In sintesi
Chi percepisce una pensione da un ente estero e trasferisce la residenza fiscale in un piccolo comune del Mezzogiorno o delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 può assoggettare tutti i redditi prodotti all'estero, non solo la pensione, a un'imposta sostitutiva del 7% (art. 24-ter TUIR). Servono cinque anni di residenza all'estero e la provenienza da un Paese che scambia informazioni fiscali con l'Italia. Dal 7 aprile 2026 il limite di popolazione del comune è salito da 20.000 a 30.000 abitanti, ma per i trasferimenti del 2026 la decorrenza non è stata chiarita. Il regime dura fino a dieci anni ed esonera dal quadro RW, dall'IVIE e dall'IVAFE; i redditi di fonte italiana restano tassati in modo ordinario.
Flat tax 7% pensionati: chi può accedere al regime
L'opzione è riservata alle persone fisiche che:
- sono titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri (art. 49, comma 2, lett. a), TUIR);
- trasferiscono in Italia la residenza fiscale ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR in uno dei comuni ammessi;
- non sono state residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il primo anno di validità dell'opzione;
- provengono da un Paese con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale.
Secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 luglio 2020 la nazionalità non conta: possono accedere anche gli italiani. Per accordi di cooperazione la circolare intende, oltre al quadro europeo, convenzioni contro le doppie imposizioni, accordi sullo scambio di informazioni (TIEA) e la Convenzione multilaterale OCSE-Consiglio d'Europa.
Dal 2024 la residenza si valuta con i criteri riformati dal D.Lgs. 209/2023, descritti nella guida sulla relocation fiscale: domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari, presenza fisica, iscrizione anagrafica come presunzione superabile. Per gli anni fino al 2023, che rientrano nei cinque anni di non residenza di chi si trasferisce entro il 2028, valgono le regole allora in vigore: secondo la Circolare 20/E del 4 novembre 2024, ai fini del 24-ter l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in quegli anni è una presunzione assoluta di residenza. Resta quindi valida, per quegli anni, l'indicazione della Circolare 21/E: chi non si è cancellato dall'anagrafe, ad esempio perché non si è iscritto all'AIRE, non può accedere al regime.
Quali pensioni danno accesso: la prassi dell'Agenzia
Le «pensioni di ogni genere» comprendono anche trattamenti di ex autonomi, prestazioni una tantum legate ai contributi e pensioni integrative. Nelle risposte a interpello l'Agenzia ha riconosciuto, tra l'altro:
- la pensione di un'organizzazione intergovernativa, l'Ufficio europeo dei brevetti (risposta n. 471 del 27 settembre 2022);
- schemi pensionistici britannici di natura occupazionale (risposta n. 21 del 29 gennaio 2024);
- le rendite di un Individual Retirement Account statunitense ricevuto in eredità (risposta n. 184 del 15 ottobre 2026).
Le pensioni pagate da enti italiani, come l'INPS, non sono di fonte estera e restano tassate in modo ordinario. Secondo le risposte n. 280 del 27 agosto 2020 e n. 471/2022, però, possederne una non impedisce di accedere al regime per i redditi esteri.
Comuni ammessi: Mezzogiorno, aree del sisma e limite di 30.000 abitanti
Il comune di destinazione deve trovarsi:
- in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia; oppure
- tra i comuni colpiti dai terremoti del 2016-2017 elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016, che comprendono comuni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; oppure
- tra i comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.
In tutti i casi la popolazione non deve superare 30.000 abitanti. Il limite, prima di 20.000, è stato elevato dall'art. 26 della L. 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026. Il limite di 3.000 abitanti per i comuni del sisma 2016, in vigore dal 24 dicembre 2019, non esiste più dal 29 marzo 2022, quando si è passati alla soglia unica.
La popolazione si verifica sul dato ISTAT al 1° gennaio dell'anno precedente il primo anno di validità dell'opzione, che resta fermo per tutta la durata, se non si cambia comune (Provvedimento del 31 maggio 2019, prot. 167878). Dal secondo anno ci si può spostare in un altro comune ammesso: per il nuovo comune conta il dato ISTAT al 1° gennaio dell'anno precedente il trasferimento.
La L. 34/2026 non contiene una norma transitoria e l'Agenzia indica solo che il nuovo limite è in vigore dal 7 aprile 2026. Secondo i primi commenti specializzati il nuovo limite non vale per il 2025, mentre potrebbe applicarsi a tutti i trasferimenti di residenza fiscale del 2026, compresi quelli dei primi tre mesi; se invece conta la data in cui si è trasferita la dimora abituale, chi si è trasferito prima del 7 aprile 2026 resterebbe soggetto alla soglia di 20.000 abitanti. Una lettura più restrittiva, basata sullo Statuto del contribuente, è descritta più avanti tra i rischi. Chi si è trasferito nel 2026, e soprattutto prima del 7 aprile, in un comune tra 20.001 e 30.000 abitanti dovrebbe valutare questi rischi ed eventualmente presentare un interpello.
Durata di dieci anni e redditi coperti: non solo la pensione
L'opzione vale per l'anno del trasferimento e per i nove successivi, senza rinnovo. Chi si trasferisce nel 2026 può applicarla fino al 2035.
L'imposta del 7% si applica a tutti i redditi prodotti all'estero, di qualunque categoria, individuati con i criteri «a specchio» dell'art. 165, comma 2, TUIR. Vi rientrano, ad esempio:
- la pensione estera, gli interessi su conti esteri e i dividendi di società estere;
- plusvalenze su partecipazioni e titoli esteri, comprese quelle qualificate;
- canoni di immobili situati all'estero;
- il reddito di liquidazione di una società estera (risposta n. 292 del 21 novembre 2025).
L'imposta, proporzionale al reddito, esaurisce l'imposizione italiana su quei redditi, che non subiscono altre ritenute. Deduzioni e detrazioni spettano solo per i redditi tassati in modo ordinario.
Esonero da quadro RW, IVIE e IVAFE
Negli anni di validità dell'opzione non si compila il quadro RW e non sono dovute IVIE e IVAFE (art. 1, comma 274, L. 145/2018). In regime ordinario l'IVAFE è pari al 2 per mille dei prodotti finanziari esteri (4 per mille per quelli detenuti negli Stati del D.M. 4 maggio 1999) e a 34,20 euro fissi per ciascun conto corrente o libretto, non dovuti se la giacenza media annua presso lo stesso intermediario non supera 5.000 euro. Le cripto-attività sono soggette a un'imposta distinta del 2 per mille sul loro valore, dovuta dai residenti ovunque siano detenute, salvo che un intermediario italiano applichi l'imposta di bollo, alla quale l'esonero non si estende. La norma sull'esonero rinvia all'art. 19, commi 13 e 18, del D.L. 201/2011 e dal 2023 il comma 18 prevede anche questa imposta: secondo la dottrina che si è occupata del tema l'esonero dovrebbe quindi coprirla, ma l'Agenzia non si è pronunciata. Finché manca un chiarimento, prima di non versarla conviene valutare il caso, eventualmente con un interpello. L'esonero dal monitoraggio vale anche per le cripto-attività; chi decide di versare l'imposta la calcola comunque nel quadro RW. L'IVIE, ordinariamente dell'1,06% del valore dell'immobile estero, non è dovuta se non supera 200 euro.
L'esonero vale solo per gli Stati inclusi nell'opzione: per quelli esclusi monitoraggio e imposte restano dovuti. A differenza del regime dei neo-residenti, la norma non prevede benefici per l'imposta di successione e donazione, che per i residenti riguarda i beni ovunque situati.
Esclusione di Stati e rapporto con il regime dei neo-residenti
Si possono escludere uno o più Stati, indicandoli nella dichiarazione dell'opzione o in seguito (comma 8). L'esclusione riguarda tutti i redditi di quello Stato, che sono tassati in modo ordinario con credito per le imposte estere. Secondo la Circolare 21/E l'elenco può solo essere ampliato e la durata non riparte.
La norma fa salve le disposizioni dell'art. 24-bis, cioè il regime dei neo-residenti con imposta forfettaria, descritto nella guida sui neo-residenti. È ragionevole ritenere che i due regimi siano alternativi: entrambi riguardano tutti i redditi esteri e non possono applicarsi insieme alla stessa persona (non risultano chiarimenti ufficiali specifici). La legge non vieta invece di cumulare il 24-ter con il regime dei lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023), che riguarda i redditi di lavoro prodotti in Italia: il divieto introdotto dal D.L. 38/2026 vale solo per i neo-residenti. Chi lavora in Italia e ha i requisiti di entrambi i regimi può valutarli insieme, in assenza di chiarimenti ufficiali. Il 24-ter non prevede l'estensione ai familiari: ogni coniuge deve avere i requisiti, compresa una pensione estera propria.
Opzione in dichiarazione, revoca e decadenza
L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno del trasferimento, indicando i cinque anni di non residenza, l'ultima giurisdizione di residenza fiscale, alle cui autorità l'Agenzia trasmette l'informazione, gli Stati esclusi, lo Stato dell'ente che paga la pensione e l'ammontare dei redditi esteri.
Non serve un interpello preventivo. Secondo la Circolare 21/E l'opzione è valida anche nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, con le sanzioni per il ritardo. Chi ha versato l'imposta entro il termine del saldo ma non ha indicato l'opzione può ricorrere alla remissione in bonis: deve avere i requisiti, esercitare l'opzione entro la prima dichiarazione utile e versare la sanzione minima di 250 euro (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012; dal 2027 art. 344 del testo unico adempimenti e accertamento, D.Lgs. 141/2026). La remissione non è ammessa se l'imposta del primo anno non è stata versata nei termini. L'imposta si versa in un'unica soluzione entro il termine del saldo, con F24 e codice tributo 1899 (Risoluzione 19/E del 21 aprile 2020).
L'opzione:
- è revocabile nella dichiarazione, salvi gli effetti già prodotti;
- è inefficace dall'origine se si accerta che i requisiti mancavano;
- cessa se i requisiti vengono meno, ad esempio con il trasferimento in un comune non ammesso o all'estero;
- cessa in caso di omesso o parziale versamento, salvo che l'imposta sia pagata entro il termine del saldo dell'anno successivo, con sanzioni e interessi.
Revoca e decadenza impediscono una nuova opzione.
Convenzioni contro le doppie imposizioni e pensioni pubbliche
Le convenzioni modellate sull'art. 18 del Modello OCSE attribuiscono in genere le pensioni private allo Stato di residenza, quindi all'Italia, che applica il 7%. Alcune convenzioni lasciano un potere impositivo anche allo Stato di pagamento: in quel caso, secondo la risposta n. 559 del 24 novembre 2020, l'imposta estera non dà diritto al credito, perché il reddito è soggetto all'imposta sostitutiva.
Le pensioni pubbliche, pagate da uno Stato o da un ente pubblico per servizi resi allo Stato, seguono di norma l'art. 19 del Modello OCSE: sono tassabili solo nello Stato che le paga, salvo che il pensionato sia residente e cittadino dell'altro Stato, nel qual caso sono tassabili solo in Italia e rientrano nel 7%. Le singole convenzioni possono discostarsi dal Modello. Una pensione pubblica tassabile solo all'estero non è tassata in Italia e quindi non sconta il 7%. Chi riceve solo pensioni di questo tipo dovrebbe verificare con un interpello l'accesso al regime per gli altri redditi esteri: non risultano chiarimenti ufficiali specifici. Lo Stato che paga può chiedere un certificato di residenza fiscale italiana per non applicare ritenute.
Aspetti pratici prima del trasferimento
Conviene:
- verificare il dato ISTAT del comune e la sua appartenenza alle aree ammesse;
- documentare i cinque anni all'estero e l'effettivo trasferimento;
- classificare le pensioni (private, pubbliche, previdenza sociale) alla luce della convenzione;
- valutare l'esclusione di Stati con imposte elevate non recuperabili.
Dal 1° gennaio 2027: l'art. 24-ter diventa art. 247 del nuovo Testo unico
Nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), applicabile dal 1° gennaio 2027, il regime passa all'art. 247. Il testo originario indicava ancora 20.000 abitanti: l'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (testo unico adempimenti e accertamento), in vigore dal 7 agosto 2026, ha portato il limite a 30.000. I rinvii interni cambiano numero: l'art. 24-bis diventa art. 246, l'art. 49 diventa art. 51 e l'art. 165 diventa art. 185. L'esonero da quadro RW, IVIE e IVAFE (art. 1, comma 274, L. 145/2018) non è abrogato.
Cosa fare in pratica: flat tax 7% per pensionati, dal comune all'opzione
- Prima di scegliere il comune: verificare l'area e il dato ISTAT al 1° gennaio dell'anno precedente l'opzione; per un comune tra 20.001 e 30.000 abitanti, con trasferimento nel 2026, valutare un interpello.
- Documenti: prove dei cinque anni all'estero e del trasferimento; per gli anni fino al 2023, la cancellazione dall'anagrafe italiana.
- Opzione: nella dichiarazione dell'anno del trasferimento, con i dati richiesti e gli eventuali Stati esclusi.
- Ogni anno: versare il 7% entro il termine del saldo (F24, codice 1899) e compilare il quadro RW per gli Stati esclusi.
I rischi da valutare nella flat tax 7% per pensionati
- Requisiti mancanti. L'opzione è inefficace dall'origine e i redditi esteri sono tassati in modo ordinario; per gli anni fino al 2023 l'iscrizione all'anagrafe vale come residenza senza prova contraria (Circolari 20/E e 21/E).
- Comuni tra 20.001 e 30.000 abitanti nel 2026. Se prevalesse la regola per cui le modifiche ai tributi periodici valgono dal periodo d'imposta successivo (art. 3, comma 1, L. 212/2000), il nuovo limite si applicherebbe solo dal 2027: chi diventa fiscalmente residente nel 2026 in uno di questi comuni non potrebbe accedere al regime, perché l'opzione si esercita solo per l'anno del trasferimento (art. 24-ter, comma 5, TUIR).
- Versamento. L'omesso o parziale versamento fa cessare l'opzione, salvo pagamento entro il saldo dell'anno successivo con sanzioni e interessi.
- Imposte estere sulla pensione. Se la convenzione lascia un potere impositivo allo Stato che paga, l'imposta estera non dà diritto al credito (risposta n. 559/2020).
Fonti normative
- Art. 24-ter TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 26 L. 11 marzo 2026, n. 34 – Gazzetta Ufficiale
- Art. 1, commi 273-274, L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Normattiva (sezione 'commi 201-300')
- Art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività) – Normattiva
- Circolare AdE n. 8/E del 10 aprile 2019, par. 1.7 – Agenzia delle Entrate
- Circolare AdE n. 21/E del 17 luglio 2020 – Agenzia delle Entrate
- Circolare AdE n. 30/E del 27 ottobre 2023 (cripto-attività), par. 3.7.3 – Agenzia delle Entrate
- Provvedimento AdE 31 maggio 2019, prot. 167878 – Agenzia delle Entrate
- Risoluzione AdE n. 19/E del 21 aprile 2020 – Agenzia delle Entrate
- Regime opzionale per i pensionati esteri – Agenzia delle Entrate
- Risposta AdE n. 280/2020
- Risposta AdE n. 559/2020
- Risposta AdE n. 471/2022
- Risposta AdE n. 21/2024
- Risposta AdE n. 292/2025
- Risposta AdE n. 184/2026
- Circolare AdE n. 20/E del 4 novembre 2024 – Agenzia delle Entrate
- IVAFE, base imponibile e aliquote – Agenzia delle Entrate
- IVIE, base imponibile e aliquota – Agenzia delle Entrate
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 – Normattiva
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 – Normattiva
- Modello di Convenzione OCSE 2017 – OCSE
Domande frequenti
La flat tax del 7% si applica solo alla pensione?
No. Una volta esercitata l'opzione, il 7% si applica a tutti i redditi prodotti all'estero, come interessi, dividendi, plusvalenze e canoni di immobili esteri, salvo gli Stati esclusi. I redditi di fonte italiana sono tassati in modo ordinario.
Quali comuni rientrano nel limite dei 30.000 abitanti?
I comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e quelli colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016-2017, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti secondo il dato ISTAT al 1° gennaio dell'anno precedente l'opzione. Il limite è in vigore dal 7 aprile 2026; per i trasferimenti avvenuti nel 2026 la decorrenza non è stata chiarita.
Un italiano che ha lavorato all'estero può accedere al regime?
Sì, se percepisce una pensione da un ente estero, non è stato residente in Italia nei cinque anni precedenti e proviene da un Paese con accordi di cooperazione fiscale. Per gli anni fino al 2023, secondo l'Agenzia, l'iscrizione all'anagrafe italiana conta come residenza senza prova contraria. Un'eventuale pensione INPS resta tassata in modo ordinario.
Quanto dura il regime e si può rinnovare?
Dura per l'anno del trasferimento e per i nove successivi, in tutto dieci anni, e non è rinnovabile.
Bisogna presentare un interpello all'Agenzia delle Entrate?
No. L'opzione si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi dell'anno del trasferimento. Un interpello è utile solo per dubbi interpretativi, ad esempio sulla natura pensionistica di un piano estero.
Il regime riduce l'imposta di successione sui beni all'estero?
No. Diversamente dal regime dei neo-residenti, il 24-ter esonera solo da quadro RW, IVIE e IVAFE. Per i residenti l'imposta di successione e donazione riguarda i beni ovunque situati.
Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.
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Norme citate nella numerazione vigente fino al 31/12/2026. Contenuto informativo, che non sostituisce una consulenza sul caso specifico.