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Il commercialista come CTU e consulente di parte (CTP)

A cura di , Dottore CommercialistaAggiornato al

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In sintesi

Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è il professionista nominato dal giudice per fornirgli le conoscenze tecniche necessarie a decidere una causa, per esempio su bilanci, valutazioni d'azienda o questioni fiscali; il consulente tecnico di parte (CTP) è nominato da una delle parti per seguire le operazioni e presentare le proprie osservazioni. Nelle controversie contabili, societarie e tributarie entrambi i ruoli sono spesso affidati a dottori commercialisti.

Che cosa fa il CTU

Il CTU è un ausiliario del giudice (artt. 61-64 e 191-201 c.p.c.). Non decide la causa: risponde ai quesiti che il giudice gli pone, con una relazione scritta, e il giudice resta libero di valutarla motivando le proprie scelte.

Il giudice sceglie di norma tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici del tribunale, suddiviso in categorie. Il D.M. 4 agosto 2023, n. 109, attuativo della riforma Cartabia, disciplina categorie, settori di specializzazione e requisiti di iscrizione all'albo, e i contenuti dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il Ministero della giustizia (art. 24-bis disp. att. c.p.c.). Per l'iscrizione servono, tra l'altro, l'iscrizione all'ordine professionale, il rispetto degli obblighi di formazione continua, la condotta morale specchiata, la residenza o il domicilio professionale nel circondario del tribunale e una speciale competenza tecnica (di regola almeno cinque anni di attività effettiva e continuativa nel settore).

Il CTU ha l'obbligo di prestare l'incarico salvo giusto motivo di astensione (art. 63 c.p.c.), può essere ricusato dalle parti negli stessi casi previsti per il giudice; gli si applicano le norme penali sui periti, la colpa grave nell'esecuzione dell'incarico è sanzionata penalmente e in ogni caso deve risarcire i danni causati alle parti (art. 64 c.p.c.).

Il consulente tecnico di parte (CTP)

Ciascuna parte può nominare un proprio consulente (art. 201 c.p.c.). Il CTP partecipa alle operazioni peritali, può presentare documenti, osservazioni e istanze al CTU, commenta la bozza di relazione e assiste il difensore nella valutazione degli aspetti tecnici. Spesso il CTP interviene prima della causa, con una perizia di parte che aiuta a valutare la fondatezza della pretesa.

Casi tipici per un commercialista

Le categorie in cui un commercialista opera come CTU o CTP comprendono, ad esempio:

  • cessioni di aziende e di partecipazioni: congruità del prezzo, clausole di aggiustamento, garanzie;
  • valutazioni d'azienda e di partecipazioni: liquidazione del socio receduto o escluso (artt. 2437-ter, 2473 e 2473-bis c.c.), divisioni, conferimenti;
  • operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, trasformazioni, rapporti di cambio;
  • materia fiscale: ricostruzione di redditi e imposte, conseguenze fiscali di operazioni o inadempimenti;
  • revisione legale e bilanci: correttezza delle poste, responsabilità di amministratori e sindaci (artt. 2392 e seguenti, 2476 c.c.), quantificazione del danno;
  • patrimoni complessi: ricostruzione di portafogli di partecipazioni e attivi finanziari, anche in successioni e separazioni.

Il CTU nel processo tributario

Le Corti di giustizia tributaria possono disporre una consulenza tecnica quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità (art. 7, comma 2, D.Lgs. 546/1992). Dal 1° gennaio 2027 la norma confluisce nell'art. 52 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), la cui applicazione è stata rinviata a quella data dall'art. 4, commi 1-5, del D.L. 200/2025. Anche nel processo tributario le parti possono farsi assistere da consulenti di parte. Esempi tipici sono i prezzi di trasferimento, le valutazioni in operazioni straordinarie e la ricostruzione di ricavi e costi.

Come si svolge la consulenza tecnica

  1. Nomina: il giudice nomina il CTU, formula i quesiti e fissa i termini.
  2. Giuramento: dopo la riforma Cartabia il giudice può sostituire l'udienza con il deposito di una dichiarazione di giuramento firmata digitalmente dal consulente e, nello stesso provvedimento, fissa i termini per la bozza, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione (artt. 193 e 195 c.p.c.).
  3. Inizio delle operazioni: il CTU comunica alle parti e ai CTP data e luogo di inizio; le operazioni si svolgono in contraddittorio.
  4. Acquisizione dei documenti: bilanci, contabilità, contratti, dichiarazioni; incontri e richieste di chiarimenti.
  5. Bozza di relazione: il CTU la trasmette alle parti nel termine fissato; le parti inviano le loro osservazioni (art. 195, comma 3, c.p.c.).
  6. Relazione definitiva: il CTU la deposita con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione su di esse.
  7. Dopo il deposito: il giudice può chiedere chiarimenti o rinnovare la consulenza; il compenso del CTU è liquidato dal giudice secondo il D.P.R. 115/2002 e le tabelle ministeriali (D.M. 30 maggio 2002, in corso di aggiornamento).

Quando si tratta di accertare e quantificare crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, si può chiedere una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.): prima di depositare la relazione il CTU tenta, ove possibile, la conciliazione; se riesce, il verbale può diventare titolo esecutivo.

Valutazioni d'azienda: metodi comuni

Nelle consulenze di valutazione si usano metodi patrimoniali, reddituali, misti, finanziari (flussi di cassa attualizzati) e di mercato (multipli e transazioni comparabili). La scelta dipende dal tipo di impresa, dai dati disponibili e dal quesito del giudice; una buona relazione spiega le ipotesi e verifica la coerenza dei risultati con più metodi.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra CTU e CTP?

Il CTU è nominato dal giudice e deve essere imparziale; il CTP è nominato da una parte e ne rappresenta la posizione tecnica nelle operazioni peritali.

Il giudice è vincolato alle conclusioni del CTU?

No. Il giudice può discostarsene, ma deve motivare la sua decisione, tenendo conto anche delle osservazioni dei consulenti di parte.

Chi paga il CTU?

Il compenso è liquidato dal giudice e posto, di regola in via provvisoria, a carico di una o di entrambe le parti; la sentenza stabilisce poi chi lo sostiene in via definitiva.

Si può nominare un CTP anche nel processo tributario?

Sì. Le parti possono farsi assistere da un consulente tecnico, che partecipa alle operazioni se il giudice dispone una consulenza.

Quando conviene una consulenza tecnica preventiva?

Quando si tratta di accertare e quantificare crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito: l'art. 696-bis c.p.c. consente di svolgerla prima della causa; il CTU tenta, ove possibile, la conciliazione e, se riesce, il verbale può diventare titolo esecutivo.

Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.

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