Nel prosieguo si illustrano i profili generali di responsabilità fiscale dell’acquirente di un’azienda o di un ramo d’azienda (Asset deal), rinviando ad un successivo articolo quelli relativi all’acquisto di partecipazioni sociali (Share deal).
Nell’ambito della cessione d’azienda (o di un ramo d’azienda) l’acquirente, ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 472/1997, è responsabile in solido con il cedente (salvo il beneficio della preventiva escussione di quest’ultimo ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda), per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per le sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
Come limitare la responsabilità fiscale in caso di acquisto di un’azienda?
La responsabilità in materia fiscale dell’acquirente di un’azienda o di un ramo d’azienda può essere tuttavia limitata richiedendo, alla data del trasferimento, il certificato carichi pendenti ex art. 14 D.lgs. 472/1997 all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, il certificato abbia esito negativo (non sono presenti debiti fiscali), al pari del caso in cui il certificato non sia stato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate entro quaranta giorni dalla richiesta, l’acquirente è pienamente liberato da qualsiasi responsabilità di natura fiscale.
Se invece da tale certificato risultano debiti fiscali relativi a contestazioni in corso ed a contestazioni già definite per le quali i relativi debiti non siano stati ancora soddisfatti, la responsabilità fiscale dell’acquirente sarà limitata a soli tali debiti.
La responsabilità in materia fiscale dell’acquirente dell’acquirente non è tuttavia soggetta ai suddetti limiti (valore dell’azienda o del ramo d’azienda e sanzioni riferibili al solo periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione e ai due precedenti), nel caso in cui la cessione sia stata effettuata in frode dei crediti tributari, anche se avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, se il trasferimento è eseguito entro sei mesi dalla constatazione di una violazione avente rilevanza penale.
Ciò vale anche nel caso in cui il certificato carichi pendenti richiesto dall’acquirente all’Agenzia delle Entrate abbia esito negativo.
Cosa fare nel caso in cui dal certificato risultino dei debiti fiscali?
Nell’ambito delle operazioni di M&A, se dal certificato carichi pendenti risultano debiti fiscali, si suole trasferire all’acquirente i debiti fiscali risultanti dal certificato carichi pendenti riducendo il prezzo di acquisto in misura corrispondente, alternativamente al pagamento di tale debito da parte del cedente il giorno del closing, prioritariamente all’esecuzione del contratto di compravendita dell’azienda (o di un ramo della stessa).
Che strumenti ci sono per minimizzare i rischi fiscali?
Poichè, indipendetemente dall’esito del certificato carichi pendenti, la responsabilità fiscale dell’acquirente dell’acquirente è illimitata nel caso in cui la cessione sia stata effettuata in frode dei crediti tributari, si sottolinea l’opportunità (e per certi versi la necessità), nel caso di acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda, di far svolgere ad un consulente specializzato un’attività di due diligence fiscale avente ad oggetto il periodo d’imposta in cui avverrà la cessione dell’azienda (o di un ramo della stessa) e i due precedenti, con l’obiettivo di individuare eventuali violazioni aventi rilevanza penale che possano far decadere i benefici, in termini di quantum e tempistiche, della responsabilità fiscale dell’acquirente previsti dall’art. 14 D.lgs. 472/1997.