Skip to main content

Nel presente articolo ci occupiamo del regime di tassazione della pubblicità prima e durante i video pubblicati dagli youtuber e dei relativi obblighi tributari.

La rivoluzione digitale ha dato vita a nuove professioni: le professioni digitali. Tra le professioni digitali più diffuse e anche più remunerative al giorno d’oggi c’è sicuramente quella dello youtuber.

Qualificazione dei redditi derivanti dalle pubblicità degli youtuber e obblighi tributari

Se l’attività esercitata dallo youtuber presenta gli elementi dell’abitualità e della professionalità (in parole semplici, l’attività di youtuber viene svolta a livello professionale) i compensi ritratti dalle pubblicità dei video pubblicati su Youtube sono qualificabili come redditi di lavoro autonomo professionale o redditi d’impresa. In caso contrario, i relativi compensi ritratti dalle pubblicità dei video pubblicati su Youtube sono da considerarsi redditi diversi.

Approfondiamo ora cosa si intende per “abitualità” e “professionalità” secondo dottrina prevalente e la recente giurisprudenza.

Un’attività è abituale se posta in essere con regolarità, stabilità e sistematicità dei comportamenti. E’ invece professionale quando costituita da una pluralità di atti coordinati tra di loro finalizzati a un identico scopo.

Come anticipato, dalla presenza o meno di tali elementi dipende la corretta qualificazione dei compensi percepiti e la corretta individuazione dei relativi obblighi tributari.

In assenza degli elementi di abitualità e professionalità, i compensi ritratti dalle pubblicità dei video pubblicati su Youtube sono, infatti, da considerarsi redditi diversi (art. 67 comma 1 lett. i e l) del TUIR) derivanti da un’attività commerciale o di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. I compensi ritratti delle pubblicità dei video saranno assoggettati pertanto a tassazione ai fini IRPEF, sulla base delle diverse aliquote progressive.

Non sarà in tal caso necessario l’apertura di una partita IVA.

Nel caso invece in cui l’attività esercita dallo youtuber abbia gli elementi di abitualità e professionalità, i relativi compensi sono qualificabili come redditi di lavoro autonomo professionale o redditi d’impresa (rispettivamente art. 53 e 55 del TUIR).

E’ in tal caso caso obbligatoria l’apertura di una partita IVA.

I compensi ritratti delle pubblicità dei video, se inferiori a 65.000 euro, saranno assoggettati a tassazione in misura pari al 15% (5% per i primi 5 anni di attività) in caso di opzione per il regime forfettario. Non si è inoltre assoggettati all’IVA, all’IRAP e agli studi di settore. Nel caso in cui i compensi siano superiori a 65.000 euro, gli stessi saranno assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, sulla base delle diverse aliquote progressive, nonché ai fini IVA e, ove sussistano i requisiti, ai fini IRAP.

L’errata valutazione della presenza degli elementi di abitualità e professionalità dell’attività esercitata è stata proprio la principale contestazione dell’accertamento fiscale milionario condotto dalla Guardia di Finanza, Comando provinciale di Firenze allo youtuber St3pny passata alla cronaca lo scorso anno.

In considerazione delle peculiarità che la contraddistinguono dalla professioni tradizionali e della rilevanza, in taluni casi, dei ricavi ritratti dalle pubblicità dei video, c’è da scommettere che la professione digitale dello youtuber sarà “un osservato speciale” dell’Amministrazione Finanziaria nei prossimi anni (il comunicato diffuso un anno fa del Comando provinciale di Firenze della Guardia di Finanza relativamente all’accertamento dello youtuber St3pny lo conferma).

Si consiglia, pertanto, al fine di scongiurare noiosi contenzioni fiscali, un’attenta analisi caso per caso, andando a ricercare le caratteristiche tipiche suindicate, per individuare il corretto inquadramento fiscale dell’attività esercitata e quindi i relativi obblighi tributari.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

Invia un commento