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Exit tax per le persone fisiche: la proposta del DDL di bilancio 2027 per chi trasferisce la residenza all'estero

Attenzione: questa guida descrive una proposta contenuta nell'art. 17 del disegno di legge di bilancio 2027-2029, presentato alla Camera dei deputati e non ancora approvato. Il testo potrà cambiare durante l'esame parlamentare; la guida sarà aggiornata.

A cura di , Dottore CommercialistaAggiornato al

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In sintesi

Oggi in Italia non esiste una exit tax per le persone fisiche che non esercitano un'impresa: chi trasferisce la residenza fiscale all'estero non paga imposte sulle plusvalenze maturate e non realizzate. Il disegno di legge di bilancio 2027-2029, ora all'esame del Parlamento, propone di introdurla (art. 17, che inserirebbe un nuovo art. 307-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026). Nel testo presentato, chi è stato residente per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta e possiede partecipazioni, titoli, fondi, derivati o cripto-attività per un valore di almeno 800.000 euro pagherebbe il 26% sulle plusvalenze latenti, entro 180 giorni, con la possibilità di differire il pagamento per i trasferimenti nell'Unione europea e negli Stati che collaborano nella riscossione. Le regole si applicherebbero alle perdite di residenza efficaci dal 1° gennaio 2027 e possono cambiare durante l'esame parlamentare, che deve chiudersi entro il 31 dicembre 2026.

La situazione attuale: nessuna exit tax per le persone fisiche fino al 2026

Fino al 31 dicembre 2026 l'imposizione in uscita riguarda solo chi esercita un'impresa commerciale: l'art. 166 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), che attua l'art. 5 della direttiva (UE) 2016/1164, tassa le plusvalenze latenti dei beni d'impresa quando la residenza o gli attivi escono dall'Italia. Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina passa all'art. 193 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), che sostituisce il TUIR (artt. 376 e 377).

Per la persona fisica che non esercita un'impresa, il trasferimento della residenza all'estero non è oggi un'occasione di realizzo. L'Agenzia delle Entrate lo ha confermato nella risposta a interpello n. 208 del 14 agosto 2025: chi si trasferisce all'estero può mantenere il deposito titoli in Italia nel regime del risparmio amministrato e, se revoca l'opzione, «l'esercizio di tale facoltà non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze». Le plusvalenze si tassano quando le attività sono vendute, secondo le regole applicabili al non residente e la convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato di arrivo. Le regole generali per chi lascia l'Italia sono descritte nella guida sulla relocation fiscale.

La proposta: art. 17 del DDL di bilancio 2027 e nuovo art. 307-bis del Testo unico

L'art. 17 del disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 (A.C. 3174, presentato alla Camera il 30 ottobre 2026), ha per titolo «Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali». Inserirebbe nel D.Lgs. 117/2026 un nuovo Capo VI-bis con l'art. 307-bis, collocato subito dopo le norme sull'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria (artt. 304-307, che dal 2027 riprendono gli artt. 5-7 del D.Lgs. 461/1997).

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge, lo scopo è «preservare la potestà impositiva dello Stato italiano sui redditi di natura finanziaria maturati durante la residenza fiscale nel territorio nazionale e non ancora realizzati al momento del trasferimento della residenza fiscale all'estero». Il testo rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le disposizioni di attuazione (comma 8 dell'art. 307-bis): garanzie, rimborsi e adempimenti dichiarativi dipenderanno in buona parte da quel decreto, che ancora non esiste.

Chi pagherebbe la exit tax: persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali

Nel testo presentato l'imposta riguarda le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale fuori dall'Italia e che vi sono state residenti per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta precedenti il trasferimento (art. 307-bis, comma 1). Il comma 7 la estende alle società semplici e ai soggetti equiparati che non esercitano imprese commerciali (art. 5 del Testo unico) e agli enti non commerciali dell'art. 82, comma 1, lettera c), del Testo unico (ex art. 73, comma 1, lettera c), TUIR). La norma richiamata comprende espressamente i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, e nella stessa lettera rientrano anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), che però si considerano residenti se istituiti in Italia: il trasferimento all'estero della residenza di un trust, per esempio con il cambio del trustee, rientrerebbe quindi nella proposta. Va però ricordato che l'art. 82, comma 3, considera residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni quando almeno un disponente e un beneficiario sono residenti in Italia: in questi casi il cambio del trustee può non bastare a far perdere la residenza. Il trattamento dei trust con beneficiari individuati, i cui redditi sono imputati ai beneficiari, dovrà essere chiarito dal decreto di attuazione.

L'imposta si applicherebbe solo se ricorrono insieme tre ulteriori condizioni (art. 17, comma 2, del disegno di legge e art. 307-bis, commi 2 e 3):

  • la perdita della residenza fiscale acquista efficacia dal 1° gennaio 2027 in poi;
  • il trasferimento comporta la perdita della potestà impositiva dello Stato sui redditi interessati: secondo la relazione illustrativa, i redditi che l'Italia continua a poter tassare, anche in base alla convenzione applicabile, restano fuori dal prelievo;
  • il valore normale complessivo dei beni e diritti interessati è almeno pari a 800.000 euro all'ultimo giorno del periodo d'imposta precedente quello in cui la perdita di residenza ha efficacia.

La residenza si determina per l'intero periodo d'imposta (art. 2 del Testo unico, che riprende l'art. 2 TUIR). Di regola, quindi, i valori si misurerebbero al 31 dicembre dell'anno precedente il primo anno in cui la persona non è più residente. La valutazione al 31 dicembre 2026 riguarda quindi solo chi è stato residente per la maggior parte del 2026 ed è partito fisicamente nella seconda parte dell'anno, perché perde la residenza dal 2027; chi invece per il 2026 non è più residente resta fuori dalla proposta. Come si coordini questa regola con il frazionamento del periodo d'imposta previsto da alcune convenzioni non è detto nel testo.

Quali attività rientrano e come funziona la soglia di 800.000 euro

L'imposta riguarderebbe i redditi diversi di natura finanziaria dell'art. 76, comma 1, lettere da d) a i), del Testo unico (oggi art. 67 TUIR):

  • partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere (azioni, quote, diritti o titoli per acquisirle);
  • titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, quote di fondi comuni e altri OICR, valute estere e metalli preziosi;
  • strumenti finanziari derivati e rapporti a termine;
  • cessione di crediti e di rapporti produttivi di redditi di capitale;
  • cripto-attività.

Restano fuori dal testo gli immobili e la liquidità in conto senza componenti valutarie. Per le polizze assicurative e per alcune categorie di fondi esteri il perimetro andrà chiarito dal decreto di attuazione.

La soglia di 800.000 euro si riferisce al valore complessivo delle attività interessate e non all'ammontare delle plusvalenze latenti (relazione illustrativa). È una soglia di accesso, non una franchigia: se è superata, l'imposta si calcola su tutte le plusvalenze, senza deduzione di una quota esente. Il testo non indica come si determina il valore normale; la regola generale dell'art. 9 del Testo unico (oggi art. 9 TUIR) fa riferimento, per i titoli quotati, alla media dei prezzi dell'ultimo mese e, per le altre partecipazioni, al patrimonio netto della società in proporzione. Anche su questo punto è atteso il decreto.

Come si calcolerebbe l'imposta: base imponibile, aliquota del 26% e titoli di Stato

La base imponibile è la somma delle differenze positive tra il valore normale di ciascun bene o diritto all'ultimo giorno del periodo d'imposta precedente e il relativo costo o valore d'acquisto fiscalmente riconosciuto, determinato secondo l'art. 77, comma 7, del Testo unico (oggi art. 68, comma 6, TUIR). Le minusvalenze latenti su singoli titoli non riducono, nel testo presentato, la base imponibile.

L'aliquota non è scritta nell'art. 307-bis, che rinvia alle «disposizioni ordinariamente applicabili alle rispettive tipologie di reddito». Per questi redditi è l'imposta sostitutiva del 26% dell'art. 304, comma 1, del Testo unico, come conferma la relazione tecnica. Per i titoli di Stato italiani ed equiparati e per le obbligazioni degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e dei loro enti territoriali, le plusvalenze si computano per il 48,08%: l'effetto equivale all'aliquota del 12,5% applicata a quei titoli.

Per le attività acquisite per successione il costo è il valore definito o dichiarato ai fini dell'imposta di successione; per quelle ricevute in donazione, il costo del donante (art. 77 del Testo unico). Il costo è quello storico anche per i beni acquistati prima di diventare residenti in Italia: per le persone fisiche non esiste una regola sul valore fiscale d'ingresso come quella prevista per le imprese (art. 192 del Testo unico, oggi art. 166-bis TUIR).

Pagamento entro 180 giorni o differimento con acconto del 50% e garanzia

L'imposta andrebbe versata entro 180 giorni dalla data in cui ha efficacia la perdita della residenza (art. 307-bis, comma 4).

Chi si trasferisce in uno Stato dell'Unione europea, oppure in uno Stato extra-UE con cui sono in vigore accordi per un adeguato scambio di informazioni e accordi di mutua assistenza nella riscossione dei crediti tributari di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE, potrebbe optare per il differimento a tre condizioni:

  • versare entro i 180 giorni un acconto del 50% dell'imposta;
  • prestare un'idonea garanzia, il cui tipo e importo sono rinviati al decreto;
  • il differimento dura cinque periodi d'imposta per i trasferimenti nell'Unione europea e dieci negli altri casi ammessi.

Il testo non prevede interessi sull'imposta differita, a differenza della disciplina delle imprese (art. 193, comma 11, del Testo unico). Quali Stati extra-UE abbiano accordi di assistenza nella riscossione di portata analoga alla direttiva non è indicato nel testo: la verifica va fatta Stato per Stato e dipenderà anche dal decreto.

Cosa succede se si vende, si dona o si rientra in Italia durante il differimento

Durante il periodo di differimento la proposta distingue tre situazioni (art. 307-bis, commi 5 e 6):

  • cessione a titolo oneroso: l'imposta si applica sul minore tra la plusvalenza latente alla data di riferimento e la plusvalenza effettivamente realizzata. Se il prezzo è inferiore al costo fiscale, secondo la relazione illustrativa l'imposta non è dovuta; l'aumento di valore maturato dopo la partenza resta comunque escluso dal prelievo italiano;
  • cessione a titolo gratuito o trasferimento a società o enti controllati, a familiari o a società da questi controllate: si tassa l'intera plusvalenza latente calcolata alla data di riferimento;
  • nessuna cessione entro il periodo, decesso, oppure rientro in Italia durante il periodo: l'imposta non è dovuta per i beni non ceduti e le somme versate in eccedenza sono rimborsate, con modalità rinviate al decreto.

Dall'imposta dovuta per ogni operazione si scomputa l'acconto versato. Il rimborso, nel testo, riguarda chi ha scelto il differimento: per chi paga l'intera imposta entro i 180 giorni non è previsto alcun rimborso se poi rientra in Italia o se il valore delle attività scende.

Convenzioni contro le doppie imposizioni, Stati black list e neo-residenti

Convenzioni. Il prelievo opera solo se l'Italia perde la potestà impositiva. Dove la convenzione con lo Stato di arrivo lascia all'Italia il diritto di tassare la plusvalenza (per esempio, in molte convenzioni, per le partecipazioni in società il cui valore deriva principalmente da immobili situati in Italia, secondo l'art. 13, paragrafo 4, del Modello OCSE), l'imposta in uscita non si applicherebbe a quelle attività. Il testo non prevede invece un coordinamento con lo Stato di arrivo: se quello Stato tassa l'intera plusvalenza al momento della vendita, senza riconoscere un valore fiscale d'ingresso o un credito per l'imposta italiana, si può produrre una doppia imposizione.

Stati a fiscalità privilegiata. I cittadini italiani cancellati dall'anagrafe e trasferiti in Stati diversi da quelli individuati con decreto ministeriale si considerano residenti, salvo prova contraria (art. 2, comma 3, del Testo unico; oggi art. 2, comma 2-bis, TUIR). Se la presunzione non è superata, la residenza non si perde e la exit tax non si applica; se è superata, la proposta si applicherebbe e, salvo accordi di assistenza nella riscossione, senza possibilità di differimento. Il testo non contiene un coordinamento espresso tra le due norme.

Neo-residenti con l'imposta sostitutiva. La proposta non contiene regole per chi ha optato per l'imposta sostitutiva sui redditi esteri dei neo-residenti (art. 246 del Testo unico, oggi art. 24-bis TUIR, descritta nella guida dedicata).

I profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è già pronunciata più volte su meccanismi di imposizione in uscita delle persone fisiche, in particolare nelle sentenze dell'11 marzo 2004, causa C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, e del 7 settembre 2006, causa C-470/04, N, che hanno esaminato la tassazione delle plusvalenze non realizzate al momento del trasferimento, le garanzie richieste per sospenderne il pagamento e la considerazione delle riduzioni di valore successive. Sull'exit tax polacca per le persone fisiche è pendente la causa C-430/25, nella quale l'Avvocata generale ha presentato le conclusioni il 15 ottobre 2026; la sentenza non è ancora stata pronunciata.

Alcuni elementi della proposta, come la richiesta di acconto e garanzia anche per i trasferimenti nell'Unione europea, l'assenza di compensazione delle minusvalenze latenti e l'uso del costo storico per le attività acquistate prima dell'arrivo in Italia, potrebbero quindi essere discussi alla luce di questa giurisprudenza. Una parte della dottrina ha già segnalato il tema. Il quadro potrà cambiare con il testo finale della legge e con la sentenza della Corte; per i trasferimenti in Svizzera rileva anche l'Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone.

Cosa fare in pratica: chi pensa di trasferire la residenza all'estero

  1. Seguire l'iter della legge di bilancio: il testo può cambiare fino all'approvazione, prevista entro il 31 dicembre 2026, e molti aspetti dipenderanno dal decreto di attuazione.
  2. Verificare i requisiti: anni di residenza in Italia negli ultimi dieci periodi d'imposta, data da cui la perdita della residenza diventerebbe efficace secondo l'art. 2 e la convenzione applicabile.
  3. Mappare le attività finanziarie: valore normale e costo fiscale di ogni partecipazione, titolo, fondo, derivato e cripto-attività, distinguendo quelle che l'Italia continuerebbe a tassare in base alla convenzione.
  4. Stimare l'imposta nelle due ipotesi, pagamento in 180 giorni oppure differimento con acconto del 50% e garanzia, e verificare se lo Stato di arrivo consente il differimento.
  5. Valutare lo Stato di arrivo: come tratta la plusvalenza alla vendita (valore d'ingresso, credito per l'imposta italiana) e se esiste un rischio di doppia imposizione.
  6. Pianificare le operazioni del periodo di differimento: vendite, donazioni, conferimenti in società controllate o passaggi a familiari hanno effetti diversi sull'imposta dovuta.
  7. Verificare le strutture: società semplici, trust non commerciali ed enti non commerciali rientrerebbero nella proposta, così come le operazioni che ne spostano la residenza.

I rischi da valutare con la nuova exit tax

  • Norma non ancora definitiva. Il testo è una proposta: soglia, aliquota, decorrenza e differimento possono cambiare durante l'esame parlamentare. Decisioni prese sulla base del solo disegno di legge vanno riviste sul testo approvato.
  • Decorrenza. Conta l'anno da cui la perdita della residenza ha efficacia, non la data della partenza fisica; chi è stato residente per la maggior parte del 2026 e parte nella seconda parte dell'anno perde la residenza solo dal 2027 e rientrerebbe nella proposta: deve verificare con attenzione da quale periodo d'imposta non è più residente.
  • Pagamento senza realizzo. L'imposta si paga su plusvalenze non incassate: servono liquidità per il versamento entro 180 giorni o per l'acconto del 50% e la garanzia.
  • Nessun rimborso senza differimento. Nel testo, chi paga subito l'intera imposta non recupera nulla se il valore delle attività scende o se rientra in Italia.
  • Doppia imposizione. Il testo non prevede un coordinamento con lo Stato di arrivo: la stessa plusvalenza potrebbe essere tassata due volte.
  • Strutture e passaggi interni. Donazioni e trasferimenti a familiari o a società controllate durante il differimento fanno scattare l'imposta sull'intera plusvalenza latente; trust e società semplici rientrerebbero nella proposta.
  • Adempimenti e sanzioni. Garanzie, modalità del rimborso e quadri della dichiarazione saranno definiti dal decreto di attuazione; errori nel calcolo o nei versamenti seguirebbero le regole generali sulle sanzioni tributarie.

Fonti normative

Domande frequenti

Chi trasferisce la residenza all'estero nel 2026 paga la exit tax?

Dipende da quando si parte. La proposta si applicherebbe solo alle perdite di residenza fiscale efficaci dal 1° gennaio 2027 e conta il periodo d'imposta, non la data della partenza fisica: chi è stato residente per la maggior parte del 2026 ed è partito nella seconda parte dell'anno perde la residenza solo dal 2027 e rientrerebbe nella proposta, con i valori al 31 dicembre 2026; chi invece per il 2026 non è più residente resta fuori. Il testo può cambiare durante l'esame parlamentare.

Chi sarebbe soggetto alla nuova exit tax?

Le persone fisiche residenti in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta che trasferiscono la residenza all'estero, con partecipazioni, titoli, fondi, derivati o cripto-attività di valore complessivo pari almeno a 800.000 euro. La proposta si estende a società semplici ed enti non commerciali, compresi i trust non commerciali.

Quanto si pagherebbe con la exit tax?

Il 26% sulla somma delle plusvalenze latenti, cioè la differenza tra valore normale e costo fiscale delle singole attività all'ultimo giorno dell'anno precedente il trasferimento; per i titoli di Stato e le obbligazioni equiparate l'effetto è del 12,5%. La soglia di 800.000 euro non è una franchigia.

Si può rinviare il pagamento della exit tax?

Per i trasferimenti nell'Unione europea, o in Stati che collaborano nello scambio di informazioni e nella riscossione, la proposta consente di versare subito un acconto del 50%, prestare una garanzia e pagare il resto solo in caso di vendita entro cinque anni (UE) o dieci anni (altri Stati). Senza vendita entro il periodo, l'imposta non è dovuta per le attività non vendute e l'acconto versato in eccedenza è rimborsato, con le modalità che fisserà il decreto di attuazione.

La exit tax si applica anche agli immobili?

No, nel testo presentato riguarda solo i redditi diversi di natura finanziaria: partecipazioni, titoli, quote di fondi, valute, metalli preziosi, derivati, crediti e cripto-attività. Gli immobili e la liquidità in conto senza componenti valutarie restano fuori.

Cosa succede se si torna a vivere in Italia?

Se si è scelto il differimento e si rientra durante il periodo, l'imposta non è dovuta sulle attività non vendute e le somme versate in eccedenza sono rimborsate, con modalità che fisserà un decreto ministeriale. Chi ha pagato subito l'intera imposta, nel testo presentato, non ha diritto a rimborso.

Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.

Domande frequenti correlate

Altre guide

Le norme vigenti sono citate con la numerazione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) applicabile dal 1° gennaio 2027 e, dove utile, con quella del TUIR. Contenuto informativo, che non sostituisce una consulenza sul caso specifico.

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