{"id":644,"date":"2020-12-30T12:06:04","date_gmt":"2020-12-30T11:06:04","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=644"},"modified":"2020-12-30T12:06:04","modified_gmt":"2020-12-30T11:06:04","slug":"trasferimento-residenza-fiscale-di-una-societa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/trasferimento-residenza-fiscale-di-una-societa\/","title":{"rendered":"Il trasferimento della residenza di una societ\u00e0: exit tax e aspetti procedurali"},"content":{"rendered":"<h2>Dopo esserci occupati in un <a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/fiscalita-internazionale\/i-motivi-trasferimento-della-residenza-fiscale-allestero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">precedente articolo<\/a> delle motivazioni che possono portare un imprenditore a trasferire la residenza fiscale della societ\u00e0 di cui \u00e8 socio all\u2019estero e i principali aspetti fiscali, ci occupiamo oggi dei criteri di determinazione dell\u2019exit tax e gli aspetti procedurali da tenere in considerazione a tal fine.<\/h2>\n<p><strong>Il trasferimento della residenza fiscale di una societ\u00e0 all\u2019estero<\/strong> comporta, secondo il nostro ordinamento interno, l\u2019applicazione di un\u2019imposizione in uscita (cd. <em>exit tax<\/em>).<\/p>\n<h3><strong>Come si determina l\u2019exit tax in caso di trasferimento della residenza fiscale di una societ\u00e0 all&#8217;estero?<\/strong><\/h3>\n<p>Nell\u2019ipotesi in cui una societ\u00e0 fiscalmente residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale all\u2019estero, risulta imponibile al <strong>24%<\/strong> la plusvalenza pari alla <strong>differenza<\/strong> tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attivit\u00e0 e passivit\u00e0 del soggetto che trasferisce la residenza fiscale <strong>che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato<\/strong>.<\/p>\n<p>La plusvalenza cos\u00ec determinata pu\u00f2 essere tuttavia ridotta per effetto delle <strong>perdite fiscale<\/strong> generate fino all&#8217;ultimo periodo d&#8217;imposta di residenza in Italia.<\/p>\n<p>In particolare, a norma dell&#8217;art 166 co. 6 del TUIR, le eventuali <strong>perdite fiscali<\/strong> che si sono generate fino all&#8217;ultimo periodo d&#8217;imposta di residenza in Italia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>sono compensate<\/strong>, in primo luogo, con il reddito dell&#8217;ultimo periodo d&#8217;imposta di residenza in Italia (plusvalenza da trasferimento sede esclusa),<strong> in modo integrale<\/strong> e senza il limite dell\u201980%;<\/li>\n<li><strong>l&#8217;eventuale eccedenza<\/strong> va a riduzione della plusvalenza da trasferimento sede, sempre in modo integrale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai sensi dell\u2019articolo 166 comma 9 del TUIR \u00e8 prevista la possibilit\u00e0, per le imprese commerciali che trasferiscono la residenza fiscale in Stati dell\u2019Unione Europea od appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), di optare per la <strong>rateizzazione dell\u2019exit tax in 5 rate annuali<\/strong> di pari importo.<\/p>\n<h3><strong>Esempio di determinazione dell\u2019exit tax<\/strong><\/h3>\n<p>Una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata decide di trasferire la residenza fiscale in Russia (Stato non comunitario, n\u00e9 appartenente allo Spazio economico europeo), senza che in Italia permanga una stabile organizzazione.<\/p>\n<p>Ipotizziamo che la societ\u00e0 abbia un valore di mercato (comprensivo di avviamento) pari a <strong>\u20ac 1.000.000<\/strong> ed un costo fiscalmente riconosciuto delle attivit\u00e0 e passivit\u00e0 che ammonta ad <strong>\u20ac 500.000<\/strong>. Inoltre, si ipotizza, che la societ\u00e0, dopo anni di utili, chiuda gli ultimi due periodi d\u2019imposta con una <strong>perdita fiscale<\/strong> totale pari a \u20ac 200.000.<\/p>\n<p>La differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto \u00e8 pari a<strong> \u20ac 500.000<\/strong> (1.000.000 \u2013 500.000). Alla plusvalenza cos\u00ec determinata, vanno sottratte le perdite fiscali, ottenendo cos\u00ec una plusvalenza \u201cpost scomputo delle perdite\u201d pari a <strong>\u20ac 300.000<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019exit tax risulter\u00e0 essere pari a \u20ac 72.000, cio\u00e8 il 24% di \u20ac 300.000.<\/p>\n<p>Di conseguenza, dato che la Russia \u00e8 uno stato extra-UE, l\u2019exit tax deve essere corrisposta in un\u2019unica soluzione, senza possibilit\u00e0 di optare per la rateizzazione in 5 anni.<\/p>\n<h3><strong>Qual \u00e8 la procedura per trasferire la residenza fiscale <\/strong><strong>di una societ\u00e0 all&#8217;estero<\/strong><strong>?<\/strong><\/h3>\n<p>La procedura di trasferimento della residenza fiscale della societ\u00e0 all\u2019estero prevede le seguenti fasi:<\/p>\n<ol>\n<li>delibera del trasferimento della residenza fiscale all\u2019estero;<\/li>\n<li>iscrizione della delibera presso il Registro delle imprese;<\/li>\n<li>cancellazione della societ\u00e0 dal Registro delle imprese italiano.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Per quanto concerne il primo punto<\/strong>, la societ\u00e0 deve specificare nell\u2019atto notarile, una volta trasferita la residenza fiscale all\u2019estero, la volont\u00e0 di essere assoggettati alla regolamentazione del nuovo Stato di residenza, oppure se continuare ad essere assoggettati all\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<p>Se il trasferimento avviene in uno Stato extracomunitario, il Notaio deve verificare la compatibilit\u00e0 della delibera con la normativa dello Stato di destinazione, accertando in particolare che sia ammesso il trasferimento stesso.<\/p>\n<p><strong>Con riferimento al secondo punto occorre<\/strong> effettuare una distinzione tra:<\/p>\n<ul>\n<li>trasferimento in un <strong>Paese UE<\/strong>;<\/li>\n<li>trasferimento in un P<strong>aese extra-UE<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel primo caso si dovranno considerare due procedure distinte, in relazione al caso in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>la societ\u00e0 decida di rimanere assoggettato all\u2019ordinamento italiano: in questo caso la societ\u00e0 dovr\u00e0 iscrivere la delibera di trasferimento della residenza fiscale presso il Registro delle imprese. Inoltre, rimarr\u00e0 iscritta presso il Registro delle imprese dell\u2019ultima provincia presso cui era la sede in Italia, e presso quest\u2019ultimo deve continuare ad assolvere gli adempimenti previsti dalla legge italiana (variazioni statutarie, rinnovo delle cariche sociali, ecc.);<\/li>\n<li>la societ\u00e0 decida di assoggettarsi all\u2019ordinamento giuridico estero: in tal caso la societ\u00e0 dovr\u00e0 depositare la delibera presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di trasferimento e, successivamente, dovr\u00e0 depositare l\u2019attestazione di avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese del Paese di destinazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui <strong>il trasferimento si realizzi verso un Paese extra-UE<\/strong> le procedure da seguire sono le stesse indicate per i paesi comunitari, con l\u2019unica differenza che, nel caso in cui la societ\u00e0 non intenda mantenere l\u2019assoggettamento all\u2019ordinamento giuridico italiano e lo Stato di destinazione impone la costituzione ex novo della societ\u00e0, il Notaio avvia una normale procedura di scioglimento, conclusa la quale occorre presentare domanda di cancellazione dal Registro delle imprese.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda <strong>la cancellazione presso il Registro delle imprese<\/strong>, lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 13.1.2016 n. 283\/2015\/I ha confermato le impostazioni sopra descritte, precisando che, solo dopo che la societ\u00e0 \u00e8 stata iscritta nel Registro delle imprese nello Stato di destinazione \u00e8 possibile richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese italiano.<\/p>\n<p><em>Si ringrazia il\u00a0<a title=\"Clicca sul link per maggiori info su Daniel Destro\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/daniel-destro-87b522b7\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">Dottor Daniel Destro<\/a>\u00a0per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.<\/em><\/p>\n<div id=\"gtx-trans\" style=\"position: absolute; left: 715px; top: 103.906px;\">\n<div class=\"gtx-trans-icon\"><\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il trasferimento della residenza fiscale di una societ\u00e0 all\u2019estero comporta, secondo il nostro ordinamento interno, l\u2019applicazione di un\u2019imposizione in uscita (cd. exit tax).<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":649,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[230,224],"tags":[337,226,223],"class_list":["post-644","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fiscalita-delle-societa","category-fiscalita-internazionale","tag-exit-tax","tag-residenza-fiscale","tag-trasferimento-residenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/644\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/649"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}