non il carico fiscale locale.

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Quando una società di free zone degli Emirati paga lo 0% di corporate tax?

Solo se ha lo status di "qualifying free zone person" e solo sui redditi qualificanti. Le condizioni principali sono: sostanza adeguata nella free zone (personale, locali, spese), redditi da attività qualificanti o con soggetti di free zone, rispetto del transfer pricing, bilanci sottoposti a revisione e mancata opzione per il regime ordinario. I redditi non qualificanti sono tollerati entro una soglia de minimis pari al minore tra il 5% dei ricavi totali e 5 milioni di dirham. Se una condizione viene meno, la società è tassata al 9% per quel periodo e per i quattro successivi. La sola costituzione in free zone, quindi, non basta.

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Cos'è la Small Business Relief degli Emirati e fino a quando si applica?

È un regime opzionale che permette alle persone residenti con ricavi non superiori a 3 milioni di dirham, nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, di essere trattate come se non avessero reddito imponibile. Inizialmente era limitata ai periodi chiusi entro il 31 dicembre 2026; la Decisione ministeriale n. 131/2026 l'ha estesa ai periodi che terminano entro il 31 dicembre 2029. Sono escluse le qualifying free zone person e le società dei grandi gruppi multinazionali, e l'Amministrazione può contestare il frazionamento artificiale di un'attività per restare sotto soglia. Restano comunque la registrazione e la dichiarazione annuale.

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Gli Emirati applicano l'imposta minima globale del 15%?

Sì, con un'imposta minima integrativa nazionale (Domestic Minimum Top-up Tax) introdotta dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 142/2024 per gli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025. Riguarda le imprese emiratine dei gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti: se la tassazione effettiva negli Emirati è inferiore al 15%, la differenza è riscossa localmente. Per questi gruppi l'aliquota del 9% e i regimi di free zone non comportano più, di per sé, un livello impositivo inferiore. Le imprese più piccole, invece, restano soggette alle regole ordinarie della corporate tax.

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Le regole sulla sostanza economica degli Emirati sono ancora in vigore?

Non più per gli esercizi recenti. Le Economic Substance Regulations, introdotte nel 2019 e legate all'uscita degli Emirati dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative, sono state modificate dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 98/2024, che ne ha eliminato gli obblighi (notifiche e relazioni) per gli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2022. La sostanza resta però decisiva per altri motivi: è una condizione del regime di free zone, è valutata dall'Amministrazione italiana per esterovestizione, interposizione e dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata, ed è richiesta dalle convenzioni per riconoscere i benefici. Personale, locali e decisioni assunte negli Emirati vanno quindi documentati comunque.

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Come sono tassate le fondazioni di famiglia negli Emirati e come le vede l'Italia?

Le fondazioni costituite in ADGM, DIFC o RAK ICC sono enti con personalità giuridica e, in linea di principio, soggetti alla corporate tax. L'art. 17 del Decreto-legge federale n. 47/2022 consente però alle fondazioni di famiglia di chiedere alla Federal Tax Authority di essere trattate come fiscalmente trasparenti se gestiscono patrimoni a favore di persone fisiche individuate o individuabili (o di enti di pubblica utilità), non svolgono attività d'impresa e non hanno come scopo principale l'elusione; ulteriori condizioni sono fissate dalla Ministerial Decision n. 261 del 2024. Ai fini italiani, in assenza di chiarimenti ufficiali specifici, la qualificazione va esaminata caso per caso: a seconda dei poteri del fondatore e dei diritti dei beneficiari, la fondazione potrebbe essere assimilata a un trust, a un ente estero o considerata interposta. Rilevano anche quadro RW e imposta di successione.

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Cosa cambia con la riforma del diritto societario degli Emirati del 2025?

Il Decreto-legge federale n. 20/2025 ha modificato la legge sulle società commerciali introducendo, tra l'altro: categorie di azioni con diritti economici e di voto differenziati, trasformazione più agevole tra forme societarie, valutazione dei conferimenti in natura da parte di periti qualificati, riconoscimento delle clausole di drag-along e tag-along e collocamenti privati per le società per azioni private. La riforma facilita anche il trasferimento delle società tra mainland e free zone. Per gruppi italiani e investitori le novità ampliano le possibilità di strutturazione, ma ogni operazione va coordinata con gli effetti fiscali in Italia, per esempio su residenza, conferimenti e valori fiscali.

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Le cripto-attività detenute tramite piattaforme negli Emirati saranno comunicate al Fisco italiano?

È la direzione prevista. Il 21 luglio 2025 gli Emirati hanno firmato l'accordo multilaterale tra autorità competenti per il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell'OCSE: i prestatori di servizi su cripto-attività dovranno raccogliere i dati dei clienti dal 1° gennaio 2027, con il primo scambio di informazioni previsto nel 2028. All'interno dell'UE regole analoghe valgono già dal 2026 con la direttiva DAC8. Per i residenti italiani le cripto-attività detenute negli Emirati restano comunque da indicare nel quadro RW e da tassare in Italia: lo scambio automatico renderà solo più semplice per l'Amministrazione individuare eventuali omissioni.

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L'Italia ha convenzioni contro le doppie imposizioni con gli altri Paesi del Golfo?

Oltre a quella con gli Emirati, sono in vigore le convenzioni con Kuwait (dal 1993), Oman (dal 2002), Arabia Saudita (dal 2009) e Qatar (dal 2011); con il Bahrein non risulta una convenzione in vigore. I sistemi fiscali locali sono molto diversi tra loro: in Arabia Saudita, per esempio, le società sono soggette all'imposta sul reddito per la quota riferibile a soci non sauditi o non del Golfo e alla zakat per la quota dei soci sauditi e del Golfo. Per operazioni e investimenti nell'area vanno quindi verificati caso per caso residenza, stabile organizzazione, ritenute e accesso ai benefici convenzionali.

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Europa e Unione europea: Svizzera, Monaco, Lussemburgo e direttive

11 domande

Cosa bisogna sapere quando ci si trasferisce dall'Italia in Svizzera?

Dal periodo d'imposta 2024 la Svizzera non è più inclusa nella lista del D.M. 4 maggio 1999, da cui è stata tolta dal D.M. 20 luglio 2023: al cittadino italiano che vi si trasferisce non si applica più la presunzione di residenza in Italia dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR. Restano però i criteri ordinari dell'art. 2 TUIR (residenza, domicilio e presenza per la maggior parte dell'anno). In caso di doppia residenza, per applicare i criteri della Convenzione Italia–Svizzera (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale) servono prove concrete del trasferimento effettivo. La Convenzione prevede inoltre, per chi si trasferisce definitivamente, la suddivisione dell'anno del trasferimento. In Svizzera l'imposizione dipende dal Cantone e da regimi come la tassazione secondo il dispendio, riservata a chi non vi svolge attività lavorativa. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Come sono tassate in Italia le pensioni svizzere AVS e LPP?

Le prestazioni del primo pilastro (AVS/AI) e del secondo pilastro (previdenza professionale LPP) percepite da residenti in Italia sono soggette a un'imposta sostitutiva del 5%. In passato la ritenuta del 5% si applicava solo se le somme transitavano tramite un intermediario italiano; con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) l'imposta del 5% si applica anche quando le somme sono incassate direttamente e vanno indicate in dichiarazione. La norma ha effetto retroattivo dal 2015, ma non consente rimborsi di quanto già versato. Lo stesso trattamento vale per alcune prestazioni previdenziali del Principato di Monaco. Il terzo pilastro segue regole diverse.

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Cosa comporta fiscalmente trasferirsi nel Principato di Monaco?

Monaco non applica l'imposta sul reddito alle persone fisiche residenti, salvo regole particolari per i cittadini francesi, e non tassa dividendi e plusvalenze personali. Per l'Italia, però, il Principato è nella lista del D.M. 4 maggio 1999, quindi il cittadino italiano trasferito si presume ancora residente, salvo prova contraria. Tra Italia e Monaco non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni. L'accordo sullo scambio di informazioni firmato nel 2015 e in vigore dal 2017 (L. 231/2016) contiene però, all'art. 12, regole per risolvere i casi di doppia residenza analoghe a quelle dell'art. 4 del Modello OCSE; la loro applicazione nei confronti della presunzione non è pacifica. Abitazione effettiva, presenza fisica e interessi familiari ed economici vanno documentati con particolare cura. Approfondimento: guida alla residenza fiscale tra Italia ed Emirati.

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Cosa cambia per chi lascia il Regno Unito dopo l'abolizione dello status di non-dom?

Dal 6 aprile 2025 il Regno Unito ha abolito il regime dei residenti non domiciliati. Anche l'imposta di successione britannica si basa ora sulla residenza: chi è stato residente nel Regno Unito per almeno 10 dei 20 anni fiscali precedenti vi è soggetto sul patrimonio mondiale. Dopo la partenza l'assoggettamento prosegue per un periodo da 3 a 10 anni fiscali, che dipende dagli anni di residenza nei 20 anni fiscali precedenti: 3 anni per chi è stato residente da 10 a 13 anni, un anno in più per ogni ulteriore anno di residenza, fino a 10 anni per chi è stato residente per tutti i 20. Chi si trasferisce in Italia, magari con il regime dei neo-residenti, deve quindi coordinare l'imposta italiana con quella britannica. La convenzione Italia–Regno Unito del 1966 si applica solo alle successioni, non alle donazioni, e ripartisce i beni in base al domicile di common law, senza tenere conto delle nuove regole sulla residenza di lungo periodo: il coordinamento va quindi verificato caso per caso.

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Un residente in Italia con immobili in Spagna può essere soggetto all'imposta spagnola sui grandi patrimoni?

Sì. Oltre all'imposta patrimoniale ordinaria, la Spagna applica l'imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune, prorogata senza scadenza: colpisce i patrimoni netti superiori a 3 milioni di euro, con un'esenzione di 700.000 euro e aliquote dall'1,7% al 3,5%. I non residenti vi sono soggetti per i beni situati in Spagna. In Italia lo stesso immobile è soggetto all'IVIE, dalla quale si può detrarre un credito pari all'imposta patrimoniale pagata nel Paese in cui l'immobile si trova, nei limiti dell'IVIE dovuta. Le regole regionali spagnole e la detenzione tramite società possono cambiare in modo significativo il risultato.

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Quando una holding lussemburghese beneficia dell'esenzione su dividendi e plusvalenze?

In base al regime di participation exemption, dividendi e utili di liquidazione sono esenti se la holding detiene da almeno dodici mesi, senza interruzioni, una partecipazione diretta almeno del 10% o con un costo di almeno 1,2 milioni di euro; per le plusvalenze la soglia di costo è di 6 milioni. Alle stesse condizioni non si applica la ritenuta lussemburghese del 15% sui dividendi distribuiti alla holding. La giurisprudenza lussemburghese ha precisato che i versamenti al "conto 115", cioè apporti senza emissione di nuove azioni, non concorrono al costo della partecipazione ai fini di queste soglie. Per un socio italiano restano centrali sostanza, residenza della holding e regole sui dividendi.

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Quando i dividendi tra società di Stati UE sono esenti da ritenuta e quando l'esenzione può essere negata?

La direttiva madre-figlia (2011/96/UE), attuata in Italia dall'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, consente di non applicare la ritenuta sui dividendi pagati a una società madre UE che detiene almeno il 10% da almeno un anno ed è soggetta a imposta nel proprio Stato. La direttiva contiene però una clausola antiabuso. Con la sentenza del 3 aprile 2025 (causa C-228/24) la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'esenzione può essere negata anche se la società non è un mero schermo, ma solo se la struttura non è genuina e mira a un vantaggio fiscale contrario agli scopi della direttiva, valutando l'intera vita della società e i livelli di tassazione coinvolti.

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Che fine ha fatto la direttiva europea sulle società di comodo, nota come Unshell o ATAD 3?

La proposta, presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2021, prevedeva indicatori minimi di sostanza per le società con redditi prevalentemente passivi e la perdita dei benefici di convenzioni e direttive per quelle prive di sostanza. Nel giugno 2025 il Consiglio ha preso atto che l'esame della proposta non sarebbe proseguito e la Commissione, nel programma di lavoro per il 2026, ne ha annunciato il ritiro; a ottobre 2026 il ritiro non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Il tema della sostanza resta però attuale: le amministrazioni fiscali continuano a utilizzare le clausole antiabuso delle direttive e delle convenzioni, le norme interne su esterovestizione e interposizione e la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle costruzioni non genuine.

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Come si applica la global minimum tax del 15% in Italia e nell'UE?

La direttiva (UE) 2022/2523, attuata in Italia dal D.Lgs. 209/2023, riguarda i gruppi con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti. Se in un Paese il livello di imposizione effettiva è inferiore al 15%, è dovuta un'imposta integrativa: l'imposta minima nazionale e la regola sull'imposta integrativa della controllante si applicano dal 2024, quella sui profitti insufficientemente tassati dal 2025. A gennaio 2026 l'OCSE ha approvato un pacchetto che, tra l'altro, riconosce un sistema "side-by-side" per i gruppi la cui capogruppo si trova in un Paese con un regime "coesistente qualificato"; la Commissione europea, con una comunicazione del 12 gennaio 2026, ne ha indicato l'applicazione nell'UE nel quadro della direttiva vigente. In Italia il D.Lgs. 148/2026 (art. 11) ha introdotto i nuovi regimi nell'art. 39-bis del D.Lgs. 209/2023, applicabili su opzione dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026: in base al regime "coesistente qualificato" l'imposta minima integrativa e quella suppletiva sono azzerate, mentre l'imposta minima nazionale resta applicabile. Modalità e condizioni sono rinviate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dal 12 agosto 2026 e non ancora pubblicato al 24 ottobre 2026. Gli effetti per i singoli gruppi vanno verificati caso per caso.

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Cosa prevede la direttiva DAC8 sullo scambio di informazioni?

La direttiva (UE) 2023/2226, recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025, estende lo scambio automatico di informazioni alle cripto-attività: dal 1° gennaio 2026 i prestatori di servizi devono raccogliere i dati dei clienti e delle operazioni, che saranno trasmessi alle amministrazioni fiscali degli Stati di residenza, con il primo scambio previsto nel 2027. La direttiva rafforza anche le regole sul codice fiscale estero da indicare nelle comunicazioni e include nello scambio alcuni ruling transfrontalieri relativi a persone fisiche con patrimoni elevati. Per i residenti italiani diventa quindi ancora più importante che il quadro RW sia coerente con le informazioni ricevute dall'estero.

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Cos'è la "EU Inc.", la nuova società europea proposta nel 2026?

Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha proposto la "EU Inc.", una forma societaria opzionale a responsabilità limitata, regolata da regole uniformi in tutta l'Unione (il cosiddetto "28° regime"). La proposta prevede costituzione online in tempi brevi, nessun capitale minimo, azioni dematerializzate, procedure digitali per le decisioni dei soci e un sistema europeo di stock option. La EU Inc. non introduce però un sistema fiscale comune: restano applicabili le regole nazionali su residenza fiscale, stabile organizzazione e attribuzione dei redditi. La proposta, un regolamento, richiede l'approvazione di Parlamento europeo e Consiglio; al momento della presentazione la Commissione puntava a un accordo entro la fine del 2026. Il 23 ottobre 2026 il Consiglio ha adottato la propria posizione negoziale; il Parlamento europeo non ha ancora adottato la sua, e i negoziati tra le due istituzioni potranno iniziare solo dopo.

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Transfer pricing

12 domande

Cos'è il transfer pricing e quando riguarda un'impresa italiana?

Il transfer pricing riguarda prezzi e condizioni delle operazioni tra società dello stesso gruppo residenti in Stati diversi: vendite di beni, servizi, canoni, finanziamenti, garanzie. Per l'art. 110, comma 7, TUIR devono corrispondere a quelli che avrebbero pattuito imprese indipendenti in circostanze comparabili (principio di libera concorrenza). La norma riguarda le operazioni transfrontaliere con imprese associate; le linee guida applicative sono nel D.M. 14 maggio 2018, che rinvia alle Linee guida OCSE.

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Quando serve la documentazione di transfer pricing e cosa significa penalty protection?

La documentazione non è obbligatoria, ma è in genere utile alle imprese italiane con operazioni infragruppo transfrontaliere. Se l'impresa predispone Masterfile e Documentazione nazionale secondo il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 e ne comunica il possesso in dichiarazione, in caso di rettifica dei prezzi non si applica la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997): è questa la "penalty protection". Restano dovute maggiore imposta e interessi. Senza documentazione idonea si applica la sanzione per infedele dichiarazione del 70% della maggiore imposta (minimo 150 euro), per le violazioni dal 1° settembre 2024.

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Cosa contengono il Masterfile e la Documentazione nazionale?

Il Masterfile descrive il gruppo: struttura, attività, catena del valore, beni immateriali, operazioni finanziarie infragruppo, politica di transfer pricing e accordi con le amministrazioni fiscali. La Documentazione nazionale (il "local file") descrive la società italiana: organizzazione, attività, operazioni con le consociate, analisi di comparabilità e funzionale, metodo scelto e risultati, con allegati come contratti infragruppo e accordi preventivi. Entrambi seguono lo schema del Provvedimento del 23 novembre 2020, coerente con le Linee guida OCSE.

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Quali requisiti formali deve avere la documentazione di transfer pricing?

Va redatta in italiano (il Masterfile può essere in inglese), per ciascun periodo d'imposta, e firmata dal legale rappresentante o da un delegato con firma elettronica e marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Va consegnata all'Amministrazione entro 20 giorni dalla richiesta, con eventuali integrazioni entro 7 giorni lavorativi. Le piccole e medie imprese (fino a 50 milioni di euro di ricavi, non appartenenti a gruppi più grandi) possono non aggiornare l'analisi dei comparabili per due anni, se le condizioni non cambiano in modo significativo.

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Come si sceglie il metodo per determinare i prezzi di trasferimento?

Si sceglie il metodo più appropriato al caso, tra confronto di prezzo (CUP), prezzo di rivendita, costo maggiorato, margine netto della transazione (TNMM) e ripartizione degli utili. Secondo il D.M. 14 maggio 2018, a parità di affidabilità i metodi tradizionali (CUP, prezzo di rivendita, costo maggiorato) sono preferiti a TNMM e ripartizione degli utili e, tra tutti, il CUP è preferito; se l'impresa ha scelto correttamente il metodo, la verifica dell'Amministrazione deve basarsi su quel metodo. Per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto è previsto un approccio semplificato, con un ricarico del 5% sui costi. La scelta va motivata nella documentazione, spiegando anche perché si scartano gli altri metodi.

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Cos'è uno studio di benchmark?

È l'analisi che individua, in banche dati pubbliche o commerciali, imprese o transazioni indipendenti comparabili a quella del gruppo, per determinare un intervallo di prezzi o margini di mercato. Comprende la definizione dei criteri di ricerca (settore, funzioni, area geografica, dimensione), la selezione motivata dei comparabili e il calcolo dell'intervallo di libera concorrenza. Se il risultato dell'impresa cade fuori dall'intervallo, il D.M. 14 maggio 2018 prevede che l'Amministrazione rettifichi per riportarlo all'interno dell'intervallo, salvo che l'impresa dimostri che l'operazione rispetta comunque il principio di libera concorrenza; il decreto non fissa il punto dell'intervallo a cui portare la rettifica. Lo studio va aggiornato periodicamente.

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Perché servono accordi infragruppo scritti?

Perché il contratto è il punto di partenza dell'analisi: definisce le prestazioni, i rischi assunti da ciascuna parte, il prezzo o il criterio di calcolo, le modalità di pagamento e di aggiustamento. In un controllo l'Amministrazione confronta il contratto con il comportamento effettivo delle società; un accordo coerente con funzioni e rischi reali facilita la dimostrazione del valore normale. È utile per servizi centrali, management fee, licenze di marchi e brevetti, finanziamenti, garanzie e cash pooling.

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Cosa succede durante una verifica fiscale sui prezzi di trasferimento?

L'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza chiedono la documentazione, che va consegnata entro 20 giorni, ed esaminano analisi funzionale, metodo e comparabili. L'Ufficio deve provare gli elementi da cui risulta lo scostamento dal valore normale (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992); l'impresa ha interesse a documentare, con analisi funzionale e comparabili, che i prezzi rispettano il principio di libera concorrenza. Prima dell'accertamento si svolge il contraddittorio (art. 6-bis L. 212/2000). La contestazione si può definire con l'accertamento con adesione o discutere davanti al giudice tributario. Per eliminare la doppia imposizione si possono attivare le procedure amichevoli previste dalle convenzioni o dalla normativa UE.

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Si possono concordare in anticipo i prezzi di trasferimento con il fisco?

Sì, con un accordo preventivo (Advance Pricing Agreement, APA) previsto dall'art. 31-ter D.P.R. 600/1973. Può essere unilaterale, con la sola Agenzia delle Entrate, oppure bilaterale o multilaterale, con il coinvolgimento delle autorità degli altri Stati. L'accordo fissa in anticipo metodi e criteri per un periodo di più anni e riduce il rischio di contestazioni; richiede però un'istruttoria approfondita e la disponibilità a condividere informazioni con l'Amministrazione.

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Cos'è il Country-by-Country Report e chi deve presentarlo?

È la rendicontazione Paese per Paese che i gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro nell'esercizio precedente devono presentare (art. 1, commi 145-146, L. 208/2015). Per ogni giurisdizione indica ricavi, utile ante imposte, imposte pagate e maturate, capitale, dipendenti e attività svolte. Le amministrazioni fiscali lo scambiano tra loro e lo usano per valutare i rischi di transfer pricing. Il report non sostituisce Masterfile e Documentazione nazionale.

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Negli Emirati esistono regole di transfer pricing?

Sì. Con la corporate tax gli Emirati hanno introdotto regole sui prezzi di trasferimento allineate alle Linee guida OCSE (artt. 34-36 del Decreto-legge federale n. 47/2022): le operazioni con parti correlate e con persone collegate, come soci e amministratori, devono rispettare il principio di libera concorrenza. La Decisione ministeriale n. 97/2023 richiede master file e local file ai soggetti con ricavi di almeno 200 milioni di dirham o appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 3,15 miliardi; oltre determinate soglie va presentato anche un prospetto riepilogativo delle operazioni con la dichiarazione. Le politiche infragruppo con società italiane vanno quindi coordinate su entrambi i lati.

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Perché il transfer pricing è decisivo per le società nelle free zone degli Emirati?

Perché il rispetto delle regole sui prezzi di trasferimento è una delle condizioni per mantenere lo status di "qualifying free zone person" e l'aliquota dello 0% sui redditi qualificanti. Se una società di free zone vende beni o servizi a un'impresa italiana del gruppo a prezzi non di mercato, il rischio è doppio: negli Emirati può perdere il regime agevolato, con effetti per più anni; in Italia l'Amministrazione può rettificare il prezzo e, nei casi più gravi, contestare l'esterovestizione o la stabile organizzazione. Funzioni, rischi e beni di ciascuna società devono essere coerenti con la remunerazione e con la documentazione predisposta in Italia.

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CTU, CTP e valutazioni

6 domande

Cosa fa un commercialista come CTU o come consulente di parte nelle cause fiscali e societarie?

Come consulente tecnico d'ufficio (CTU) è nominato dal giudice per rispondere a quesiti tecnici: ricostruire bilanci e imposte, valutare un'azienda o una partecipazione, verificare un rapporto di cambio, quantificare un danno. Lavora in contraddittorio con le parti e deposita una relazione che il giudice valuta liberamente. Come consulente di parte (CTP) assiste una delle parti: segue le operazioni del CTU, presenta osservazioni e documenti, aiuta il difensore sugli aspetti tecnici, anche prima della causa con una perizia di parte. Approfondimento: guida al commercialista CTU e CTP.

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Che differenza c'è tra CTU e CTP?

Il CTU è un ausiliario del giudice: è nominato d'ufficio, presta giuramento, deve essere imparziale e può essere ricusato dalle parti. Il CTP è un consulente di fiducia di una parte (art. 201 c.p.c.): ne rappresenta la posizione tecnica, partecipa alle operazioni peritali e commenta la bozza di relazione del CTU. Il compenso del CTU è liquidato dal giudice; quello del CTP è concordato con la parte. Lo stesso professionista non può essere CTU e CTP nella stessa causa. Approfondimento: guida al commercialista CTU e CTP.

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In quali materie il Dott. Cumpostu è iscritto come CTU?

Il Dott. Pietro Cumpostu è iscritto all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Milano, sezione civile, al n. 16302. Le materie indicate sono: cessioni di aziende e di partecipazioni, diritto tributario, fusioni, scissioni e trasformazioni societarie, revisione legale, valutazioni d'azienda e patrimoni complessi. In queste materie può essere nominato dal giudice come CTU oppure incaricato da una parte come consulente tecnico di parte, nel rispetto delle regole sull'incompatibilità. Approfondimento: guida al commercialista CTU e CTP.

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Come si svolge una consulenza tecnica d'ufficio?

Il giudice nomina il CTU, formula i quesiti e fissa i termini; dopo la riforma Cartabia il giuramento può avvenire con una dichiarazione scritta depositata telematicamente (art. 193 c.p.c.). Il CTU comunica l'inizio delle operazioni, acquisisce documenti e incontra le parti e i loro consulenti. Trasmette poi una bozza di relazione, riceve le osservazioni delle parti e deposita la relazione definitiva con una sintetica valutazione delle osservazioni (art. 195 c.p.c.). Il giudice può chiedere chiarimenti o disporre una nuova consulenza. Approfondimento: guida al commercialista CTU e CTP.

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Il giudice tributario può nominare un CTU?

Sì. Le Corti di giustizia tributaria possono disporre una consulenza tecnica quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità (art. 7, comma 2, D.Lgs. 546/1992). Dal 1° gennaio 2027 la regola è contenuta nell'art. 52 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024). Le parti possono farsi assistere da propri consulenti tecnici. È frequente in materia di prezzi di trasferimento, valutazioni in operazioni straordinarie e ricostruzione di ricavi e costi. Approfondimento: guida al commercialista CTU e CTP.

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Quando serve una perizia di valutazione d'azienda e con quali metodi si fa?

Serve, per esempio, per conferimenti in natura in società (artt. 2343 e 2465 c.c.), per liquidare il socio che recede (artt. 2437-ter e 2473 c.c.), per fusioni e scissioni, cessioni di quote o aziende, passaggi generazionali e controversie tra soci o eredi. I metodi più usati sono patrimoniali, reddituali, misti, finanziari (flussi di cassa attualizzati) e di mercato (multipli e transazioni comparabili). La scelta dipende dall'impresa, dai dati disponibili e dallo scopo; una perizia accurata spiega le ipotesi e verifica i risultati con più metodi. Approfondimento: guida al commercialista CTU e CTP.

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Come si svolge la consulenza

4 domande

Come si richiede una consulenza?

Si compila il modulo della pagina Richiedi una consulenza, indicando tipologia di cliente, paese di residenza, materia e una breve descrizione della questione; in alternativa si può scrivere a [email protected] o contattare il numero indicato nella pagina. Dopo una valutazione preliminare si viene ricontattati per fissare un primo incontro, se la richiesta rientra nelle materie trattate. Le informazioni ricevute sono trattate in modo riservato.

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Gli incontri si svolgono in presenza o online, e in quali lingue?

Gli incontri si possono svolgere presso l'ufficio di Via Senato 12 a Milano, presso il cliente oppure in videochiamata, anche per chi vive all'estero, per esempio negli Emirati Arabi Uniti. La consulenza è disponibile in italiano e in inglese. Documenti e pareri possono essere predisposti nella lingua concordata; per gli atti destinati all'Amministrazione finanziaria italiana resta di norma necessario l'italiano.

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A chi si rivolge l'attività del Dott. Cumpostu?

Si rivolge a High Net Worth Individuals e società: società italiane ed estere, holding e family office, gruppi con attività in più Stati. Inoltre ad avvocati e parti che necessitano di una consulenza tecnica in giudizio. Il Dott. Pietro Cumpostu è Dottore Commercialista (ODCEC Milano, sez. A, n. 10013), Revisore Legale (Registro dei revisori legali, n. 181662) e CTU del Tribunale di Milano (Albo CTU, sezione civile, n. 16302), Partner di Fidinam & Associati Multidisciplinare S.t.A. S.r.l.

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Come viene tutelata la riservatezza dei clienti?

Il Dottore Commercialista è tenuto al segreto professionale e al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR). Per questo sul sito non sono pubblicati nomi di clienti né informazioni che consentano di identificarli o di ricondurli a incarichi specifici. Documenti e informazioni ricevuti sono usati solo per lo svolgimento dell'incarico. Gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla legge, come l'identificazione del cliente, vengono svolti all'avvio del rapporto.

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Contenuti informativi, che non sostituiscono l’analisi del caso specifico.

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