In sintesi
Il transfer pricing riguarda i prezzi e le condizioni delle operazioni tra imprese dello stesso gruppo residenti in Stati diversi, comprese le stabili organizzazioni: per il fisco italiano devono corrispondere a quelli che avrebbero pattuito imprese indipendenti in circostanze comparabili (art. 110, comma 7, TUIR). Una documentazione idonea secondo il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, consegnata durante il controllo e segnalata in dichiarazione, esclude la sanzione per infedele dichiarazione in caso di rettifica; restano dovuti maggiore imposta e interessi.
Che cos'è il transfer pricing
Quando una società italiana vende beni, presta servizi, concede marchi o finanziamenti a una consociata estera (o li riceve), il prezzo non nasce da una trattativa tra parti indipendenti: il fisco verifica che non sposti utili da uno Stato all'altro.
In Italia la regola è l'art. 110, comma 7, TUIR, riscritto dal D.L. 50/2017: i componenti di reddito derivanti da operazioni con imprese non residenti che controllano, sono controllate o sono sotto lo stesso controllo dell'impresa italiana sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. La norma riguarda le operazioni transfrontaliere; non si applica, in linea generale, alle operazioni tra società italiane.
Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 contiene le linee guida applicative. Dal 1° gennaio 2027 queste regole confluiscono nei nuovi testi unici: imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173) e adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141), con una nuova numerazione degli articoli. I riferimenti di questa guida sono alla numerazione in vigore fino al 31 dicembre 2026.
I principi OCSE
Il riferimento internazionale sono le Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, che il D.M. 14 maggio 2018 e il Provvedimento del 2020 richiamano nella versione via via aggiornata (l'ultima edizione consolidata è del 2022). I punti principali:
- analisi di comparabilità e funzionale: si delinea l'operazione (contratto, funzioni, beni, rischi, contesto economico) e si individua quale società svolge le funzioni rilevanti e controlla i rischi;
- metodi: confronto di prezzo (CUP), prezzo di rivendita, costo maggiorato, margine netto della transazione (TNMM) e ripartizione degli utili (profit split). Si sceglie il metodo più appropriato al caso; a parità di affidabilità i metodi tradizionali (CUP, prezzo di rivendita, costo maggiorato) sono preferiti a TNMM e profit split e, tra tutti, il CUP; se l'impresa ha scelto correttamente il metodo, la verifica dell'Amministrazione deve basarsi su quel metodo (art. 4, commi 3 e 6, D.M. 14 maggio 2018);
- intervallo di libera concorrenza: per il D.M. (art. 6) un'operazione è conforme se il suo indicatore finanziario rientra nell'intervallo di valori ricavato da operazioni comparabili; se ne esce, l'Amministrazione rettifica per riportarlo all'interno dell'intervallo, salvo che l'impresa dimostri che l'operazione rispetta comunque il principio di libera concorrenza. Il D.M. non fissa il punto dell'intervallo a cui portare la rettifica;
- servizi a basso valore aggiunto: il D.M. prevede un approccio semplificato (costi più un ricarico del 5%), se l'impresa lo documenta.
La documentazione italiana: Masterfile e Documentazione nazionale
La documentazione non è obbligatoria, ma è l'unico modo per ottenere la protezione dalla sanzione per infedele dichiarazione. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 (prot. 360494) prevede due documenti:
- Masterfile: descrive il gruppo (struttura, attività, beni immateriali, operazioni finanziarie, politica di transfer pricing);
- Documentazione nazionale (il "local file"): descrive la società italiana, le sue operazioni infragruppo, l'analisi di comparabilità e il metodo scelto.
Requisiti formali principali:
- redazione in italiano; il Masterfile può essere presentato in inglese;
- firma elettronica con marca temporale del legale rappresentante (o di un delegato) entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- comunicazione del possesso della documentazione nella dichiarazione dei redditi;
- redazione per ciascun periodo d'imposta e conservazione fino alla scadenza dei termini di accertamento;
- consegna all'Amministrazione entro 20 giorni dalla richiesta; eventuali informazioni integrative entro 7 giorni lavorativi (o un termine più ampio compatibile con il controllo).
Le piccole e medie imprese (volume d'affari o ricavi fino a 50 milioni di euro, non controllate da né controllanti di soggetti più grandi) possono non aggiornare l'analisi dei comparabili per i due periodi d'imposta successivi, se si basa su fonti pubbliche e le condizioni non cambiano in modo significativo.
La penalty protection (art. 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997)
In caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997) non si applica se il contribuente consegna nel controllo la documentazione prevista dal Provvedimento, idonea a riscontrare la conformità al valore normale. Restano dovuti maggiore imposta e interessi.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per infedele dichiarazione è pari al 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro (D.Lgs. 87/2024); per quelle precedenti va dal 90% al 180%. Se il possesso della documentazione non è comunicato in dichiarazione, la protezione non si applica, salvo remissione in bonis: la comunicazione si può fare in ritardo se la documentazione, con firma e marca temporale, era pronta entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione (circ. AdE 15/E del 26 novembre 2021).
La protezione può essere negata se la documentazione è nel complesso incompleta, priva della firma con marca temporale o non veritiera. Omissioni parziali che non compromettono l'analisi, o un metodo diverso da quello preferito dall'Ufficio, non la rendono di per sé inidonea.
Quando il tema riguarda un gruppo
Il tema è rilevante, per esempio, quando una società italiana vende a distributori esteri del gruppo o acquista da consociate estere; quando la capogruppo addebita servizi centrali, management fee o canoni per marchi e brevetti; in presenza di finanziamenti, garanzie o cash pooling infragruppo; quando funzioni o beni immateriali vengono trasferiti all'estero; quando il gruppo ha società in giurisdizioni a bassa imposizione, compresi gli Emirati Arabi Uniti.
I gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro devono inoltre presentare la rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Report, art. 1, commi 145-146, L. 208/2015).
Le verifiche sui prezzi di trasferimento
Nelle verifiche spetta all'Amministrazione dimostrare che le condizioni praticate si discostano dal valore normale (in giudizio vale l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992); prima dell'avviso di accertamento il contribuente ha diritto a un contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000). La discussione riguarda di solito analisi funzionale, metodo e comparabili.
Strumenti utili:
- accertamento con adesione, per definire la contestazione con l'Ufficio;
- accordi preventivi (APA), unilaterali o bilaterali (art. 31-ter D.P.R. 600/1973);
- procedure amichevoli (MAP) previste dalle convenzioni, dalla Convenzione arbitrale 90/436/CEE e dalla Direttiva (UE) 2017/1852 (D.Lgs. 49/2020), per eliminare la doppia imposizione;
- rettifiche in diminuzione (art. 31-quater D.P.R. 600/1973), a seguito di accordi con l'altro Stato.
Domande frequenti
La documentazione di transfer pricing è obbligatoria?
No, in Italia non c'è un obbligo generale. Se è idonea, consegnata durante il controllo e segnalata in dichiarazione, esclude però la sanzione per infedele dichiarazione in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento (restano dovuti imposta e interessi), e aiuta a sostenere le scelte del gruppo durante un controllo.
Il transfer pricing si applica alle operazioni tra società italiane?
In linea generale no: l'art. 110, comma 7, TUIR riguarda le operazioni con imprese associate non residenti. Per le operazioni tra società italiane possono rilevare altri principi, come l'antieconomicità.
Entro quando va firmata la documentazione?
Masterfile e Documentazione nazionale vanno firmati dal legale rappresentante (o da un delegato) con firma elettronica e marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo cui si riferiscono.
Quali sanzioni si rischiano senza documentazione?
La sanzione per infedele dichiarazione, pari al 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro, per le violazioni dal 1° settembre 2024 (dal 90% al 180% per quelle precedenti), oltre a imposta e interessi. Se il possesso della documentazione non è comunicato in dichiarazione, la protezione non si applica anche se la documentazione esiste, salvo remissione in bonis (circ. AdE 15/E del 2021).
Si può concordare in anticipo il prezzo con il fisco?
Sì, con un accordo preventivo (APA) ai sensi dell'art. 31-ter D.P.R. 600/1973, unilaterale con l'Agenzia delle Entrate o bilaterale con l'altro Stato interessato.
Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.
Domande frequenti correlate
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- Quando serve la documentazione di transfer pricing e cosa significa penalty protection?
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Norme citate nella numerazione vigente fino al 31/12/2026. Contenuto informativo, che non sostituisce una consulenza sul caso specifico.