{"id":789,"date":"2021-01-16T10:20:54","date_gmt":"2021-01-16T09:20:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=789"},"modified":"2021-01-16T10:20:54","modified_gmt":"2021-01-16T09:20:54","slug":"regime-degli-impatriati-e-distacco-gli-ultimi-chiarimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/regime-degli-impatriati-e-distacco-gli-ultimi-chiarimenti\/","title":{"rendered":"Regime degli impatriati e distacco: gli ultimi chiarimenti &#8211; Data aggiornamento Dicembre 2020"},"content":{"rendered":"<h2><em>Nel presente articolo ci occupiamo ancora una volta del Regime degli Impatriati ed, in particolare, del caso del dipendente italiano distaccato all&#8217;estero che decide di trasferire la residenza in Italia, alla luce dei recenti chiarimenti della Circolare n.33\/E del 28 dicembre 2020 dell&#8217;Agenzia delle Entrate (di seguito anche \u201cCircolare n.33\/E\u201d). <\/em><\/h2>\n<h3><strong>La posizione dell&#8217;Agenzia delle Entrate in materia di Regime degli Impatriati per il dipendente italiano distaccato precedentemente alla Circolare n.33\/E<\/strong><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/agevolazioni-fiscali-per-persone-fisiche-e-giuridiche\/regime-degli-impatriati-per-chi-trasferisce-la-residenza-in-italia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Come gi\u00e0 trattato in un precedente articolo<\/a>, l&#8217;<strong>Articolo 16 del DLgs. 147\/2015<\/strong> che disciplina il Regime degli Impatriati non contempla espressamente, tra i soggetti che possono beneficiare dell\u2019agevolazione in oggetto, il <strong>dipendente italiano distaccato all&#8217;estero<\/strong>.<\/p>\n<p>Per capire qual \u00e8 la posizione dell\u2019Agenzia delle Entrate in materia dobbiamo attendere fino al 23 maggio 2017, data in cui l\u2019Agenzia delle Entrate nella <strong>Circolare n. 17\/E<\/strong> chiarisce che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all&#8217;estero <strong>non possono fruire<\/strong> del Regime degli Impatriati in considerazione della situazione di continuit\u00e0 con la precedente posizione lavorativa in Italia.<\/p>\n<p>Con la successiva <strong>Risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76\/E<\/strong>, l\u2019Agenzia delle Entrate torna sui suoi passi in materia di Regime degli Impatriati per il dipendente italiano distaccato chiarendo che, la posizione restrittiva della Circolare n. 17\/E del 23 maggio 2017,<strong> non preclude la possibilit\u00e0 di applicare il Regime degli Impatriati ai dipendente italiano distaccato<\/strong> nel caso in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla <i>ratio<\/i> della norma agevolativa.<\/p>\n<p>E\u2019 il caso in cui, afferma l\u2019Agenzia delle Entrate, (i) <strong>il contratto di distacco sia pi\u00f9 volte prorogato<\/strong> e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero o (ii) <strong>il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuit\u00e0 con la precedente posizione lavorativa in Italia <\/strong>(ad esempio nel caso in cui il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all&#8217;estero).<\/p>\n<p>In tali ipotesi, o in ipotesi assimilabili, <strong>il dipendente italiano distaccato all\u2019estero che trasferisce la residenza in Italia pu\u00f2 accedere al Regime degli Impatriati<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>La posizione dell&#8217;Agenzia delle Entrate in materia di Regime degli Impatriati per il dipendente italiano distaccato successivamente alla Circolare n.33\/E<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, con la <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2957155\/Circolare+n.+33+del+28122020.pdf\/e22ac901-2a2c-e580-5516-9b2725a760b3\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-schema-attribute=\"\">Circolare n.33\/E del 28 dicembre 2020<\/a>, aggiunge un nuovo tassello alla sua posizione favorevole (ma non troppo), prevedendo ulteriori condizioni, basate sugli <strong>aspetti sostanziali del contratto di lavoro \u201cdi arrivo\u201d italiano<\/strong> , verificate le quali il dipendente distaccato all&#8217;estero potr\u00e0 accedere al Regime degli Impatriati<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate nella Circolare n.33\/E afferma, infatti, che \u201d<em>l\u2019agevolazione non \u00e8 applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un \u201cnuovo\u201d contratto per l\u2019assunzione di un \u201cnuovo\u201d ruolo aziendale al momento dell\u2019impatrio, rientri in <strong>una situazione di \u201ccontinuit\u00e0\u201d<\/strong> con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell&#8217;espatrio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 accade, ad esempio, quando <strong>i termini e le condizioni contrattuali rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro<\/strong> in virt\u00f9 di intese di varia natura (ad esempio la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco o negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale) dalle quali si evince che, <strong>sotto il profilo sostanziale<\/strong>, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell\u2019espatrio.<\/p>\n<p><strong>A titolo meramente esemplificativo<\/strong>, l\u2019Agenzia delle Entrate elenca le seguenti fattispecie che potrebbero costituire indici (e che quindi devono essere attenzionati dai dipendenti distaccati) di una situazione di continuit\u00e0 sostanziale:<\/p>\n<ul>\n<li>il riconoscimento di ferie maturate nel nuovo accordo contrattuale relative al vecchio contratto di lavoro;<\/li>\n<li>il riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 dalla data di prima assunzione;<\/li>\n<li>l\u2019assenza del periodo di prova;<\/li>\n<li>clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonch\u00e9 il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;<\/li>\n<li>clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sar\u00e0 reinserito nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione della Societ\u00e0 distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Societ\u00e0 di appartenenza in vigore prima del distacco.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>A contrariis<\/em><\/strong>, laddove le suddette fattispecie non si dovessero verificare e le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano <strong>un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente<\/strong>, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell&#8217;oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, <strong>il dipendente distaccato potr\u00e0 accedere al Regime degli Impatriati<\/strong>.<\/p>\n<p>Alla luce dell\u2019instabile e articolata posizione dell\u2019Agenzia delle Entrate in materia di Regime degli Impatriati per il dipendente italiano distaccato, <strong>si sottolinea l\u2019opportunit\u00e0 (in taluni casi, la necessit\u00e0) di presentare un interpello all\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>, richiedendo preventivamente un parere vincolante, per la sola Agenzia delle Entrate, sul caso concreto.<\/p>\n<div id=\"gtx-trans\" style=\"position: absolute; left: 891px; top: 1261.97px;\">\n<div class=\"gtx-trans-icon\"><\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel presente articolo ci occupiamo ancora una volta del Regime degli Impatriati ed, in particolare, del caso del dipendente italiano distaccato all&#8217;estero che decide di 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