{"id":686,"date":"2021-01-04T12:34:10","date_gmt":"2021-01-04T11:34:10","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=686"},"modified":"2021-01-04T12:34:10","modified_gmt":"2021-01-04T11:34:10","slug":"la-residenza-fiscale-delle-societa-la-disciplina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/la-residenza-fiscale-delle-societa-la-disciplina\/","title":{"rendered":"La residenza fiscale delle societ\u00e0: la disciplina"},"content":{"rendered":"<h2><em>Dopo aver approfondito in precedenti articoli il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la <a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/fiscalita-delle-persone-fisiche\/residenza-fiscale-delle-persone-fisiche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">normativa interna<\/a>, <a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/fiscalita-delle-persone-fisiche\/residenza-fiscale-della-persona-fisica-doppie-imposizioni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">le convenzione contro le doppie imposizioni<\/a> e la <a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/fiscalita-delle-persone-fisiche\/la-residenza-fiscale-la-prassi-amministrativa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">prassi amministrativa<\/a>, nel presente articolo ci occuperemo della residenza fiscale delle societ\u00e0.<\/em><\/h2>\n<h3><strong>Quando una societ\u00e0 viene considerata residente fiscalmente in Italia?<\/strong><\/h3>\n<p>La norma cardine dell\u2019ordinamento tributario italiano in materia di residenza fiscale delle societ\u00e0 di capitali \u00e8 <strong>l\u2019art. 73 del TUIR<\/strong> che individua <strong>i criteri di collegamento<\/strong> al sussistere dei quali una societ\u00e0 viene considerata residente in Italia.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 73 del TUIR prevede che sono <strong>residenti fiscalmente in Italia<\/strong> le societ\u00e0 e gli enti che per la maggior parte del periodo d\u2019imposta hanno in Italia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>la sede legale<\/strong> come risultante dall\u2019atto costitutivo o dallo statuto della societ\u00e0; o<\/li>\n<li><strong>l\u2019oggetto principale<\/strong>: il luogo dove sono concentrati i principali interessi economici ed \u00e8 svolta l\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0; o<\/li>\n<li><strong>la sede dell\u2019amministrazione<\/strong>: la sede dove sono assunte le decisioni societarie e quindi dove si forma effettivamente la volont\u00e0 sociale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se sussiste anche <strong>uno solo<\/strong> dei suddetti criteri la societ\u00e0 (anche se di diritto estero) viene considerata residente fiscalmente in Italia.<\/p>\n<p>I suddetti criteri, verificati i quali la residenza fiscale di una societ\u00e0 viene incardinata in Italia, verranno analizzati pi\u00f9 nello specifico di seguito.<\/p>\n<h3><strong>La sede legale<\/strong><\/h3>\n<p>La sede legale \u00e8 un criterio prettamente di natura formale. <strong>La sede legale<\/strong> valevole ai fini della residenza fiscali delle societ\u00e0 \u00e8 quella risultante dall\u2019atto costitutivo e dallo statuto.<\/p>\n<h3><strong>L&#8217;oggetto principale<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019oggetto principale di una societ\u00e0 si identifica con il <strong>luogo dove l\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0 viene in concreto esercitata<\/strong> al fine di raggiungere gli scopi sociali.<\/p>\n<p>Sar\u00e0, pertanto, individuare a tal fine:<\/p>\n<ul>\n<li>il territorio in cui la societ\u00e0 svolge la sua principale attivit\u00e0 commerciale e industriale;<\/li>\n<li>il luogo in cui la societ\u00e0 ha effettuato i propri investimenti;<\/li>\n<li>il luogo in cui sono localizzati gli uffici ove si svolgono le funzioni amministrative e contabili.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>La sede dell\u2019amministrazione<\/strong><\/h3>\n<p>La sede dell\u2019amministrazione rappresenta, invece, un criterio sostanziale che secondo dottrina e giurisprudenza coincide con il luogo della sede effettiva della societ\u00e0 ossia \u201c<em><strong>il luogo ove hanno concreto svolgimento le attivit\u00e0 amministrative e di direzione<\/strong> dell\u2019ente e si convocano le assemblee. Si tratta del luogo deputato e stabilmente utilizzato per l\u2019accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell\u2019impulso delle attivit\u00e0 dell\u2019ente<\/em>\u201d (Cass., sent. 7 febbraio 2013 n. 2869).<\/p>\n<p>Si badi bene che il luogo in cui \u00e8 stabilita effettivamente la sede dell\u2019amministrazione ricopre <strong>un ruolo di primaria importanza<\/strong> nel caso in cui un soggetto persona fisica italiano detenga una partecipazione (in casi estremi anche non di controllo) in una societ\u00e0 estera.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto, partendo dal presupposto che, in tal caso, la sede legale e l\u2019oggetto principale sar\u00e0 verosimilmente nello Stato estero, qualora nel concreto <strong>le attivit\u00e0 amministrative e di direzione della societ\u00e0 venissero svolte in Italia<\/strong> (dal soggetto italiano), la societ\u00e0 estera potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia dall\u2019Agenzia delle Entrate con conseguente <strong>assoggettamento a tassazione in Italia<\/strong> dei redditi prodotti all\u2019estero dalla societ\u00e0 estera (senza neanche il riconoscimento del credito d\u2019imposta per le imposte pagate all\u2019estero) e applicazione delle <strong>sanzioni per omessa dichiarazione<\/strong> (min 120% e max 240% della maggiore imposta).<\/p>\n<p>Al verificarsi delle condizioni di cui sopra si parla di <strong>residenza estera fittizia<\/strong>, da non confondere con <strong>l&#8217;esterovestizione<\/strong> propria, di cui all&#8217;Articolo 73 del TUIR, commi da 5-bis a 5-ter, che sar\u00e0 oggetto di un successivo articolo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo aver approfondito in precedenti articoli il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la normativa interna, le convenzione contro le doppie imposizioni e la prassi amministrativa, nel presente articolo ci occuperemo della residenza fiscale delle societ\u00e0. 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