{"id":8857,"date":"2023-12-05T10:42:23","date_gmt":"2023-12-05T09:42:23","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=8857"},"modified":"2023-12-05T10:42:23","modified_gmt":"2023-12-05T09:42:23","slug":"il-concordato-preventivo-biennale-unipotesi-di-tassazione-forfettaria-collaborativa-e-previsionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/il-concordato-preventivo-biennale-unipotesi-di-tassazione-forfettaria-collaborativa-e-previsionale\/","title":{"rendered":"IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: UN\u2019IPOTESI DI TASSAZIONE FORFETTARIA, COLLABORATIVA E PREVISIONALE"},"content":{"rendered":"<p>Come sancito dall\u2019<strong>art.53 della Costituzione<\/strong>, &#8220;<em>tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit\u00e0 contributiva. Il sistema tributario \u00e8 informato a criteri di progressivit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Non \u00e8 certo una novit\u00e0, ma nei limiti di quanto promosso dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 novembre 2023, nell\u2019ambito dello schema di riforma fiscale, circa l\u2019ipotesi di introdurre una nuova modalit\u00e0 di tassazione <strong>forfettaria, collaborativa<\/strong> e previsionale \u00a0denominata <strong><em>Concordato preventivo biennale<\/em><\/strong> (di seguito anche \u201c<strong>CPB<\/strong>\u201d).<\/p>\n<p><strong>Di cosa si tratta?<\/strong><\/p>\n<p>Il Decreto Legislativo n.111\/2023, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri e tramesso alle camere per l\u2019approvazione finale intende introdurre nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e di <strong>concordato preventivo biennale<\/strong>. In particolare, questo nuovo istituto propone una forma di p<strong>relievo fiscale concordata e condivisa<\/strong> con il Fisco valida per due periodi di imposta sulla base di una proposta avanzata a ciascun contribuente dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Come si legge all\u2019art.17 della bozza di decreto i destinatari sono i \u201c<em><strong>contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo<\/strong>, residenti nel territorio dello Stato<\/em>\u201d, per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale (di seguito anche \u201c<strong>ISA<\/strong>\u201d) e i contribuenti forfetari di cui alla Legge n.190 del 2014. Ne consegue che, nel silenzio della pronuncia ministeriale, resterebbero esclusi dall\u2019applicazione dello strumento <em>de qua <\/em>i soggetti a cui non sono applicabili n\u00e9 gli ISA n\u00e9 il regime forfetario e non considerati \u201ccontribuenti minori\u201d.<\/p>\n<p>Nello specifico, i requisiti che <strong>il contribuente ISA<\/strong> o <strong>forfettario<\/strong> deve rispettare per poter beneficiare dello strumento in esame sono:<\/p>\n<ul>\n<li>aver conseguito <strong>un punteggio di affidabilit\u00e0 pari almeno a 8<\/strong> (condizione non applicabile per i forfettari);<\/li>\n<li>non avere debiti derivanti da tributi amministrati dall\u2019Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati d\u2019importo complessivamente pari o superiore a <strong>Euro 5.000<\/strong> ovvero, se posseduti, averli estinti entro il termine fissato per l\u2019accettazione della proposta di concordato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Resteranno tuttavia <strong>esclusi<\/strong> ovvero, se ammessi, decadono dal beneficio coloro che:<\/p>\n<ul>\n<li>non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi relativa ad almeno uno dei tre periodi di imposta anteriori cui il concordato si riferisce;<\/li>\n<li>siano stati condannati ad uno dei reati tributari previsti dal D.lgs. 74 del 2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di riferimento dell\u2019accordo di CPB;<\/li>\n<li>abbiano iniziato l\u2019attivit\u00e0 nel periodo d\u2019imposta precedente a quello di applicazione del concordato (applicabile solo ai contribuenti forfettari);<\/li>\n<li>abbiano dichiarato ai fini ISA dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente nella fase di stesura della proposta, tale da risultare un reddito inferiore o un valore netto di produzione oggetto del concordato ridotto di oltre il 30%;<\/li>\n<li>non abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi o di sostituto d\u2019imposta o dell\u2019IVA per gli anni inclusi nel concordato;<\/li>\n<li>abbiano commesso infrazioni relative all&#8217;invio telematico dei corrispettivi o alla emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate e commesse in almeno tre occasioni nei periodi di riferimento del concordato;<\/li>\n<li>si siano sottratti all&#8217;ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori o di altri documenti, anche se non obbligatori, di cui sia certa l&#8217;esistenza, relativi agli anni cui il concordato si riferisce;<\/li>\n<li>non abbiano installato o abbiano manomesso le apparecchiature dedicate all\u2019emissione degli scontrini fiscali ovvero i registratori telematici nel corso dei periodi oggetto dell\u2019accordo di concordato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si precisa che talune cause di decadenza non operano se il contribuente si ravvede, <strong>rettificando<\/strong> le violazioni commesse; a condizione che l&#8217;infrazione non sia gi\u00e0 stata accertata e non abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche da parte delle Autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n<p>Pertanto, considerato l\u2019operare di variegate cause di decadenza sar\u00e0 indispensabile prestare particolare attenzione nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente a quello di competenza del CPB prima e nell\u2019accettazione della proposta poi, tenuto conto che dette decadenze coinvolgono entrambi i periodi di imposta, indipendentemente dal momento in cui si sia verificata l&#8217;infrazione.<\/p>\n<p><strong>Come viene determinato il reddito forfetario?<\/strong><\/p>\n<p>La logica del CPB pare essere informata a secondo quanto segue: l\u2019Agenzia delle Entrare formuler\u00e0 <strong>una proposta biennale<\/strong>, entro 5 giorni successivi alla comunicazione assolta dal singolo contribuente, contenente la determinazione della base imponibile ai fini dell\u2019applicazione delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e sulle attivit\u00e0 produttive (IRAP), restando <strong>esclusa<\/strong> l\u2019IVA, sulla base dei dati comunicati dal contribuente (entro 10 giorni dal termine di scadenza del versamento a saldo delle imposte dirette, cio\u00e8 il 30 giugno; si prevede il posticipo di un mese per il primo anno di applicazione del concordato) e sulle altre informazioni gi\u00e0 in possesso dell\u2019Amministrazione Finanziaria, considerando altres\u00ec le peculiarit\u00e0 delle attivit\u00e0 economiche, i <em>trend<\/em> del mercato e l\u2019impiego di processi decisionali automatizzati.<\/p>\n<p>La proposta accettata dal contribuente (perentoriamente e a pena di decadenza, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi) non lo <strong>esonera<\/strong> dall\u2019adempimento degli obblighi contabili, dichiarativi e informativi circa la presentazione dei dati tramite i modelli per l&#8217;applicazione degli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e quelli specifici per il contribuente forfettario (come stabilito dagli art. 54 e 89 L.190\/2014).<\/p>\n<p>Il contribuente che aderisce all\u2019accordo dovr\u00e0 dichiarare <strong>gli importi concordati<\/strong> nelle dichiarazioni dei redditi e dell\u2019IRAP relative ai periodi d\u2019imposta soggetti al concordato. In generale, eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) nei redditi effettivi rispetto a quelli concordati non avranno impatti sui redditi, IRAP e contributi previdenziali.<\/p>\n<p>Tuttavia, per la <strong>concessione di benefici<\/strong> o per la <strong>determinazione delle deduzioni e detrazioni<\/strong>, sia richiesto il possesso di requisiti reddituali, sar\u00e0 necessario considerare <strong>il reddito effettiv<\/strong>o anzich\u00e9 quello concordato. Allo stesso modo, <strong>il reddito effettivo<\/strong> avr\u00e0 rilevanza per la determinazione dell\u2019ISEE del contribuente in concordato preventivo biennale.<\/p>\n<p>Se, da un lato, questa nuova impostazione potrebbe sembrare superflua, dovendo comunque il <strong>contribuente<\/strong> assolvere agli obblighi di tenuta della contabilit\u00e0 e dichiarativi ordinari; dall\u2019altro, appare foriera di vantaggi con riflessi sulla preventivazione organizzativa dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, sapendo gi\u00e0 il contribuente quale sar\u00e0 il prelievo fiscale a cui sar\u00e0 sottoposto nei successivi due esercizi.<\/p>\n<p>Inoltre, la mozione prevede che i contribuenti che adottano <strong>il regime concordatario<\/strong> beneficeranno di termini pi\u00f9 lunghi per effettuare i pagamenti relativi all&#8217;acconto e al saldo, e che, per i periodi di imposta coperti dal concordato, gli accertamenti saranno limitati alle situazioni in cui dall&#8217;attivit\u00e0 istruttoria dell&#8217;Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) emergano cause di decadenza e l\u2019attivit\u00e0 di controllo della stessa concentrer\u00e0 il focus nei confronti dei soggetti non aderenti all\u2019accordo o di chi ne sia decaduto.<\/p>\n<p><strong>Qual \u00e8 lo scopo del Legislatore?<\/strong><\/p>\n<p>Lo scopo del Legislatore \u00e8 quello di enfatizzare una forma di accertamento <strong>collaborativo<\/strong> che dia una prospettiva sistematica al rapporto Fisco-Contribuente, a beneficio di entrambi: il primo potendo contare su entrate certe deputate a garantire maggiore stabilit\u00e0 ai conti pubblici; il secondo beneficerebbe della prevedibile uscita fiscale quale ausilio, di non poco conto a parere di chi scrive, alla programmazione dell\u2019iniziativa imprenditoriale. Questo approccio prospettico del Legislatore fiscale pare ricalcare pedissequamente un concetto cardine della recentissima riforma organica che ha dato origine al nuovo Codice della Crisi: dotare l\u2019impresa di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e adottare un approccio alla gestione della compagine aziendale di tipo <em>forward looking<\/em>, all\u2019interno del quale, il piano previsionale (nel quale, rientra anche un\u2019adeguata pianificazione fiscale) assume un ruolo cadine.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 davvero una novit\u00e0?<\/strong><\/p>\n<p>Questa ipotesi di <strong><em>cooperative compliance<\/em><\/strong>, invero, non costituisce un\u2019assoluta novit\u00e0 nel nostro ordinamento per due ordini di fattori.<\/p>\n<p>Il primo si riferisce alla possibilit\u00e0, gi\u00e0 nel 2003, introdotta con la <strong>Legge n. 269,<\/strong> di stipulare un accordo con il Fisco, limitatamente ai periodi d\u2019imposta 2003 e 2004, ed anche ai fini dell\u2019IVA, accessibile su base volontaria poich\u00e9 comportava, per il 2003, un automatico aumento dei dati dichiarati per il 2001, e per il 2004, un incremento rispetto al 2003. Tuttavia, nonostante prevedesse un trattamento fisale agevolato basato sull&#8217;aumento del reddito dichiarato per gli anni 2003 e 2004 rispetto a quello del 2001 non ha riscosso l&#8217;interesse sperato dei contribuenti e fu scartata. La formulazione attuale tenta di superare dette criticit\u00e0 non essendo previsto alcun incremento automatico della base imponibile ma l\u2019Agenzia delle Entrate propone al contribuente una base imponibile \u201cfissa\u201d e negoziabile (in quanto sottoposta all\u2019accettazione del contribuente nelle forme del contraddittorio) per due periodi d\u2019imposta. Non viene contemplata alcuna tassazione agevolata sebbene l\u2019unico vantaggio prescritto sembrerebbe essere ricondotto alla sola irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019IRAP nonch\u00e9 dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.<\/p>\n<p>Il secondo, invece, si riferisce a <strong>una modalit\u00e0 di tassazione <em>a forfait<\/em><\/strong> gi\u00e0 prevista dall\u2019ordinamento tributario attuale, il cd. regime dei neo-residenti (a norma dell\u2019art.24 bis del TUIR), che sottopone i redditi provenienti dall\u2019estero a un\u2019imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro.<\/p>\n<p>Questa impostazione, volgendo l\u2019attenzione al panorama fiscale internazionale, ricalca, tra gli altri, &#8211; solo per citarne un paio &#8211; il \u201c<strong>regime del dispendio\u201d svizzero<\/strong> [(art.14 LIFD; RS 642.11); (13 LT-TI; RS 640.100); (LAID; RS 642.14)] e la <strong>\u201cRemittance Basis Charge \u2013 RBC\u201d<\/strong> prevista nel Regno Unito per i cd. <em>resident non domiciled <\/em>(di seguito anche UK RND).<\/p>\n<p>La tassazione secondo il dispendio prevede come criterio per la determinazione della base imponibile <strong>non<\/strong> gi\u00e0 i redditi prodotti bens\u00ec le spese attinenti al tenore di vita (il dispendio, appunto) del contribuente rispettoso di determinati requisiti soggettivi (es. non possedere la cittadinanza svizzera, essere soggetto a tassazione illimitata in Svizzera per la prima volta o dopo un intervallo di dieci anni, non svolgere un\u2019attivit\u00e0 lucrativa nel territorio elvetico). Nel precisare che il dispendio imponibile non pu\u00f2 essere inferiore a <strong>400.000 franchi svizzeri<\/strong>, statuisce altres\u00ec che esistono quattro grandezze \u201cdi referenza\u201d prese come base per il calcolo del dispendio tassabile (che non approfondir\u00f2 qui) e un metodo di controllo previsto dalla legge. L\u2019imposta dovuta sar\u00e0 quella pi\u00f9 elevata restituita dal metodo principale ovvero da quello di controllo.<\/p>\n<p><strong>Il regime dei UK RND<\/strong>, invece, per quanto d\u2019interesse in questa sede, prescrive che l\u2019individuo che risulta residente ai fini fiscali ma non domiciliato nel Regno Unito per almeno sette anni negli ultimi nove periodi di imposta viene assoggettato ad una tassa forfettaria pari a 30.000 sterline; 60.000 sterline se il contribuente risulta residente e non domiciliato per almeno dodici anni negli ultimi quattordici periodi d\u2019imposta. Il regime in parola \u00e8 stato recentemente modificato, introducendo un limite di applicabilit\u00e0 temporale di 15 anni, superati i quali, i residenti verranno considerati anche domiciliati (<em>iuris et de iure<\/em>) e quindi sottoposti al principio di tassazione su base mondiale.<\/p>\n<p>Tali regimi hanno lo scopo sostanziale di detassare i redditi provenienti dell\u2019esterno, propri di quei soggetti residenti fiscalmente nel territorio dello stato impositore e fungono da attrattiva soprattutto per le persone fisiche con notevoli ricchezze personali.<\/p>\n<p><strong>Conclusione<\/strong><\/p>\n<p>In conclusione, questo scritto ha posto <strong>l\u2019attenzione<\/strong> sulle modalit\u00e0 di determinazione forfettaria dell\u2019imposta da pagare, con le quali si tende a dilatare la cerchia dei contribuenti la cui situazione economica rischia di sfuggire, totalmente o parzialmente, dai <em>radar<\/em> delle Autorit\u00e0 fiscali.<\/p>\n<p>\u00c8 anche questa la logica sottesa all\u2019introduzione del nuovo <strong><em>Concordato preventivo biennale<\/em><\/strong> che vuole cercare, almeno nelle idee, di sensibilizzare il contribuente mediante un dialogo interattivo con il Fisco.<\/p>\n<p>Sulla convenienza o meno dello strumento proposto \u00e8 ancora presto per esprimersi, <strong>la bozza di decreto legislativo<\/strong> non fornisce indicazioni circa la sua <strong>effettiva<\/strong> entrata in vigore, per la quale, occorrer\u00e0, attendere <strong>la pubblicazione delle modalit\u00e0 e dei dati<\/strong> che il contribuente dovr\u00e0 comunicare da parte dell\u2019Agenzia delle Entrare, un decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze che chiarir\u00e0 il metodo per il calcolo dei redditi concordati e, eventualmente, <strong>il parere del Garante per la protezione dei dati personali<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Un ringraziamento particolare a <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/giuseppecostantino8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Giuseppe Costantino<\/a>, Audit Analyst di Deloitte Italia, per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come sancito dall\u2019art.53 della Costituzione, &#8220;tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit\u00e0 contributiva. 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