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Dividendi esteri della persona fisica residente: ritenute estere, credito d'imposta e rimborso

A cura di , Dottore CommercialistaAggiornato al

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In breve

  • Chi riguarda: le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi esteri fuori dall'attività d'impresa.
  • Punto chiave: 26% in Italia sul dividendo al netto della ritenuta estera; per la norma interna e per l'Agenzia delle Entrate non spetta il credito per le imposte pagate all'estero, ma la Cassazione lo ha riconosciuto per i dividendi statunitensi.
  • Norma: art. 18 TUIR e art. 27 D.P.R. 600/1973; art. 165 TUIR per il credito; art. 38 D.P.R. 602/1973 per l'istanza di rimborso.
  • Cosa fare: ridurre prima la ritenuta estera alla misura convenzionale, documentare l'imposta estera e, per le convenzioni con la formula «su richiesta», valutare l'istanza di rimborso in Italia entro 48 mesi dal versamento o dalla ritenuta.

In sintesi

I dividendi esteri percepiti da una persona fisica residente in Italia, fuori dall'attività d'impresa, scontano in Italia il 26%: con una ritenuta a titolo d'imposta della banca italiana, calcolata sul dividendo al netto della ritenuta estera, oppure con l'imposta sostitutiva in dichiarazione. Per la norma interna e per l'Agenzia delle Entrate non spetta il credito per le imposte pagate all'estero (art. 165 TUIR). La Cassazione lo ha però riconosciuto per i dividendi statunitensi, perché la Convenzione con gli Stati Uniti lo nega solo se la ritenuta italiana si applica «su richiesta» del beneficiario; secondo la Corte, le convenzioni che usano la formula «anche su richiesta» lo escludono. Il primo passo resta, di regola, ridurre la ritenuta estera alla misura convenzionale; per il resto si valuta un'istanza di rimborso in Italia.

Come sono tassati i dividendi esteri (art. 18 TUIR e art. 27 D.P.R. 600/1973)

Gli utili distribuiti da società non residenti a persone fisiche residenti, relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa, sono tassati in modo cedolare, senza concorrere al reddito complessivo:

  • incasso tramite un intermediario italiano (banca, società di intermediazione mobiliare, fiduciaria): l'intermediario che interviene nella riscossione applica una ritenuta a titolo d'imposta (art. 27, comma 4, D.P.R. 600/1973), nella misura del 26% (art. 3, comma 1, D.L. 66/2014). La ritenuta si calcola al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero (art. 27, comma 4-bis), cioè sul cosiddetto «netto frontiera»;
  • incasso diretto all'estero, senza intermediario residente (per esempio su un conto presso una banca estera): il contribuente applica in dichiarazione l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta (art. 18, comma 1, TUIR), nel quadro RM. Secondo le istruzioni al modello Redditi Persone fisiche 2026 (rigo RM31, colonna 3), il reddito si indica al lordo delle ritenute subite all'estero. La base è quindi diversa dal «netto frontiera» applicato dalla banca; la Cassazione non ha deciso la questione, che va valutata con prudenza.

L'art. 18 consente in generale di rinunciare all'imposta sostitutiva e di optare per la tassazione ordinaria con il credito d'imposta, ma la stessa norma esclude questa facoltà per le distribuzioni di utili dell'art. 27, comma 4. Per i dividendi, quindi, la tassazione sostitutiva è obbligatoria: è questo il punto su cui si è pronunciata la Cassazione.

Regole diverse valgono per gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis TUIR), relativi a titoli non negoziati in mercati regolamentati: la ritenuta è applicata a titolo d'acconto sull'intero importo (art. 27, comma 4, lettera b), salvo la dimostrazione delle condizioni dell'art. 47-bis, e il dividendo concorre al reddito complessivo. Questi casi non sono trattati in questa guida.

Quanto pesa la doppia imposizione: un esempio

Si consideri un dividendo lordo di 100 pagato da una società statunitense a una persona fisica residente in Italia che ha documentato la propria residenza, con la ritenuta statunitense limitata al 15% dalla Convenzione (art. 10, paragrafo 2, lettera b):

  • incasso tramite banca italiana: ritenuta statunitense 15; ritenuta italiana del 26% su 85 = 22,10; prelievo complessivo 37,10;
  • incasso diretto all'estero: ritenuta statunitense 15; imposta sostitutiva del 26% su 100, secondo le istruzioni del rigo RM31 = 26; prelievo complessivo 41.

Se lo Stato della fonte applica una ritenuta superiore a quella convenzionale, la differenza si aggiunge al prelievo finché non viene rimborsata dallo Stato estero. La scelta tra incasso tramite intermediario italiano e incasso diretto all'estero incide quindi sul carico complessivo, oltre che sugli adempimenti.

Il credito d'imposta (art. 165 TUIR) e la posizione dell'Agenzia delle Entrate

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta «se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero» (art. 165, comma 1, TUIR), per le imposte estere pagate a titolo definitivo e nei limiti della quota d'imposta italiana relativa a quei redditi. Il credito non spetta se la dichiarazione è omessa o se il reddito estero non vi è indicato (comma 8).

L'Agenzia delle Entrate ne trae una conclusione netta: l'istituto «non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva» ai sensi dell'art. 18 TUIR (Circolare 9/E del 5 marzo 2015, par. 2.2). Con il principio di diritto n. 15 del 29 maggio 2019, riferito alla Convenzione con gli Stati Uniti, l'Agenzia ha inoltre ritenuto che il requisito convenzionale dell'«inclusione» del reddito estero nella base imponibile italiana coincida con il concorso al reddito complessivo richiesto dall'art. 165.

La stessa Circolare 9/E chiarisce due regole che restano utili in ogni caso:

  • il credito, quando spetta, si calcola nel limite della ritenuta convenzionale: se lo Stato estero ha applicato una ritenuta più alta, la differenza non è accreditabile in Italia e va chiesta a rimborso nello Stato estero (par. 2.4);
  • il contribuente deve conservare la documentazione del pagamento definitivo dell'imposta estera: prospetto Stato per Stato, ricevute o certificazioni, eventuale dichiarazione estera ed eventuale richiesta di rimborso estera (par. 2.4).

La Cassazione: convenzioni «su richiesta» e «anche su richiesta» (Cass. 25698/2022 e 10204/2024)

Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sulla norma interna, che si applica in loro deroga solo se più favorevole al contribuente (art. 169 TUIR). La Convenzione Italia-Stati Uniti del 1999 (L. 3 marzo 2009, n. 20) impone all'Italia di dedurre l'imposta pagata negli Stati Uniti, ma aggiunge: «Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana» (art. 23, paragrafo 3).

Su questa formula si fondano due sentenze della Sezione tributaria:

  • Cass., 1° settembre 2022, n. 25698: per redditi di capitale statunitensi percepiti direttamente da una persona fisica, con una partecipazione non qualificata in una partnership, e assoggettati all'imposta sostitutiva dell'art. 18 TUIR (allora in base alla Convenzione del 1984), la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, se l'imposizione sostitutiva o la ritenuta italiana non avviene «su richiesta del beneficiario» ma obbligatoriamente, l'imposta pagata negli Stati Uniti «si deve considerare detraibile». La sentenza ha però cassato con rinvio la decisione di appello sulla prova del pagamento definitivo dell'imposta estera, che resta a carico del contribuente;
  • Cass., 16 aprile 2024, n. 10204: su un'istanza di rimborso relativa a utili di partnership statunitensi e a dividendi da partecipazioni non qualificate, dichiarati con l'imposta sostitutiva per tre annualità e respinta con silenzio-rifiuto, la Corte ha confermato il principio con la Convenzione del 1999 e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha escluso che l'art. 23 della Convenzione rinvii all'art. 165 TUIR o richieda il concorso al reddito complessivo, disattendendo il principio di diritto n. 15/2019. Ha invece lasciato aperta la questione del calcolo del credito, ritenendola estranea al ricorso.

Entrambe le sentenze contrappongono la formula statunitense a quella di altri accordi, che negano la detrazione quando il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta «anche su richiesta» del contribuente (nel Protocollo con l'Arabia Saudita, del beneficiario): la Corte cita le convenzioni con Cipro, Malta e Singapore, il Protocollo alla Convenzione con l'Arabia Saudita e l'Accordo sullo scambio di informazioni con il Principato di Monaco, che non è una convenzione contro le doppie imposizioni. Per Cipro, Malta e Singapore la formula «anche su richiesta» è stata introdotta dai Protocolli di modifica del 2009 (Cipro e Malta) e del 2011 (Singapore); i testi originari usavano la formula «su richiesta». In questi casi il credito resta escluso anche quando la tassazione sostitutiva è obbligatoria.

Ne derivano alcune cautele:

  • l'esito dipende dal testo della singola convenzione e va verificato Stato per Stato: le sentenze riguardano gli Stati Uniti e le formule vanno lette nella versione vigente di ciascun trattato;
  • l'Agenzia delle Entrate non ha modificato la posizione della Circolare 9/E: nel 2025 ha anzi ribadito, in un caso riguardante una società, che il concorso del reddito estero al reddito complessivo è un requisito necessario per la detrazione (risposta a interpello n. 101 del 15 aprile 2025). La Cassazione, invece, riconosce il credito nei casi decisi (Cass. 25698/2022 e 10204/2024). In sintesi, il contrasto tra prassi e giurisprudenza resta aperto: il riconoscimento del credito richiede, di norma, un'istanza di rimborso e può richiedere un contenzioso;
  • la giurisprudenza di merito non è uniforme. Diverse pronunce riconoscono il credito anche in secondo grado e per convenzioni diverse da quella con gli Stati Uniti: per esempio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sez. I, sentenza n. 48 del 20 gennaio 2026 (Germania), e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. IX, sentenza n. 1013 dell'11 maggio 2026 (Svizzera). Altre lo negano: la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena, sez. II, sentenza n. 176 del 17 ottobre 2025 (Stati Uniti), e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, sez. I, sentenza n. 594 del 17 dicembre 2025 (Polonia);
  • né la misura del credito (base di calcolo e limite dell'imposta italiana) né la base dell'imposta sostitutiva sono state definite dalla Corte: vanno determinate con prudenza.

Prima tappa: la ritenuta convenzionale e il rimborso nello Stato estero

Molti Stati applicano ai dividendi in uscita una ritenuta interna superiore a quella prevista dalla convenzione. La riduzione alla misura convenzionale (per gli Stati Uniti, 15% per le persone fisiche: art. 10, paragrafo 2, lettera b, della Convenzione) si ottiene, secondo le regole dello Stato della fonte:

  • alla fonte, presentando prima del pagamento la documentazione richiesta dallo Stato estero, di solito tramite la banca depositaria; oppure
  • a rimborso, con un'istanza all'amministrazione fiscale estera entro i termini previsti da quello Stato.

In entrambi i casi serve, di norma, l'attestato di residenza fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che si chiede a qualsiasi ufficio territoriale con l'apposito modello, indicando lo Stato estero e il tipo di reddito (dividendi). L'eccedenza rispetto alla ritenuta convenzionale si recupera solo nello Stato estero: in Italia non è mai accreditabile (Circolare 9/E, par. 2.4). Modalità e termini variano da Stato a Stato e vanno verificati prima dell'incasso.

Seconda tappa: l'istanza di rimborso in Italia (art. 38 D.P.R. 602/1973)

Per far valere il credito convenzionale secondo l'orientamento della Cassazione, la via seguita nei casi decisi è l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Il modello Redditi Persone fisiche 2026 non prevede un rigo per questo credito: il quadro CE riguarda i redditi esteri che hanno concorso a formare il reddito complessivo (istruzioni, fascicolo 3, pp. 90-92) e il rigo RM31 non ha un campo per l'imposta estera (fascicolo 2, p. 21). In assenza di un rigo dedicato, l'istanza di rimborso appare la via più prudente. I termini di decadenza sono di 48 mesi (art. 38 D.P.R. 602/1973):

  • dalla data del versamento, per l'imposta sostitutiva versata in dichiarazione;
  • dalla data in cui la ritenuta è stata operata, per la ritenuta applicata dalla banca italiana (istanza del percipiente).

Il termine decorre dal versamento o dalla ritenuta italiana (art. 38, commi 1 e 2), non dal pagamento dell'imposta estera.

All'istanza vanno allegati la prova del pagamento definitivo dell'imposta estera nella misura convenzionale, l'attestato di residenza e il calcolo del credito richiesto; la Cass. 25698/2022 mostra che la prova è decisiva. In caso di diniego o di silenzio, la tutela è davanti alla giustizia tributaria, come nella vicenda decisa dalla Cass. 10204/2024. L'esito non è prevedibile in via generale e va valutato sul singolo caso e sulla singola convenzione.

Dividendi esteri percepiti da società

Per una società di capitali residente, i dividendi esteri non provenienti da Stati a regime privilegiato concorrono al reddito, alle condizioni dell'art. 89, comma 3, TUIR, solo per il 5%, perché sono esclusi per il 95% del loro ammontare (art. 89, comma 2). Il reddito estero concorre quindi parzialmente al reddito complessivo e anche l'imposta estera accreditabile va ridotta in misura corrispondente (art. 165, comma 10, TUIR): secondo la Circolare 9/E (par. 5), le imposte pagate all'estero sui dividendi si assumono, per il calcolo del credito, nella misura del 5%. La questione esaminata dalla Cassazione riguarda invece le persone fisiche, per le quali la tassazione sostitutiva è obbligatoria.

Neo-residenti con l'imposta sostitutiva (art. 24-bis TUIR)

Per chi ha optato per l'imposta sostitutiva forfettaria dei neo-residenti, descritta nella guida dedicata, i dividendi esteri sono coperti dall'imposta forfettaria e non danno diritto ad alcun credito per le ritenute estere. Il contribuente può però escludere dall'opzione i redditi prodotti in uno o più Stati: «soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero» (art. 24-bis, comma 5, TUIR).

Per i dividendi, però, il «regime ordinario» è proprio la tassazione sostitutiva del 26% descritta sopra. La Circolare 17/E del 23 maggio 2017 (par. 4.1) precisa che per gli Stati esclusi valgono le regole ordinarie, con il credito «se spettante», e che, in presenza di una convenzione, il credito è concesso solo se previsto dal trattato e secondo l'art. 165 TUIR; il credito non è comunque compensabile con l'imposta forfettaria. Per i dividendi degli Stati esclusi si ripropone quindi la stessa questione esaminata dalla Cassazione: escludere uno Stato dall'opzione conviene solo dopo aver confrontato l'imposta italiana dovuta e il credito effettivamente ottenibile.

Dal 1° gennaio 2027: nuova numerazione

Nel testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), applicabile dal 1° gennaio 2027, le norme sono riprese senza modifiche sostanziali:

  • l'art. 18 diventa art. 20 (rinviando ora all'art. 55, comma 6, del testo unico versamenti e riscossione);
  • l'art. 165 diventa art. 185;
  • l'art. 169 diventa art. 187, comma 1;
  • l'art. 89 diventa art. 98;
  • l'art. 24-bis diventa art. 246 (l'esclusione di singoli Stati resta al comma 5).

Nel testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), applicabile dal 1° gennaio 2027, l'art. 27, commi 4 e 4-bis, D.P.R. 600/1973 diventa l'art. 55, commi 6 e 7, che indica espressamente l'aliquota del 26%; l'art. 38 D.P.R. 602/1973 diventa l'art. 76, con lo stesso termine di 48 mesi.

Cosa fare in pratica: gestire i dividendi esteri

  1. Mappare il portafoglio: Stato della società emittente, ritenuta applicata, ritenuta convenzionale e formula della convenzione («su richiesta» o «anche su richiesta»).
  2. Ridurre la ritenuta estera: attestato di residenza fiscale e documentazione per l'aliquota convenzionale alla fonte; altrimenti rimborso nello Stato estero nei termini locali.
  3. Scegliere come incassare: intermediario italiano (26% sul netto frontiera, senza indicare i dividendi in dichiarazione) oppure incasso diretto (imposta sostitutiva in dichiarazione sull'importo lordo, secondo le istruzioni).
  4. Documentare l'imposta estera: certificazioni del pagamento definitivo, Stato per Stato e anno per anno.
  5. Valutare l'istanza di rimborso in Italia per le convenzioni con la formula «su richiesta», rispettando i 48 mesi dal versamento o dalla ritenuta.
  6. Neo-residenti: decidere se escludere uno Stato dall'opzione solo dopo un confronto numerico.

I rischi da valutare sui dividendi esteri

  • Posizione dell'Agenzia. Il credito sui dividendi tassati con imposta sostitutiva resta negato dalla prassi (Circolare 9/E, par. 2.2; principio di diritto n. 15/2019; risposta n. 101/2025): l'istanza di rimborso può essere respinta e richiedere un contenzioso.
  • Convenzione applicabile. La giurisprudenza di legittimità riguarda la Convenzione con gli Stati Uniti e quella di merito non è uniforme; con le convenzioni che usano la formula «anche su richiesta» il credito resta escluso (Cass. 25698/2022 e 10204/2024).
  • Prova e definitività dell'imposta estera. Senza certificazione del pagamento definitivo il credito non spetta; l'eccedenza sulla ritenuta convenzionale non è accreditabile in Italia (Circolare 9/E, par. 2.4).
  • Termini. L'istanza di rimborso decade dopo 48 mesi dal versamento o dalla ritenuta (art. 38 D.P.R. 602/1973); anche i rimborsi esteri hanno termini propri.
  • Calcolo del credito. Base e limite del credito, come la base dell'imposta sostitutiva in dichiarazione, non sono stati definiti dalla Cassazione (Cass. 10204/2024).

Fonti normative

Domande frequenti

Chi risiede in Italia e incassa dividendi esteri paga le imposte due volte?

In parte sì. Lo Stato della società applica la propria ritenuta, di solito ridotta dalla convenzione (per esempio il 15% per i dividendi statunitensi), e l'Italia applica il 26%: la banca italiana lo calcola sul dividendo al netto della ritenuta estera; in caso di incasso diretto, secondo le istruzioni della dichiarazione, l'imposta sostitutiva si calcola sull'importo lordo.

Spetta il credito d'imposta per la ritenuta estera sui dividendi?

Per la norma interna e per l'Agenzia delle Entrate no, perché i dividendi tassati con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva non concorrono al reddito complessivo (art. 165 TUIR; Circolare 9/E del 2015). La Cassazione (sentenze 25698/2022 e 10204/2024) lo ha però riconosciuto per i dividendi statunitensi, perché la Convenzione con gli Stati Uniti lo nega solo se la tassazione sostitutiva avviene «su richiesta» del beneficiario.

Con quali convenzioni il credito resta escluso?

Con quelle che negano la detrazione quando il reddito è tassato con imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta «anche su richiesta» del contribuente. La Cassazione cita le convenzioni con Cipro, Malta e Singapore, il Protocollo con l'Arabia Saudita e l'Accordo sullo scambio di informazioni con il Principato di Monaco. Il testo di ogni convenzione va comunque verificato.

Come si chiede il rimborso della ritenuta estera eccedente?

All'amministrazione fiscale dello Stato estero, secondo le sue regole e nei suoi termini, di norma con l'attestato di residenza fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. La parte di ritenuta che supera la misura convenzionale non è mai accreditabile in Italia.

Entro quando si presenta l'istanza di rimborso in Italia?

Entro 48 mesi dal versamento dell'imposta sostitutiva oppure, per la ritenuta applicata dalla banca italiana, dalla data in cui è stata operata (art. 38 D.P.R. 602/1973). Considerata la posizione dell'Agenzia, l'istanza può essere respinta e può essere necessario un contenzioso.

I neo-residenti con la flat tax hanno diritto al credito sui dividendi esteri?

Non per i dividendi coperti dall'imposta forfettaria. Per i redditi degli Stati esclusi dall'opzione si applica il regime ordinario con il credito «se spettante» (art. 24-bis, comma 5, TUIR; Circolare 17/E del 2017): per i dividendi, quindi, si ripropone la stessa questione esaminata dalla Cassazione.

Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.

Domande frequenti correlate

Altre guide

Norme citate nella numerazione vigente fino al 31/12/2026. Contenuto informativo, che non sostituisce una consulenza sul caso specifico.

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