In sintesi
Le fondazioni di DIFC, ADGM e RAK ICC e la Stiftung del Liechtenstein sono enti con personalità giuridica che detengono un patrimonio a favore di beneficiari, spesso con finalità di pianificazione successoria. Per il fisco italiano sono di regola enti non commerciali non residenti, che possono essere trattati come istituti analoghi ai trust se ne presentano gli elementi caratteristici: contano la residenza effettiva, l'eventuale interposizione e il trattamento delle distribuzioni ai residenti, che per gli Emirati, e secondo l'Agenzia delle Entrate anche per le fondazioni esenti del Liechtenstein, può portare a tassazione piena come reddito di capitale. Restano il quadro RW, lo scambio automatico di informazioni e i limiti posti dalla legittima italiana.
Fondazioni negli Emirati: DIFC, ADGM e RAK ICC
Negli Emirati Arabi Uniti le fondazioni sono disciplinate nelle zone franche con ordinamento proprio:
- DIFC (Dubai): Foundations Law, DIFC Law n. 3 del 2018, in vigore dal 21 marzo 2018 e modificata più volte (testo consolidato del 2024);
- ADGM (Abu Dhabi): Foundations Regulations 2017, modificate più volte, da ultimo con l'Amendment No. 1 del 2026 (pubblicato il 24 aprile 2026), che esclude le finalità rientranti nella nozione di organizzazione non profit;
- RAK ICC (Ras Al Khaimah): RAK ICC Foundations Regulations 2019, in vigore dal 15 dicembre 2019 e modificate nel 2025.
Il founder costituisce la fondazione e può riservarsi alcuni poteri. Il council la amministra. Il guardian vigila sul council ed è obbligatorio in alcuni casi, ad esempio nel DIFC per le fondazioni con scopo benefico o con uno scopo non benefico specifico. I beneficiari possono essere indicati nello statuto o in regolamenti interni (by-laws).
La fondazione si iscrive presso il Registrar della zona franca. Il registro pubblico riporta i dati essenziali; i beneficiari restano di norma riservati. Le informazioni sui titolari effettivi sono però comunicate al Registrar e sono accessibili alle autorità.
Gli usi tipici sono la holding di famiglia, la successione e la protezione del patrimonio. Le tre discipline escludono espressamente che diritti successori riconosciuti da leggi straniere, compresi quelli di legittima, possano invalidare le dotazioni. Le fondazioni servono quindi anche a pianificare la successione in modo diverso dalle quote previste dalla sharia o da altri ordinamenti, oppure, se si vuole, secondo criteri conformi alla sharia. Per chi ha la cittadinanza o la residenza italiana restano però i limiti della legittima illustrati più avanti.
Corporate tax UAE e fondazioni (Federal Decree-Law 47/2022)
Dal 2023 gli Emirati applicano una corporate tax del 9% sul reddito oltre 375.000 dirham. Una fondazione con personalità giuridica è, in linea di principio, soggetto passivo. L'art. 17 del Federal Decree-Law 47/2022 consente però alla Family Foundation di chiedere alla Federal Tax Authority di essere trattata come trasparente. Le condizioni principali sono:
- beneficiari persone fisiche individuate o individuabili, o enti di pubblica utilità;
- attività limitata a detenere e investire patrimonio, senza attività d'impresa;
- assenza di finalità principale di elusione.
Ulteriori condizioni sono fissate dalla Ministerial Decision n. 261 del 2024. Con la trasparenza, il reddito è attribuito ai beneficiari, e le persone fisiche non sono soggette a corporate tax sui redditi da investimento personali.
Fondazione del Liechtenstein (Stiftung, art. 552 PGR)
La fondazione è regolata dall'art. 552 del Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR), §§ 1-41, riscritto con la riforma in vigore dal 1° aprile 2009. Le fondazioni si distinguono così:
- di beneficenza (gemeinnützige): iscritte nel registro di commercio e soggette alla vigilanza dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni (Amt für Justiz);
- private (privatnützige), tra cui le fondazioni di famiglia: di regola non sono iscritte, ma depositano una dichiarazione di costituzione presso l'Amt für Justiz, e sono soggette a vigilanza solo se lo statuto lo prevede.
Sul piano fiscale la fondazione paga l'imposta sul reddito del 12,5%, con un minimo di 1.800 franchi. Se ottiene lo status di struttura patrimoniale privata (PVS) (art. 64 della legge tributaria), perché non svolge attività economica, paga solo l'imposta minima.
L'accordo sullo scambio di informazioni tra Italia e Liechtenstein, firmato il 26 febbraio 2015 e ratificato con L. 3 novembre 2016, n. 210, è in vigore dal 20 dicembre 2016. Il Liechtenstein, come gli Emirati, è incluso nella white list (D.M. 4 settembre 1996, come sostituito dal D.M. 23 marzo 2017). Entrambi gli Stati applicano lo scambio automatico CRS.
Trattamento fiscale italiano: art. 73 TUIR e fondazioni estere
Ai fini delle imposte sui redditi, una fondazione estera è di regola un ente non commerciale non residente (art. 73, comma 1, lett. d, TUIR) ed è tassata in Italia solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Le regole sui trust si applicano agli «istituti aventi analogo contenuto»; secondo la Circolare 34/E del 2022 l'analogia va verificata caso per caso. Per una fondazione di famiglia del Liechtenstein l'Agenzia l'ha ammessa se ne ricorrono gli elementi caratteristici (risposta n. 221 del 2023); per le fondazioni degli Emirati non risultano chiarimenti ufficiali. Se i beneficiari hanno il diritto di pretendere il reddito, la fondazione può essere trattata come trasparente e il reddito imputato a loro. Per i concetti generali si rinvia alla guida sul trust.
Residenza della fondazione ed esterovestizione (art. 73, commi 3 e 5-bis, TUIR)
Una fondazione è residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, vi ha la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale; per una fondazione estera contano gli ultimi due criteri. Il rischio tipico è il founder residente che decide al posto del council.
Le presunzioni per i trust costituiti in Stati non white list non operano, in linea di principio, per Emirati e Liechtenstein. Resta invece la presunzione del comma 5-bis per gli enti che controllano società italiane, se sono controllati da residenti oppure, ipotesi più frequente per una fondazione, priva di soci, se il council è composto in prevalenza da residenti. Se considerata residente, la fondazione paga l'IRES e le imposte patrimoniali sulle attività estere.
Distribuzioni ai beneficiari residenti (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR)
Le somme corrisposte a residenti da trust e istituti analoghi stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata sono reddito di capitale, tassato per cassa, anche se il beneficiario non è individuato. Se reddito e patrimonio non sono distinguibili, l'intero importo si considera reddito, salvo prova contraria (art. 45, comma 4-quater).
Il confronto si fa con la tassazione nominale del reddito dell'ente: è privilegiata se è inferiore alla metà di quella italiana (art. 47-bis). Per una fondazione UAE, tassata al 9% o trasparente, la condizione appare in genere soddisfatta. Per il Liechtenstein, Stato SEE con cui è in vigore un accordo sullo scambio di informazioni, l'art. 47-bis esclude in linea di principio la qualificazione come regime privilegiato. L'Agenzia delle Entrate, però, ritiene applicabile la lettera g-sexies anche agli enti stabiliti in uno Stato SEE che beneficiano di un regime di esenzione (Circolare 34/E, par. 3.3) e l'ha applicata, con la presunzione dell'art. 45, comma 4-quater, alle somme attribuite da una fondazione di famiglia del Liechtenstein esente da imposta (risposta n. 221 del 2023). Per una fondazione che paga solo l'imposta minima come struttura patrimoniale privata (PVS), quindi, le distribuzioni possono essere tassate integralmente come reddito di capitale, salvo che si documenti la parte riferibile al patrimonio. Le attribuzioni rilevano anche ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Dotazione e imposta di successione e donazione
Se il fondatore è residente, la dotazione di una fondazione estera rientra nell'imposta sulle successioni e donazioni per tutti i beni, ovunque si trovino. Non è chiarito se si applichino le regole dei trust e degli altri vincoli di destinazione (art. 4-bis D.Lgs. 346/1990: imposta al momento dell'attribuzione ai beneficiari, illustrata nella guida sul trust) oppure se la dotazione di un ente con personalità giuridica sia una liberalità all'ente, tassata subito con l'aliquota dell'8% senza franchigia (art. 56 D.Lgs. 346/1990). Non risultano chiarimenti ufficiali sulle fondazioni estere: entrambe le tesi sono incerte e la qualificazione va verificata prima dell'operazione. Quando la fondazione detiene partecipazioni di famiglia, valgono anche le cautele della guida sulla holding di famiglia.
Quadro RW, IVAFE e IVIE
Per la Circolare 34/E, i chiarimenti sui titolari effettivi dei trust valgono, in quanto compatibili, anche per le fondazioni:
- i beneficiari residenti che sono titolari effettivi compilano il quadro RW secondo le stesse regole;
- se la fondazione è interposta, il founder dichiara direttamente le attività e paga IVAFE (2 per mille, 4 per mille per i prodotti finanziari detenuti negli Stati del D.M. 4 maggio 1999, tra cui Emirati e Liechtenstein; 34,20 euro fissi per i conti correnti, non dovuti se la giacenza media non supera 5.000 euro) e IVIE (1,06%, non dovuta fino a 200 euro). Per le cripto-attività si applica un'imposta autonoma del 2 per mille.
CFC
Se la fondazione è interposta, le società da essa possedute si considerano controllate dal founder. Può allora applicarsi la disciplina delle imprese estere controllate (art. 167 TUIR), se la società ha oltre un terzo di proventi passivi e una tassazione effettiva inferiore al 15% (calcolata sul bilancio certificato) oppure, in mancanza di bilancio certificato o se il 15% non è raggiunto, inferiore alla metà di quella italiana.
Dal 1° gennaio 2027: nuova numerazione
Nel testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117):
- l'art. 73 diventa art. 82, con il comma 5-bis che diventa comma 6;
- l'art. 44, comma 1, lett. g-sexies diventa art. 46, comma 1, lett. o);
- l'art. 45, comma 4-quater diventa art. 47, comma 6;
- l'art. 47-bis diventa art. 162;
- l'art. 167 diventa art. 186.
Nel TU registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), l'art. 4-bis D.Lgs. 346/1990 diventa art. 90.
Cosa fare in pratica: fondazioni negli Emirati e in Liechtenstein
- Prima della costituzione: verificare se la fondazione è analoga a un trust e se, ai fini italiani, è opaca o trasparente (Circolare 34/E).
- Dotazione: qualificarla prima dell'operazione, perché non è chiarito se si applichi l'art. 4-bis o l'aliquota dell'8% senza franchigia.
- Governance: organi reali, decisioni prese nel luogo di costituzione, poteri del founder limitati e, se la fondazione controlla società italiane, attenzione alla composizione del council.
- Ogni anno: quadro RW dei beneficiari titolari effettivi e, per le distribuzioni, documentazione della parte riferibile al patrimonio.
I rischi da valutare per le fondazioni negli Emirati e in Liechtenstein
- Interposizione fittizia. Se il founder conserva il controllo (revoca, poteri riservati ampi, council che esegue istruzioni), la fondazione è ignorata: redditi e beni sono attribuiti a lui e, alla morte, rientrano nell'asse ereditario, con quadro RW, IVAFE e IVIE a suo carico e la possibile applicazione della disciplina CFC (art. 167 TUIR). Se sono i beneficiari a gestire di fatto il patrimonio, la fondazione è ignorata e redditi e beni sono attribuiti a loro (risposta n. 9 del 2022); l'interposizione del founder vale anche nei confronti dei figli beneficiari (risposta n. 473 del 2019).
- Esterovestizione. Se è gestita dall'Italia, la fondazione è residente; se controlla società italiane ed è controllata da residenti o amministrata in prevalenza da residenti, si presume residente salvo prova contraria (comma 5-bis). Da residente paga l'IRES e le imposte patrimoniali sulle attività estere (art. 73 TUIR).
- Distribuzioni tassate per intero. Per le fondazioni UAE e, secondo l'Agenzia, per quelle del Liechtenstein che pagano solo l'imposta minima, le somme possono essere tassate integralmente come reddito di capitale, salvo prova della parte di patrimonio (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR; risposta n. 221/2023).
- Dotazione. Se prevale la tesi della liberalità all'ente, l'imposta è dovuta subito all'8% senza franchigia (art. 56 D.Lgs. 346/1990).
- CRS. I conti della fondazione e i relativi beneficiari sono comunicati all'Amministrazione finanziaria italiana.
- Legittima. Per il Regolamento UE 650/2012, la successione è regolata dalla legge della residenza abituale del defunto, salvo scelta della legge nazionale. Se si applica la legge italiana, i legittimari possono agire in riduzione anche contro le dotazioni. Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, dopo la riforma degli artt. 561-563 del codice civile (art. 44 L. 2 dicembre 2025, n. 182), la riduzione delle donazioni si traduce di regola in un obbligo del donatario, qui la fondazione, di compensare in denaro i legittimari, e le norme di «firewall» delle zone franche ne ostacolano l'esecuzione all'estero. Clausole che regolano la successione dopo la morte del founder vanno anche valutate rispetto al divieto italiano di patti successori.
Il trasferimento personale negli Emirati va considerato a parte: gli UAE, come il Liechtenstein, figurano tuttora nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999, con l'inversione dell'onere della prova per i cittadini italiani che vi si trasferiscono (si veda la guida sul trasferimento della residenza).
Fonti normative
- DIFC Foundations Law, DIFC Law n. 3 del 2018
- ADGM Foundations Regulations 2017
- ADGM, modifiche del 2026 alla legislazione commerciale
- RAK ICC Foundations Regulations 2019 (testo consolidato 2025)
- Federal Decree-Law n. 47 del 2022 – Ministry of Finance UAE
- Taxation of Family Foundations (CTGFF1) – Federal Tax Authority
- Scambio automatico di informazioni FATCA e CRS – Ministry of Finance UAE
- Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR), art. 552 – gesetze.li
- Steuergesetz (SteG), artt. 61, 62 e 64 – gesetze.li
- Privatvermögensstruktur (PVS) – Steuerverwaltung Liechtenstein
- Accordi TIEA, Liechtenstein – Dipartimento delle Finanze
- D.M. 23 marzo 2017 (white list)
- D.M. 4 maggio 1999 – Agenzia delle Entrate
- Art. 73 TUIR
- Art. 44 TUIR
- Art. 47-bis TUIR
- Art. 167 TUIR
- Art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
- Art. 56 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
- Art. 4-bis D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
- Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 – Agenzia delle Entrate
- Risposta AdE n. 221/2023
- Risposta AdE n. 9/2022
- Risposta AdE n. 473/2019
- Art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167
- Art. 44 L. 2 dicembre 2025, n. 182
- Regolamento (UE) n. 650/2012 – EUR-Lex
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
Domande frequenti
Una fondazione negli Emirati è tassata in Italia?
Di regola no, se è gestita davvero all'estero e non è interposta. Lo diventa se è amministrata di fatto dall'Italia o se il founder ne conserva il controllo.
Le distribuzioni di una fondazione UAE a un residente sono tassate?
In genere sì. Gli Emirati risultano, per i redditi della fondazione, a fiscalità privilegiata, quindi le somme ricevute sono reddito di capitale tassato per cassa, anche se il beneficiario non è individuato.
E quelle di una fondazione del Liechtenstein?
In linea di principio il Liechtenstein, Stato SEE con scambio di informazioni, non è un regime privilegiato. L'Agenzia delle Entrate ha però tassato come reddito di capitale le distribuzioni di una fondazione di famiglia del Liechtenstein esente da imposta (risposta n. 221 del 2023): per le fondazioni che pagano solo l'imposta minima il rischio è concreto. Le attribuzioni rilevano anche per l'imposta sulle donazioni.
Il beneficiario residente deve compilare il quadro RW?
Sì, se è titolare effettivo secondo le regole della Circolare 34/E, applicabili anche alle fondazioni. Se la fondazione è interposta, il founder dichiara direttamente le attività.
La fondazione permette di evitare la legittima italiana?
Non con certezza. Se la successione è regolata dalla legge italiana, i legittimari possono agire in riduzione anche contro le dotazioni; per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 ottengono di regola una compensazione in denaro a carico della fondazione, la cui esecuzione all'estero può essere ostacolata dalle norme locali.
Quando la fondazione è considerata interposta?
Quando il founder, o i beneficiari, mantengono di fatto il controllo dei beni, ad esempio con poteri di revoca, istruzioni vincolanti al council o diritti di veto sulle decisioni principali. Redditi e patrimonio sono allora attribuiti direttamente a loro.
Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.
Domande frequenti correlate
- Come sono tassate le fondazioni di famiglia negli Emirati e come le vede l'Italia?
- Qual è lo strumento migliore per proteggere il patrimonio e pianificare la successione?
- Chi risiede in Italia ed è beneficiario di un trust estero come viene tassato?
- Cosa cambia per il fisco italiano se ci si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti?
Altre guide
- Trust: come funziona e come è tassato
- Holding di famiglia e passaggio generazionale
- Residenza fiscale tra Italia ed Emirati
- Trasferire la residenza all'estero
- Tutte le guide operative
- Tutte le domande frequenti – risposte brevi su fiscalità internazionale e HNWI, trasferimento della residenza e passaggi generazionali, holding, trust e fondazioni, CTU
Norme citate nella numerazione vigente fino al 31/12/2026. Contenuto informativo, che non sostituisce una consulenza sul caso specifico.