{"id":9001,"date":"2023-11-30T18:12:54","date_gmt":"2023-11-30T17:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=9001"},"modified":"2023-11-30T18:12:54","modified_gmt":"2023-11-30T17:12:54","slug":"registro-dei-beneficiari-effettivi-la-figura-del-titolare-effettivo-i-criteri-per-la-sua-individuazione-e-i-soggetti-obbligati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/registro-dei-beneficiari-effettivi-la-figura-del-titolare-effettivo-i-criteri-per-la-sua-individuazione-e-i-soggetti-obbligati\/","title":{"rendered":"Registro dei beneficiari effettivi: la figura del titolare effettivo, i criteri per la sua individuazione e i soggetti obbligati"},"content":{"rendered":"<p>Nel presente articolo verr\u00e0 analizzata <strong>la figura del titolare effettivo<\/strong>, <strong>i criteri per la sua individuazione<\/strong> ed <strong>i soggetti obbligati<\/strong> ad inoltrare la comunicazione al Registro delle imprese dei beneficiari effettivi.<\/p>\n<p><em><strong>Chi \u00e8 il titolare effettivo?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>A norma dell\u2019art.1 c.2. lett. pp) del D.lgs. 231\/2007, per <strong>titolare effettivo<\/strong> (nel panorama della normativa internazionale definito \u201c<strong>Ultimate Beneficial Owner<\/strong>\u201d o \u201c<strong>UBO<\/strong>\u201d) s\u2019intende la <strong>persona fisica<\/strong> o le <strong>persone fisiche<\/strong>, <strong>nell\u2019interesse della quale o delle quali<\/strong>, in ultima istanza, il rapporto continuativo \u00e8 istaurato, la prestazione professionale \u00e8 resa o l\u2019operazione \u00e8 eseguita. In termini pi\u00f9 precisi, si tende a individuare quella o quelle persone fisiche che posseggono o controllano un\u2019entit\u00e0 giuridica ovvero ne risultano beneficiarie.<\/p>\n<p>\u00c8 bene precisare sin da subito che <strong>non necessariamente<\/strong> il titolare effettivo corrisponde al rappresentante legale dell\u2019impresa o a figure che occupano posizioni apicali nell\u2019organigramma societario.<\/p>\n<p><em><strong>Chi sono i soggetti obbligati e come devono inviare la comunicazione?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Legittimati passivi ad assolvere al <strong>dovere<\/strong> (quindi, obbligo e non gi\u00e0 pi\u00f9 una facolt\u00e0) di comunicare al Registro delle Imprese tenuto presso la <strong>Camera di Commercio<\/strong> territorialmente competente, <strong>i dati del titolare effettivo<\/strong> sono <em>ex<\/em> art.21 c.1 e 3, del D.lgs. 231\/2007:<br \/>\n&#8211; <strong>le imprese dotate di personalit\u00e0 giuridica<\/strong>, anche se costituite in forma consortile (es. S.p.A., S.a.p.a., tutte le tipologie di S.r.l., S.c.p.a., S.c.r.l.);<br \/>\n&#8211; <strong>le persone giuridiche private<\/strong>, come le fondazioni e le associazioni riconosciute, tenute all&#8217;iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (es. enti ecclesiastici);<br \/>\n&#8211; i <em><strong>trust<\/strong><\/em> produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti sul territorio dello Stato.<\/p>\n<p>Dal novero sopra espresso restano per\u00f2 <strong>escluse<\/strong> le societ\u00e0 di persone e le imprese individuali.<\/p>\n<p>I dati relativi al titolare effettivo per le prime due categorie saranno conservati nella \u201c<strong>sezione autonoma<\/strong>\u201d del Registro, mentre quelle dei trust e istituti giuridici affini nella \u201c<strong>sezione speciale<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019invio della comunicazione deve avvenire con modalit\u00e0 <strong>esclusivamente<\/strong> telematica, attraverso l\u2019applicativo \u201c<strong>DIRE<\/strong>\u201d, per l\u2019utilizzo del quale occorre aver sottoscritto un contratto, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo PEC. La pratica dev\u2019essere <strong>firmata digitalmente<\/strong> dall\u2019obbligato e trasmessa dallo stesso o da un intermediario abilitato (non \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di delegare la firma dell\u2019adempimento al professionista che supporta l\u2019obbligato nella predisposizione e nell\u2019invio dell\u2019istanza).<\/p>\n<p><strong>L&#8217;omessa comunicazione<\/strong> delle informazioni sul titolare effettivo \u00e8 punita con la sanzione prevista dall&#8217;art.2630 del Codice civile e cio\u00e8 con una sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa \u00e8 ridotta ad un <strong>terzo.<\/strong><\/p>\n<p><em><strong>I criteri di individuazione<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il Legislatore ha sancito due criteri <strong>principali<\/strong> e uno <strong>residuale<\/strong> applicabili in maniera scalare ai fini della <strong>individuazione<\/strong> del titolare effettivo.<\/p>\n<p>Come dettato dall\u2019art.20 c.1 e seguenti del D.lgs. 231\/2007, il primo \u00e8 <strong>il cd. metodo della propriet\u00e0<\/strong>, in base al quale, vengono definiti titolari effettivi coloro che <strong>detengono,<\/strong> direttamente o indirettamente, <strong>una partecipazione (azioni o quote) superiore al 25% del capitale sociale<\/strong>.<\/p>\n<p>Se l\u2019esame dell\u2019assetto proprietario non consente di individuare <strong>il titolare effettivo<\/strong>, si procede all\u2019applicazione del <strong>secondo metodo<\/strong> che \u00e8 quello del controllo che porta a ritenere titolare effettivo colui che possiede la <strong>maggioranza<\/strong> dei voti esercitabili nell\u2019assemblea ordinaria ovvero voti comunque sufficienti o in virt\u00f9 di particolari vincoli contrattuali per esercitare un\u2019influenza <strong>dominante<\/strong> nell\u2019adunanza stessa.<\/p>\n<p>Qualora nemmeno con tale secondo criterio si arrivi a individuare la figura del titolare effettivo, allora si applica <strong>il criterio residuale<\/strong> che costituisce la vera novit\u00e0 della recente disposizione ministeriale: esso stabilisce che i titolari effettivi sono coloro che, <strong>conformemente<\/strong> agli assetti organizzativi o statutari, esercitano <strong>i poteri di rappresentanza legale<\/strong>,<strong> amministrazione<\/strong> o <strong>direzione<\/strong> della societ\u00e0.<br \/>\nIl sistema a scalare si applica alle <strong>societ\u00e0 di capitale<\/strong>, mentre, per le persone giuridiche private, i trust o strumenti equipollenti, l\u2019individuazione del titolare effettivo pu\u00f2 avvenire <strong>anche<\/strong> cumulativamente. Pertanto, nel primo caso<strong> il titolare effettivo<\/strong> pu\u00f2 coincidere con i fondatori, ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Nel secondo caso, invece, potrebbe <strong>complessivamente<\/strong> essere il costituente o i costituenti, il fiduciario o i fiduciari, il guardiano o i guardiani, il beneficiario o i beneficiari ovvero il soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la propriet\u00e0 diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.<\/p>\n<p><strong>In questa ipotesi, tutti i soggetti dovranno essere comunicati come titolari effettivi al Registro delle Imprese.<\/strong><\/p>\n<p><em><strong>Qual \u00e8 lo scopo del Legislatore?<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>L\u2019obiettivo<\/strong> del Legislatore, dapprima europeo e poi italiano, \u00e8 quello di allestire un s<em>e<\/em>t informativo <strong>preciso<\/strong> e <strong>aggiornato<\/strong> per identificare potenziali <strong>operazioni di riciclaggio di danaro e\/o di finanziamento al terrorismo<\/strong>, concluse dietro una veste societaria, cos\u00ec da poter risalire al soggetto punibile per il reato di pericolo.<\/p>\n<p><em><strong>Il ruolo del professionista<\/strong><\/em><\/p>\n<p>In questo scenario, <strong>il ruolo del professionista<\/strong>, individuato principalmente nelle figure del <strong>Dottore Commercialista, dell\u2019Avvocato<\/strong> o del <strong>Notaio,<\/strong> gioca una duplice partita. Infatti, questo pu\u00f2 coadiuvare <strong>l\u2019obbligato nella predisposizione della pratica<\/strong> e nell\u2019invio della stessa per adempiere al dovere informativo verso il Registro delle Imprese, poich\u00e9 si tratta di un soggetto abilitato all\u2019invio telematico detentore di firma digitale.<br \/>\nSecondo una pi\u00f9 rigorosa prospettiva,<strong> il professionista<\/strong> rientra nel novero dei soggetti che \u2013 secondo quanto affermato dalll\u2019art.17 c.1e seguenti del D.lgs. 231\/2007, chiarito dalle linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.lgs. 231\/2007 nel documento del CNDCEC pubblicato a febbraio 2021 \u2013 nell\u2019espletamento delle proprie funzioni, ha <strong>l\u2019obbligo di verificare il titolare effettivo<\/strong> quando vi \u00e8 il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, <strong>indipendentemente<\/strong> da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; ovvero quando vi sono dubbi sulla veridicit\u00e0 o sull&#8217;adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini della sua identificazione.<\/p>\n<p>Il sospetto comporta un ulteriore obbligo \u2013 ex art.35 del Decreto sull\u2019antiriciclaggio, rubricato \u201cobbligo di segnalazione delle operazioni sospette\u201d \u2013 per il professionista tenuto a segnalare, <strong>tempestivamente<\/strong> e prima che la potenziale operazioni criminosa venga conclusa, all\u2019Unit\u00e0 per l\u2019Informazione Finanziaria della Banca d\u2019Italia le operazioni entro le quali si celano tentativi di finanziamento al <strong>terrorismo,<\/strong> <strong>riciclaggio di danaro<\/strong> o altri <strong>proventi derivanti da attivit\u00e0 illecite<\/strong> ovvero altri comportamenti inusuali (es. utilizzo di carte di pagamento per prelievi e\/o di ricariche in contanti frequenti per importi vicini ai limiti stabiliti dalle banche).<\/p>\n<p><em><strong>Conclusione<\/strong><\/em><\/p>\n<p>In definitiva, a parere di chi scrive, sembra trattarsi di un obbligo che <strong>non<\/strong> dev\u2019essere recepito come <strong>mero e superfluo adempimento formale<\/strong> ma come strumento deputato a rafforzare il bacino informativo nell\u2019armamentario dei professionisti e delle Autorit\u00e0 di settore, come <strong>disincentivo<\/strong> all\u2019economia criminale.<\/p>\n<p><em>Un ringraziamento particolare a\u00a0<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/giuseppecostantino8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Giuseppe Costantino<\/a>, Audit Analyst di Deloitte Italia, per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.<\/em><\/p>\n<div id=\"gtx-trans\" style=\"position: absolute; left: 156px; top: 71.7176px;\">\n<div class=\"gtx-trans-icon\"><\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel presente articolo verr\u00e0 analizzata la figura del titolare effettivo, i criteri per la sua individuazione ed i soggetti obbligati ad inoltrare la comunicazione al Registro delle imprese dei beneficiari effettivi. 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