{"id":9588,"date":"2024-05-13T17:48:48","date_gmt":"2024-05-13T15:48:48","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=9588"},"modified":"2024-05-13T17:48:48","modified_gmt":"2024-05-13T15:48:48","slug":"la-flat-tax-italiana-e-una-valida-alternativa-allabrogato-res-non-dom-uk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/la-flat-tax-italiana-e-una-valida-alternativa-allabrogato-res-non-dom-uk\/","title":{"rendered":"La flat tax italiana \u00e8 una valida alternativa all\u2019abrogato res non dom UK?"},"content":{"rendered":"<p>Con la nota tecnica \u201cModifiche alla tassazione delle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito\u201d pubblicata il 7 marzo 2024, il <strong>Ministero del Tesoro<\/strong> inglese ha annunciato, l\u2019addio \u2013 a partire dal 6 aprile 2025 \u2013 al regime dei <strong><em>Resident non-domiciled<\/em><\/strong> e, con esso, anche il concetto di domicilio e il criterio della <em>Remittance basis<\/em>. Al suo posto un rinnovato regime fiscale favorevole per gli individui che rientrano nel Regno Unito basato sulla residenza fiscale.<\/p>\n<p>Nei paragrafi che seguono, senza pretesa di esaustivit\u00e0, approfondiremo cosa \u00e8 stato deliberato dal governo britannico e quale potrebbe essere realisticamente un percorso alternativo.<\/p>\n<h2><strong><em>Il regime Res non dom UK<\/em><\/strong><\/h2>\n<p>Il regime dei <strong><em>Resident non-domiciled<\/em> nel Regno Unito<\/strong> \u00e8 un sistema fiscale che offre vantaggi fiscali a individui residenti nel Regno Unito, ma domiciliati in un\u2019altra giurisdizione. Questo regime consente a tali individui di evitare di pagare <strong>imposte sul reddito e sulle plusvalenze estere<\/strong>, a condizione che questi redditi e plusvalenze non vengano rimessi nel Regno Unito; in caso contrario, sconterebbero un\u2019imposizione fiscale in base al criterio della cd \u201c<strong><em>Remittance Basis<\/em><\/strong>\u201d, cio\u00e8 un\u2019imposta forfettaria (nominata <em>Remittance Basis Charge \u2013 RBC<\/em>) e su richiesta del contribuente, fissata a <strong>30.000 sterline<\/strong> per i <em>non-domiciled<\/em> da almeno 7 anni negli ultimi 9 periodi d\u2019imposta, che sale a <strong>60.000 sterline<\/strong> se il contribuente risiede da almeno 12 anni negli ultimi 14 periodi d\u2019imposta.<\/p>\n<p>La regola in esame si basa sul concetto di &#8220;<strong>domicilio fiscale<\/strong>&#8220;, che \u00e8 diverso dalla residenza legale o fisica: mentre la residenza fisica si riferisce al luogo in cui una persona vive, il domicilio fiscale si riferisce al luogo che una persona considera la sua dimora permanente o il suo &#8220;centro di interessi vitali&#8221;.<\/p>\n<p>Il regime dei <em>Resident non-domiciled<\/em> inglese \u00e8 stato <strong>oggetto di revisione<\/strong> e modifica negli anni, con cambiamenti alle regole fiscali per renderle pi\u00f9 rigorose e aumentare le entrate fiscali dal 2017, limitando a 15 anni la concessione delle agevolazioni fiscali agli individui che possono beneficiare del regime in rassegna, superati i quali, vengono, <em>iuris et de iure<\/em>, considerati residenti e in quanto tali sottoposti alla <em>worldwide taxation principle<\/em>.<\/p>\n<p>Si tratta, dunque, di un sistema di tassazione che tende a colpire i redditi prodotti <em>in loco<\/em> e, ove attivata la relativa opzione (la <em>Remittance Basis<\/em>), i redditi prodotti altrove ma impatriati nello stato impositore.<\/p>\n<h2><strong>Cosa cambier\u00e0 dal 2025?<\/strong><\/h2>\n<p>Da aprile 2025, il regime <em>de quo<\/em> verr\u00e0 sostituito con il \u201c<strong><em>Regime FIG<\/em><\/strong>\u201d: un test basato sulla residenza della durata massima di <strong>quattro<\/strong> periodi d\u2019imposta, destinato sia a coloro che <strong>non<\/strong> sono stati residenti nel Regno Unito nei dieci anni fiscali precedenti la sua entrata in vigore, sia agli individui fiscalmente residenti per meno di quattro anni entro aprile 2025 (dopo 10 anni di residenza fiscale fuori dal Regno Unito), i quali, potranno utilizzare <strong>il nuovo regime<\/strong> per la restante parte del quadriennio. Terminati i quattro anni, i contribuenti vedranno i loro utili e redditi tassati con le aliquote ordinarie previste a livello mondiale.<\/p>\n<p>In pi\u00f9 precisi termini, a detto regime si accede mediante <strong>richiesta annuale<\/strong> presentata dal contribuente per ciascun periodo d\u2019imposta nell\u2019arco del quadriennio, che perder\u00e0 il diritto alle indennit\u00e0 personali e all\u2019importo di esenzione annuale dall\u2019imposta sulle plusvalenze per quell\u2019anno. Gli individui qualificati <strong>non<\/strong> pagheranno le imposte sulla FIG nei primi 4 anni dopo essere diventati residenti fiscali nel Regno Unito e potranno rimettere queste risorse senza alcun costo aggiuntivo e senza versare neppure le imposte sulle distribuzioni di trust non residenti. Pagheranno solamente le imposte sui redditi e utili del Regno Unito, come gi\u00e0 avviene per le persone non domiciliate. Pare, altres\u00ec, essere <strong>un\u2019adesione flessibile<\/strong> in quanto \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 per l\u2019individuo che lascia <strong>temporaneamente<\/strong> la terra britannica, ad esempio, per due periodi d\u2019imposta dei quattro disponibili, una volta rientrato, potr\u00e0 comunque usufruire del Regime FIG per il periodo rimanente.<\/p>\n<p>Con particolare riferimento, invece, ai Trust non residenti, viene prescritto che la protezione dalla tassazione sui redditi e sugli utili futuri che si presentano all\u2019interno delle strutture fiduciarie sar\u00e0 rimossa per tutti gli individui <strong>non<\/strong> domiciliati e per i domiciliati ma che non hanno i requisiti per beneficiare del nuovo <strong>regime FIG<\/strong>. Questi, dal 6 aprile 2025, verranno tassati sul disponente o cedente se residente in UK da pi\u00f9 di 4 anni fiscali, analogamente a quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019attuale sistema. Le distribuzioni di trust non verranno pi\u00f9 gestite con il criterio della base della rimessa ma i beneficiari che rientrano nel nuovo regime potranno usufruirne con esenzione da qualsiasi onere fiscale. Siffatti vantaggi, per\u00f2, non saranno abbinati ai redditi fiduciari ma assoggettati a una regola di donazione modificata.<\/p>\n<p>Infine, sono previste delle disposizioni transitorie per coordinare il passaggio dal regime della rimessa a quello FIG, in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>i contribuenti che cambieranno regime fiscale nel <strong>periodo d\u2019imposta 2025-2026<\/strong> saranno tassati solo per il 50% del loro reddito estero;<\/li>\n<li>colori i quali hanno <strong>gi\u00e0<\/strong> richiesto di essere tassati con il criterio della <em>Remittance basis<\/em>, possono portare nel Regno Unito utili e redditi esteri in precedenza non rimessi e saranno tassati con un\u2019aliquota ridotta del 12% per due periodi d\u2019imposta a partire dal 6 aprile 2025. \u00c8 la cd \u201cStruttura del rimpatrio temporaneo\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Possibili alternative al\u00a0<em>res non dom UK<\/em><\/strong><\/h2>\n<p>Chiarito il passato ed il futuro prevedibile delle modalit\u00e0 di tassazione delle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito, per quanto di interesse ai fini del presente scritto, \u00e8 bene accertare se l<strong>a <em>flat tax<\/em> 100.000 euro<\/strong> italiana, potrebbe essere alternativamente applicabile.<\/p>\n<p>Introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e recata dall\u2019<strong>art.24-bis del TUIR<\/strong>, compendia un regime di imposizione sostitutiva dell\u2019IRPEF e relative addizionali sui redditi prodotti all\u2019estero, accessibile alle persone fisiche e, su richiesta i loro famigliari (cui all\u2019art.433 c.c.), che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (ex art.2 c.2 TUIR) ovvero non sono state fiscalmente residenti in Italia (sempre a norma dell\u2019art.2 c.2 TUIR) per almeno <strong>nove<\/strong> periodi d\u2019imposta dei dieci precedenti l\u2019inizio dell\u2019efficacia del regime opzionale. L\u2019agevolazione opera anche nei casi in cui i soggetti si siano trasferiti in Stati o territori a fiscalit\u00e0 privilegiata, a norma del\u2019art.2 c.2-bis del TUIR.<\/p>\n<p>Sono da considerarsi r<strong>edditi prodotti all\u2019estero<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all\u2019estero;<\/li>\n<li>i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;<\/li>\n<li>i redditi di lavoro dipendente prestato all\u2019estero;<\/li>\n<li>i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivit\u00e0 esercitate all\u2019estero;<\/li>\n<li>i redditi d\u2019impresa derivanti da attivit\u00e0 svolte da stabili organizzazioni all\u2019estero;<\/li>\n<li>le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societ\u00e0 residenti;<\/li>\n<li>i redditi diversi derivanti da attivit\u00e0 svolte all\u2019estero e da beni che si trovano all\u2019estero;<\/li>\n<li>i redditi d&#8217;impresa prodotti all&#8217;estero in assenza di stabile organizzazione;<\/li>\n<li>gli interessi dei conti correnti bancari e postali;<\/li>\n<li>le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in societ\u00e0 quotate;<\/li>\n<li>gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni in societ\u00e0 residenti in uno Stato a regime fiscale privilegiato (in qual caso, non sussiste l&#8217;obbligo di segnalazione in dichiarazione previsto dagli artt. 47 c.4 e 68 c. 4 del TUIR);<\/li>\n<li>i redditi posseduti per interposta persona e derivanti dal possesso di liquidit\u00e0 o propriet\u00e0 immobiliari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019operativit\u00e0 del regime opzionale in rassegna <strong>non<\/strong> \u00e8 compatibile con la disciplina delle <strong><em>Controlled Foreign Companies <\/em><\/strong>ex art.167 del TUIR, di talch\u00e9, i redditi realizzati dalla controllata estera non vengono tassati per trasparenza in capo al socio di maggioranza, che, pertanto, non sar\u00e0 tenuto a redigere il quadro FC del modello Redditi PF., <strong>n\u00e9<\/strong> a segnalare <strong>la partecipazione estera<\/strong> in dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p>Al contrario, restano esclusi dall\u2019agevolazione l<strong>e plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate<\/strong> (art. 67 c.1 lett. c) TUIR), realizzate nei primi cinque periodi d&#8217;imposta di validit\u00e0 dell&#8217;opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all&#8217;art. 68 c.3 del TUIR. Se il contribuente ha optato per il regime opzionale a partire dal secondo periodo d\u2019imposta di residenza fiscale, si rende necessario considerare <strong>anche<\/strong> il primo anno di residenza in Italia ai fini della decorrenza del predetto quinquennio.<\/p>\n<p>Il regime in esame \u00e8 attivabile tramite <strong>presentazione<\/strong> della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta nel quale si \u00e8 perfezionato il trasferimento della residenza fiscale in Italia ovvero a quello immediatamente successivo; ivi si applica un\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF (comprese le addizionali locali) determinata <em>a forfait<\/em> (i.e. indipendentemente dal reddito generato) pari ad <strong>Euro 100.000<\/strong> (che scende ad Euro 25.000 per ciascuno dei familiari interessati) per ogni periodo d\u2019imposta di validit\u00e0 dell\u2019opzione, da versare in un\u2019unica <em>tranche<\/em> entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (<strong>30 giugno<\/strong>) tramite il modello F24 ELIDE (codice tributo \u201cNRPP\u201d).<\/p>\n<p>Nel corso del periodo di operativit\u00e0 dell\u2019opzione fiscale, il contribuente (e i suoi famigliari) <strong>sono esonerati<\/strong> dalla compilazione del <strong>quadro RW<\/strong> \u2013 ad esclusione delle partecipazioni qualificate &#8211; e dal versamento dell\u2019Imposta sul valore degli immobili situati all\u2019estero (<strong>IVIE<\/strong>) e dell\u2019Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all&#8217;estero (<strong>IVAFE<\/strong>).<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione opera per un massimo di <strong>quindici periodi d\u2019imposta<\/strong>, senza possibilit\u00e0 di rinnovo ed \u00e8 revocabile, anche limitatamente ad uno o pi\u00f9 familiari coinvolti.<\/p>\n<p>Tra le cause di cessazione o decadenza rientrano:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>decorso<\/strong> del periodo di validit\u00e0;<\/li>\n<li><strong>omesso<\/strong> o <strong>insufficiente<\/strong> versamento, totale o parziale, dell\u2019imposta sostitutiva (senza, per\u00f2, intaccare i periodi precedenti);<\/li>\n<li><strong>trasferimento<\/strong> della residenza fiscali in Stato o territorio diverso dall\u2019Italia (con decorrenza degli effetti dal momento in cui si realizza il trasferimento).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019esercizio dell\u2019opzione \u00e8 ammissibile <strong>anche<\/strong> qualora non sia ancora pervenuto riscontro da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate e si intende rinnovata <strong>tacitamente<\/strong> di anno in anno, salvo l\u2019avverarsi di una delle ipotesi di cessazione, revoca o decadenza.<\/p>\n<p>Si precisa, <strong>infine,<\/strong> che gli effetti dell\u2019agevolazione in commento non sono cumulabili con gli incentivi previsti per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all\u2019esterno (cui all\u2019art.44 DL n.78\/2010) e dei lavoratori impatriati \u00a0(cui all\u2019art.16 D.Lgs. n.147\/2015) ma non \u00e8 esclusa la facolt\u00e0 di beneficiare dei detti regimi in periodi d\u2019imposta differenti.<\/p>\n<h2><strong>Considerazioni conclusive<\/strong><\/h2>\n<p>La <strong><em>flat tax<\/em><\/strong> italiana e il regime <strong><em>UK RND<\/em><\/strong> sono due sistemi fiscali con obiettivi e caratteristiche similari: <strong>entrambi<\/strong> si propongono di offrire vantaggi fiscali a individui residenti nel territorio dello Stato, tassando in maniera <strong>forfettaria<\/strong> i redditi realizzati all\u2019esterno.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo del presente scritto <strong>non<\/strong> \u00e8 quello di stabilire quale regime sia migliore dell\u2019altro perch\u00e9 presentano taluni punti di differenziazione e, soprattutto, trovano applicazione in contesti socioeconomici differenti, quanto piuttosto quello di tentare di constatare <strong>la convenienza della <em>flax tax<\/em> italiana<\/strong> rispetto al sistema della base della rimessa quantunque nella sua prospettata riformulazione. Prima di dare una risposta \u00e8 doveroso premettere che, a parere di chi scrive, un regime opposto a quello progressivo per quanto possa cercare di fungere da attrattiva per le persone fisiche con notevoli ricchezze personali, tende comunque ad avere effetti poco positivi sulla distribuzione del reddito e sull\u2019equit\u00e0 fiscale, rischiando addirittura di divenire <strong>anticostituzionale.<\/strong> Ricordiamo che l\u2019art.53 della Costituzione impronta il nostro ordinamento tributario sul concetto di capacit\u00e0 contributiva che \u00e8 ancorato al valore e al volume del reddito generato e del patrimonio detenuto del contribuente. Si deve per\u00f2 aggiungere che il contesto attuale della fiscalit\u00e0 nazionale si sta muovendo verso soluzioni di adempimento pi\u00f9 <strong>\u201c<em>soft<\/em>\u201d<\/strong> e <strong>collaborative,<\/strong> come quella introdotta nell\u2019ambito del <strong>concordato preventivo biennale<\/strong> (per approfondimenti si rimanda all&#8217;articolo \u201c<a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/agevolazioni-fiscali-per-persone-fisiche-e-giuridiche\/il-concordato-preventivo-biennale-unipotesi-di-tassazione-forfettaria-collaborativa-e-previsionale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Il Concordato preventivo biennale: un\u2019ipotesi di tassazione forfettaria, collaborativa e previsionale<\/a>&#8220;) che prevede un sistema di tassazione ridotta che dovrebbe dare, <strong>idealmente,<\/strong> la possibilit\u00e0 di ampliare la cerchia di soggetti passivi \u2013 <strong>non<\/strong> <em>neo<\/em> residenti &#8211; da assoggetta ad un\u2019aliquota forfettaria, indipendentemente dal reddito generato e dal patrimonio <strong>posseduto.<\/strong><\/p>\n<p>Bisogna considerare che lo scopo principale del regime <em>res non dom<\/em>, anche nella sua nuova configurazione che sembrerebbe destinata ad entrare in vigore ad aprile 2025 \u00e8 quello di incentivare gli investimenti e il trasferimento di capitali nel Regno Unito, nonch\u00e9 ad attrarre <strong>individui<\/strong> ad alto reddito e patrimonio a stabilirsi e investire nel Paese; sia pure a discapito, anche qui, della progressivit\u00e0 del sistema fiscale. In quest\u2019ottica, da una prima analisi, si potrebbe dire che <strong>la <em>flat tax<\/em> italiana<\/strong> potrebbe costituire una valida alternativa al regime fiscale inglese in quanto acconsentirebbe ugualmente il raggiungimento del suo obiettivo di fondo, sia pure con una imposizione fissa di Euro 100.000 ma con <strong>un pi\u00f9 esteso arco temporale di efficacia dell\u2019opzione<\/strong> (15 periodi d\u2019imposta).<\/p>\n<p><em>Un ringraziamento particolare a\u00a0<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/giuseppecostantino8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Giuseppe Costantino<\/a>, Audit Analyst di Deloitte Italia, per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la nota tecnica \u201cModifiche alla tassazione delle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito\u201d pubblicata il 7 marzo 2024, il Ministero del Tesoro inglese ha annunciato, l\u2019addio \u2013 a partire dal 6 aprile 2025 \u2013 al regime dei Resident non-domiciled e, con esso, anche il concetto di domicilio e il criterio della Remittance basis. 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