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Il trust: come funziona e come si tassa in Italia

A cura di , Dottore CommercialistaAggiornato al

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In sintesi

Il trust separa un patrimonio da quello del disponente e lo affida a un trustee, che lo amministra a favore dei beneficiari. Ai fini delle imposte sui redditi il trust è opaco, e paga l'IRES, oppure trasparente, se i beneficiari sono individuati e il reddito è imputato a loro. Dal 2025 l'imposta di successione e donazione si applica, di regola, quando i beni passano ai beneficiari, salvo opzione per il pagamento al momento della dotazione (art. 4-bis D.Lgs. 346/1990). Restano da gestire quadro RW, IVAFE e IVIE, titolarità effettiva e il rischio che il trust sia considerato interposto.

Trust: nozione e soggetti (Convenzione dell'Aja del 1985)

L'Italia non ha una legge organica sul trust, ma riconosce i trust istituiti secondo leggi straniere con la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la L. 16 ottobre 1989, n. 364. I beni in trust formano un patrimonio separato, non aggredibile dai creditori personali del trustee. I soggetti principali sono:

  • il disponente (settlor), che istituisce il trust e vi trasferisce i beni;
  • il trustee, che diventa titolare dei beni e li amministra secondo l'atto istitutivo e la legge regolatrice;
  • i beneficiari, che ricevono reddito o capitale, con diritti fissi o secondo la discrezione del trustee;
  • il guardiano (protector), figura facoltativa che vigila sul trustee e può dover autorizzare alcune decisioni.

Trust opachi e trasparenti (art. 73 TUIR)

Il trust è soggetto IRES (art. 73 TUIR) e il suo reddito si determina secondo la natura, commerciale o non commerciale, dell'attività. La distinzione decisiva riguarda i beneficiari:

  • trust trasparente: se i beneficiari sono «individuati», il reddito del trust è imputato a loro in ogni caso, anche se non distribuito, ed è tassato come reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-sexies). Secondo la prassi (Circ. 48/E del 2007 e 34/E del 2022), è individuato chi ha diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quel reddito;
  • trust opaco: senza beneficiari di reddito individuati, il reddito è tassato in capo al trust con l'IRES (24%). Per un trust non commerciale, i redditi finanziari soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva restano tassati in quella forma.

Se il reddito è già stato tassato in capo al trust, la successiva distribuzione al beneficiario residente, di norma, non è di nuovo tassata. Fa eccezione il trust opaco commerciale, le cui distribuzioni sono tassate come utili.

Trust esteri e distribuzioni a residenti (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR)

Se un trust opaco è stabilito in un Paese che, per i redditi del trust, ha una fiscalità privilegiata (tassazione nominale inferiore alla metà di quella italiana, art. 47-bis TUIR), le somme corrisposte ai residenti in Italia sono reddito di capitale, anche se il percettore non è un beneficiario individuato. Si tassano per cassa. Se non è possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l'intero importo è considerato reddito, salvo prova contraria (art. 45, comma 4-quater). Le regole sono state introdotte dal D.L. 124/2019 e illustrate dalla Circolare 34/E del 20 ottobre 2022.

L'art. 47-bis esclude in linea di principio da questa qualificazione gli Stati UE e SEE con un effettivo scambio di informazioni. L'Agenzia delle Entrate, però, ritiene applicabile la lettera g-sexies anche ai trust ed enti analoghi stabiliti in uno Stato SEE che beneficiano di un regime di esenzione (Circolare 34/E, par. 3.3) e l'ha applicata, con la presunzione dell'art. 45, comma 4-quater, alle somme attribuite da una fondazione di famiglia del Liechtenstein esente da imposta (risposta n. 221 del 2023). Negli altri casi le distribuzioni dei trust opachi esteri ai beneficiari residenti, in linea di principio, non sono tassate come reddito. Rilevano invece ai fini dell'imposta di successione e donazione.

Residenza del trust e presunzioni dell'art. 73, comma 3, TUIR

Il trust è residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, vi ha la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Sono inoltre considerati residenti, salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati che non assicurano un adeguato scambio di informazioni:

  • se almeno un disponente e almeno un beneficiario sono residenti in Italia;
  • se, dopo la costituzione, un residente trasferisce al trust immobili o diritti reali immobiliari, o vi costituisce vincoli di destinazione.

Un trust estero gestito di fatto dall'Italia, per esempio da un disponente che continua a decidere, rischia di essere considerato residente.

Imposta di successione e donazione: dalla Circolare 34/E al D.Lgs. 139/2024

Con la Circolare 34/E del 2022 l'Agenzia ha recepito l'orientamento della Cassazione: la dotazione dei beni in trust non arricchisce i beneficiari, e l'imposta si applica quando i beni sono loro attribuiti. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha reso norma questo principio con l'art. 4-bis del testo unico, per gli atti dal 1° gennaio 2025:

  • l'imposta si applica al trasferimento ai beneficiari, che la autoliquidano denunciando l'atto;
  • franchigie e aliquote dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiario, per esempio 4% oltre 1 milione di euro per coniuge e figli;
  • il disponente, o il trustee nel trust testamentario, può optare per il pagamento a ogni conferimento. Se la categoria dei beneficiari non è determinabile, si applica l'aliquota più elevata, l'8%, senza franchigie. Le attribuzioni successive ai beneficiari della stessa categoria non sono più tassate e l'imposta pagata non è rimborsabile.

Con l'art. 13 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, l'opzione copre anche le imposte ipotecaria e catastale; il decreto non fissa una decorrenza specifica per questa modifica. Le regole valgono anche per i trust già istituiti; le modalità attuative sono rinviate a un provvedimento dell'Agenzia che, a ottobre 2026, non risulta ancora emanato: chi intende optare, soprattutto per un trust istituito prima del 2025, deve tenerne conto.

Per i trust che hanno già pagato l'imposta alla dotazione secondo la vecchia prassi, la Circolare 34/E considera il rapporto esaurito: nessuna nuova imposta se i beni attribuiti e i beneficiari sono gli stessi, ma neppure rimborso. Se cambiano beni o beneficiari, l'imposta già pagata si scomputa da quella dovuta all'attribuzione.

Sul piano territoriale, se il disponente è residente al momento della separazione patrimoniale, l'imposta riguarda tutti i beni; se non è residente, solo quelli esistenti in Italia (art. 2, comma 2-bis). Le eventuali esenzioni, come quella per le partecipazioni di controllo descritta nella guida sulla holding di famiglia, si valutano di regola in capo ai beneficiari al momento dell'attribuzione: per l'esenzione del comma 4-ter il beneficiario deve essere coniuge o discendente del disponente e rispettarne le condizioni. Attenzione all'opzione: secondo le istruzioni dell'Agenzia alla dichiarazione di successione, riferite al trust testamentario, chi opta per il pagamento anticipato non può far valere esenzioni o agevolazioni legate a particolari requisiti, neppure al momento dell'attribuzione ai beneficiari. Le istruzioni non citano espressamente l'esenzione del comma 4-ter né i conferimenti tra vivi, ma il rischio che l'opzione la escluda è concreto: la questione è discussa e va valutata con cura prima di optare su partecipazioni o aziende.

Monitoraggio fiscale: quadro RW, IVAFE e IVIE

Secondo la Circolare 34/E, l'art. 4 del D.L. 167/1990 e la nozione di titolare effettivo:

  • il trust residente compila il quadro RW per le attività estere, salvo che l'intero patrimonio sia riferibile a titolari effettivi residenti, che lo indicano nel proprio quadro RW;
  • i beneficiari residenti di un trust estero, anche individuati per classi, sono titolari effettivi. Quelli di trust non discrezionali indicano gli investimenti del trust e la loro quota; quelli di trust discrezionali indicano il credito verso il trust quando il trustee comunica un'attribuzione.

Il trust residente non commerciale paga IVAFE (2 per mille, 4 per mille per i prodotti detenuti nei Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con un massimo di 14.000 euro; 100 euro fissi per conto corrente) e IVIE (1,06%, non dovuta fino a 200 euro). La soglia di 5.000 euro di giacenza media, che esonera dall'imposta fissa sui conti, riguarda le persone fisiche.

I beneficiari di un trust opaco, anche estero, compilano il quadro RW nei casi indicati ma non pagano IVAFE e IVIE, perché non possiedono i beni (Circolare 34/E, par. 6). Se il trust è interposto, invece, i beni si considerano di chi ne dispone di fatto, che ne risponde come proprietario.

Registro dei titolari effettivi

I trust rilevanti ai fini fiscali e gli istituti affini devono comunicare i propri titolari effettivi alla sezione speciale del registro delle imprese (art. 21 D.Lgs. 231/2007; le regole di accesso sono state riscritte dal D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026 e in vigore dal 23 luglio 2026). Il registro è sospeso per il contenzioso promosso dalle società fiduciarie. Il 21 maggio 2026 la Corte di giustizia UE (cause C-684/24 e C-685/24), pronunciandosi sui mandati fiduciari, ha ritenuto compatibile con il diritto UE l'impianto italiano, chiedendo però che i titolari effettivi possano ottenere una tutela giurisdizionale provvisoria contro i dinieghi di deroga all'accesso. In attesa del Consiglio di Stato (prima udienza annunciata per maggio 2027) le camere di commercio considerano le comunicazioni facoltative. Il trustee conserva comunque gli obblighi antiriciclaggio di identificazione dei titolari effettivi.

Trust interposti, sham trust e abuso del diritto

Il trust non è riconosciuto fiscalmente se il disponente, o il beneficiario, conserva di fatto la disponibilità dei beni. La prassi (Circ. 61/E del 2010, richiamata dalla 34/E) indica casi come:

  • il trust che il disponente può far cessare liberamente, o chiudere designando sé stesso beneficiario;
  • il trustee che deve ottenere l'assenso del disponente per le decisioni;
  • il disponente che può designare sé stesso beneficiario.

In questi casi i redditi sono tassati direttamente in capo a chi dispone dei beni, e alla sua morte i beni rientrano nell'asse ereditario. Sul piano civilistico, lo sham trust è un trust apparente. Resta inoltre applicabile l'abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000) per operazioni prive di sostanza economica.

Usi tipici del trust per le famiglie HNWI

Il trust viene usato, tra l'altro, per:

  • gestire il passaggio generazionale di partecipazioni o immobili con regole fissate dal disponente, per esempio fino all'età adulta dei figli;
  • proteggere familiari fragili, anche con i trust «dopo di noi» (L. 112/2016);
  • tenere unito un patrimonio e la sua governance tra più rami familiari.

Rispetto alla holding, il trust separa la titolarità dal godimento dei beni. Le due soluzioni possono anche combinarsi, con le quote della holding conferite in trust.

Dal 1° gennaio 2027: nuova numerazione

Nel testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117):

  • l'art. 73 diventa art. 82;
  • l'art. 44, comma 1, lett. g-sexies, diventa art. 46, comma 1, lett. o;
  • l'art. 45, comma 4-quater, diventa art. 47, comma 6;
  • l'art. 47-bis diventa art. 162.

Nel testo unico registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), gli artt. 1, 2 e 4-bis del D.Lgs. 346/1990 diventano gli artt. 87, 88 e 90.

Cosa fare in pratica: istituire e gestire un trust

  1. Atto istitutivo: definire i diritti dei beneficiari sul reddito, da cui dipende se il trust è trasparente o opaco, e i poteri di trustee e guardiano, senza poteri del disponente che lo rendano interposto.
  2. Luogo di gestione: un trust estero gestito di fatto dall'Italia rischia di essere residente.
  3. Imposta di donazione: decidere prima della dotazione se optare per il pagamento anticipato, considerando esenzioni e provvedimento attuativo non ancora emanato.
  4. Ogni anno: quadro RW del trust residente o dei titolari effettivi residenti; IVAFE e IVIE per il trust residente non commerciale.

I rischi da valutare nella tassazione del trust

  • Trust interposto. I redditi sono tassati in capo a chi dispone di fatto dei beni, che alla sua morte rientrano nell'asse ereditario (Circolari 61/E del 2010 e 34/E del 2022).
  • Residenza in Italia. Un trust estero gestito dall'Italia, o soggetto alle presunzioni dell'art. 73, comma 3, TUIR (salvo prova contraria), può essere considerato residente e tassato in Italia su tutti i redditi, ovunque prodotti: con l'IRES se è opaco oppure, se ha beneficiari individuati, imputando i redditi a loro (art. 73, comma 2, TUIR).
  • Opzione per il pagamento anticipato. C'è il rischio concreto che escluda l'esenzione per le partecipazioni di controllo; la questione è discussa e l'imposta pagata non è rimborsabile (art. 4-bis D.Lgs. 346/1990).
  • Distribuzioni da trust opachi esteri. Se il trust è in un Paese a fiscalità privilegiata o, secondo l'Agenzia, in uno Stato SEE che lo esenta, sono reddito di capitale, per intero se reddito e patrimonio non sono distinguibili (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR; risposta n. 221/2023).

Fonti normative

Domande frequenti

Quando si paga l'imposta di donazione su un trust?

Dal 2025, di regola, quando i beni sono trasferiti ai beneficiari, con aliquote e franchigie basate sul rapporto con il disponente. Il disponente può però optare per il pagamento a ogni conferimento; in tal caso le attribuzioni successive non sono più tassate, ma c'è il rischio concreto di perdere esenzioni come quella per le partecipazioni di controllo: per il trust testamentario le istruzioni dell'Agenzia escludono esenzioni e agevolazioni legate a particolari requisiti.

Che differenza c'è tra trust opaco e trust trasparente?

Nel trust trasparente i beneficiari hanno diritto al reddito e sono tassati su di esso anche se non lo ricevono. Nel trust opaco non ci sono beneficiari di reddito individuati e il reddito è tassato in capo al trust con l'IRES.

Le distribuzioni di un trust estero sono tassate in Italia?

Se il trust è opaco ed è stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, sì, come reddito di capitale; secondo l'Agenzia delle Entrate, anche se è stabilito in uno Stato SEE che lo esenta da imposta (risposta n. 221 del 2023). Negli altri casi, in linea di principio, le distribuzioni di un trust opaco non sono tassate come reddito, ma possono scontare l'imposta di donazione.

Un trust estero può essere considerato residente in Italia?

Sì, se è gestito di fatto dall'Italia o se ricorrono le presunzioni dell'art. 73, comma 3, TUIR, come la residenza in Italia di almeno un disponente e un beneficiario per i trust istituiti in Paesi senza adeguato scambio di informazioni.

Il beneficiario di un trust estero deve compilare il quadro RW?

Sì, se è titolare effettivo. Nei trust non discrezionali indica gli investimenti del trust e la propria quota; nei trust discrezionali indica il credito verso il trust quando gli viene comunicata un'attribuzione. Se il trust è opaco non paga IVAFE e IVIE.

Quando un trust viene ignorato dal fisco?

Quando è interposto, cioè quando il disponente o il beneficiario conserva di fatto il controllo dei beni, per esempio con un trust revocabile. In tal caso redditi e beni sono attribuiti direttamente a lui.

Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.

Domande frequenti correlate

Altre guide

Norme citate nella numerazione vigente fino al 31/12/2026. Contenuto informativo, che non sostituisce una consulenza sul caso specifico.

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