{"id":6562,"date":"2022-10-19T14:17:41","date_gmt":"2022-10-19T12:17:41","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=6562"},"modified":"2022-10-19T14:17:41","modified_gmt":"2022-10-19T12:17:41","slug":"come-costruire-una-holding-vantaggi-e-soluzioni-in-regime-di-neutralita-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/come-costruire-una-holding-vantaggi-e-soluzioni-in-regime-di-neutralita-fiscale\/","title":{"rendered":"Come costituire una holding: vantaggi e soluzioni in regime di neutralit\u00e0 fiscale"},"content":{"rendered":"<h3>Viene definita <strong><em>holding company<\/em> <\/strong>\u2013 in Italia solo holding \u2013 una societ\u00e0 che detiene partecipazioni o quote di altre societ\u00e0 sulle quali esercita o meno un\u2019attivit\u00e0 di direzione, controllo, e gestione del capitale (in tal caso si fa genericamente riferimento ad una <strong>holding operativa<\/strong>). La struttura tipica delle holding \u00e8 di tipo piramidale, al cui vertice \u00e8 posta la societ\u00e0 madre (<strong>capogruppo<\/strong>), ed al di sotto di essa si trovano le societ\u00e0 figlie (<strong>controllate<\/strong>).<\/h3>\n<h3><strong>I principali vantaggi fiscali delle holding<\/strong><\/h3>\n<p>La costituzione delle holding offre numerosi vantaggi sia da un punto di vista fiscale, sia da un punto di vista finanziario e gestorio. Relativamente ai vantaggi fiscali si annoverano:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sfruttamento del regime della PEX:<\/strong> l\u2019art. 87 del TUIR introduce il regime denominato<em> <strong>partecipation exemption<\/strong><\/em>, secondo il quale \u00e8 possibile ottenere una detassazione del 95% delle eventuali plusvalenze generate dalla cessione di quote o azioni non quotate.<\/li>\n<li><strong>Possibilit\u00e0 di godere del consolidato fiscale o dell\u2019IVA di gruppo<\/strong>: si tratta di un regime fiscale che offre la possibilit\u00e0 di riunire la tassazione delle societ\u00e0 controllate con quella della capogruppo, versando un unico importo e riuscendo ad avere una migliore gestione finanziaria della holding. Allo stesso modo, vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di avvalersi della disciplina dell\u2019IVA di gruppo.<\/li>\n<li><strong>Opportunit\u00e0 di esentare la ritenuta in uscita su dividendi, interessi e royalty<\/strong>: la disciplina vigente permette, a determinate condizione, alle <em>holding pure<\/em> di sfruttare l\u2019esenzione dall\u2019applicazione della ritenuta in uscita su dividendi, interessi e royalty gli interessi attivi erogati da societ\u00e0 a partecipazione diretta.<\/li>\n<li><strong>Sfruttamento della tassazione agevolata sui dividendi:<\/strong> la societ\u00e0 capogruppo, rispettando i requisiti previsti dall\u2019ordinamento vigente in materia di <em>holding<\/em>, pu\u00f2 decidere di accentrare i dividendi delle controllate, assumendo la funzione di \u201ccassaforte del gruppo\u201d. Inoltre, secondo quanto previsto dalla <strong><em>PEX<\/em><\/strong>, l\u2019imponibilit\u00e0 degli utili provenienti dalle controllate \u00e8 ridotta al 5% (purch\u00e9 la controllata non sia residente in un Paese a fiscalit\u00e0 privilegiata).<\/li>\n<li><strong>Possibilit\u00e0 di esenzione dal versamento dei contributi INPS per i soci:<\/strong> Secondo la disciplina vigente, in presenza di particolari requisiti, \u00e8 possibile sfruttare l\u2019esenzione dal versamento dei contributi INPS gestione artigiani e commercianti per i soci lavoratori delle societ\u00e0 operative.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per una lettura pi\u00f9 approfondita dei vantaggi fiscali derivanti dalla costituzione di una holding si rimanda alla lettura dell\u2019articolo \u201c<a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/tax-ma-e-bilanci\/la-holding-come-strumento-di-pianificazione-fiscale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>La holding come strumento di pianificazione fiscale<\/em><\/a>\u201d, all\u2019interno del quale \u00e8 possibile consultare anche i vantaggi finanziari e gestori.<\/p>\n<h3><strong>Come costituire una holding<\/strong><\/h3>\n<p>La costituzione di una holding in Italia pu\u00f2 avvenire in <strong><em>regime di neutralit\u00e0 fiscale<\/em><\/strong>, riferendosi con tale termine alla possibilit\u00e0 di realizzare operazioni di riorganizzazione aziendale \u2013 in presenza di particolari requisiti &#8211; senza il sostenimento di oneri fiscali aggiuntivi.<\/p>\n<p>Le principali soluzioni previste dal nostro ordinamento sono due:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Conferimento del ramo d\u2019azienda in regime di neutralit\u00e0 fiscale: <\/strong>come disposto dal comma 1 dell\u2019art. 176 del TUIR, i conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivit\u00e0 commerciale non costituiscono realizzo di <strong>plusvalenze<\/strong> o <strong>minusvalenze.<\/strong> Secondo tale precetto quindi, i maggiori valori emersi in sede di negoziazione tra le parti e recepiti nelle contabilit\u00e0 delle stesse potranno godere di una neutralit\u00e0 fiscale. Tali operazioni di conferimento si concretizzano nel trasferimento di un\u2019azienda (in denaro, crediti o altri beni) da un soggetto definito <em>conferente <\/em>ad un altro soggetto definito <em>conferitario<\/em>, sia quest\u2019ultimo esistente o di nuova costituzione. A livello operativo <strong>il conferente<\/strong> assume, quale valore degli asset ceduti, l\u2019ultimo <strong>valore fiscalmente riconosciuto<\/strong> dell\u2019azienda conferita. Allo stesso tempo il conferitario subentra nella posizione del <strong>conferente<\/strong> sia nella attivit\u00e0 che nelle passivit\u00e0, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi (<strong>Quadro RV, Sez. I<\/strong>) i dati di bilancio ed i valori fiscali.\u00a0 Secondo il comma 2-bis dello stesso riferimento normativo, <strong>la conferitaria<\/strong> pu\u00f2 poi scegliere o meno se optare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all\u2019esercizio nel corso del quale \u00e8 stata posta in essere l\u2019operazione (o nel periodo d\u2019imposta successivo), per l\u2019applicazione &#8211; in tutto o in parte sui <strong>maggiori valori attribuiti<\/strong> in bilancio agli elementi dell\u2019attivo immobilizzato della conferente &#8211; di un\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF, dell\u2019IRES e dell\u2019IRAP. Di seguito le aliquote di riferimento:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>12%<\/strong> dei maggiori valori entro i <strong>5 milioni di euro<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>14%<\/strong> dei maggiori valori da <strong>5<\/strong> a <strong>10 milioni di euro<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>16%<\/strong> dei maggiori valori oltre i <strong>10 milioni di euro<\/strong>.<strong>\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Conferimento di partecipazioni in regime di neutralit\u00e0 fiscale: <\/strong>L\u2019art 175 e 177 del TUIR dettano le basi di quello che viene definito \u201c<strong><em>regime del realizzo controllato<\/em><\/strong>\u201d. Tali disposti prevedono che, in caso di conferimento di partecipazioni, si pu\u00f2 considerare come valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevuto in cambio dell\u2019oggetto conferito. In sostanza quindi, il <strong>corrispettivo del conferente<\/strong> \u00e8 determinato in base alla corrispondente quota dell\u2019aumento del <strong>patrimonio netto<\/strong> della conferitaria (prezzo di emissione delle azioni o quote della conferitaria). Per l\u2019applicazione di tale regime fiscale il TUIR ha stabilito i seguenti requisiti:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>i soggetti conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, <strong>azioni<\/strong> o <strong>quote<\/strong> della conferitaria;<\/li>\n<li>attraverso tali conferimenti, la conferitaria deve acquisire <strong><em>(i)<\/em><\/strong> <strong>il controllo della societ\u00e0 scambiata<\/strong>, ovvero incrementare la percentuale di controllo per il regime di cui al 177 del TUIR o <strong><em>(ii)<\/em><\/strong> <strong>partecipazioni di controllo o di collegamento<\/strong>, ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice civile, per il regime di cui al 175 del TUIR.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con l\u2019introduzione del <strong>comma 2-bis all\u2019art. 177 del TUIR<\/strong> si \u00e8 per\u00f2 esteso <strong>l\u2019ambito di applicazione<\/strong> della normativa. Infatti, nei casi in cui la conferitaria <strong>non<\/strong> acquisisca il controllo della conferente, il regime trova comunque applicazione qualora:<\/p>\n<ul>\n<li>Le partecipazioni conferite rappresentino c<strong>omplessivamente<\/strong> una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5 o 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni<\/li>\n<li>Le partecipazioni sono conferite in societ\u00e0 <strong>interamente<\/strong> partecipate dal conferente, siano esse esistenti o di nuova costituzione<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con l\u2019estensione del precetto normativo si \u00e8 quindi ampliato la normativa in favore di una platea di soggetti maggiore <strong>introducendo<\/strong> delle vere e proprie soglie di qualificazione.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Viene definita holding company \u2013 in Italia solo holding \u2013 una societ\u00e0 che detiene partecipazioni o quote di altre societ\u00e0 sulle quali esercita o meno un\u2019attivit\u00e0 di direzione, controllo, e gestione del capitale (in tal caso si fa genericamente riferimento ad una holding operativa). 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