La legge di conversione del D.L. 19.5.2020 n. 34 (cd DL Rilancio) ha introdotto una mini proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2020 per il versamento dell’imposta sostitutiva ed il giuramento della perizia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate possedute da persone fisiche non imprenditori a partire dall’1 luglio 2020.
Che cos’è e chi sono i soggetti interessati alla rivalutazione di terreni e partecipazioni?
La rivalutazione di terreni (agricoli o edificabili) e partecipazioni non quotate è stata originariamente prevista rispettivamente dall’art. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 ed è stata più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti, l’ultima delle quali ad opera dell’art. 137 del DL Rilancio.
I soggetti interessati alla rivalutazione di terreni e partecipazioni sono i soggetti che hanno effettuato ad oggi (ndr 20 luglio 2020) o effettueranno a partire dal 1 luglio 2020 operazioni che generano redditi diversi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR (la fattispecie più comune è la plusvalenza realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non quotata) che rientrano nelle seguenti tipologie:
- persone fisiche;
- società semplici;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazione.
Per rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate possedute dai soggetti non imprenditori a partire dal 1° luglio 2020, neutralizzando o riducendo di fatto la plusvalenza derivante dalla loro cessione a titolo oneroso (anche la fattispecie del conferimento vi rientra), è necessario:
- la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato (soggetti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Revisori legali e, infine, periti iscritti alla Camera di commercio);
- il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva dell’11% calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare o in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Quali sono le tempistiche da rispettare?
Per i terreni (agricoli o edificabili) e le partecipazioni non quotate possedute al 1° luglio 2020, tali adempimenti dovranno essere posti in essere, ad esito della mini proroga oggetto del presente articolo, entro il 15 novembre 2020 (non più come inizialmente previsto entro il 30 settembre 2020).
I consulenti (periti abilitati) dei soggetti interessati alla rivalutazione di terreni e partecipazioni avranno pertanto più tempo per redigere la perizia giurata. Al pari, i soggetti interessati alla rivalutazione di terreni e partecipazioni avranno più tempo, una volta redatta e giurata la perizia, per versare in autoliquidazione tutta o parte (prima di tre rate) dell’imposta sostitutiva.