{"id":608,"date":"2020-12-18T11:59:55","date_gmt":"2020-12-18T10:59:55","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=608"},"modified":"2020-12-18T11:59:55","modified_gmt":"2020-12-18T10:59:55","slug":"trasferimento-residenza-in-italia-agevolazioni-fiscali-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/trasferimento-residenza-in-italia-agevolazioni-fiscali-2021\/","title":{"rendered":"Trasferimento della residenza in Italia: le agevolazioni fiscali 2021"},"content":{"rendered":"<h2><em>Il presente articolo vuole riepilogare le agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare\u00a0 le persone fisiche (cittadini italiani o stranieri) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nel 2021.<\/em><\/h2>\n<p>In particolare, nel proseguo si illustreranno <strong>i requisiti di accesso<\/strong>, <strong>la misura<\/strong>, <strong>modalit\u00e0 di esercizio dell\u2019opzione<\/strong> e <strong>la durata<\/strong> delle seguenti <strong>agevolazioni fiscali<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li>Regime degli Impatriati;<\/li>\n<li>Regime dei docenti e ricercatori (cd. Rientro dei Cervelli);<\/li>\n<li>Regime dei non domiciliati (cd. <em>Res non dom<\/em>);<\/li>\n<li>Regime opzionale per i pensionati esteri.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><strong>1) Regime degli Impatriati\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019art. 16 del D. Lgs. 147\/2015, nella versione ad oggi vigente, prevede <strong>un regime fiscale di vantaggio<\/strong> (detassazione del 70% o 90% dei redditi prodotti in Italia) volto ad incentivare <strong>il rientro di cittadini italiani che hanno lavorato all\u2019estero<\/strong> negli ultimi anni nonch\u00e9 <strong>il trasferimento <em>ex novo<\/em> di cittadini stranieri<\/strong> in Italia.<\/p>\n<p>Ai sensi del comma 1 dell\u2019art. 16 co. 1 del DLgs. 147\/2015 sono elegibili al <strong>Regime degli Impatriati<\/strong> le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia che soddisfano i seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>non devono essere stati residenti in Italia nei <strong>due periodi d&#8217;imposta precedenti<\/strong> il predetto trasferimento;<\/li>\n<li><strong>si impegnano a risiedere in Italia<\/strong> per almeno due anni;<\/li>\n<li>l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa deve essere prestata <strong>prevalentemente<\/strong> nel territorio italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per espressa previsione normativa, <strong>anche i cittadini italiani non iscritti all&#8217;Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE) possono accedere al regime in esame<\/strong> a condizione che abbiano avuto la residenza nei due periodi d&#8217;imposta antecedenti il trasferimento di residenza in Italia in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le Doppie Imposizioni sui redditi.<\/p>\n<p>In presenza dei suddetti requisisti, i redditi di lavoro <strong>dipendente,<\/strong> <strong>assimilati a quelli di lavoro dipendente<\/strong>, i redditi di lavoro <strong>autonomo<\/strong> prodotti in Italia nonch\u00e9 i redditi dei lavoratori che avviano <strong>un&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa<\/strong> in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al <strong>30% del loro ammontare<\/strong> (i redditi sono pertanto esenti in misura pari al <strong>70%<\/strong>).<\/p>\n<p>Tale misura \u00e8 ridotta al <strong>10%<\/strong> (i redditi sono pertanto esenti in misura pari al 90%) per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;agevolazione in esame si applica<\/strong>, in presenza dei suddeti requisiti di accesso al regime, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in cui ha effetto il trasferimento della residenza fiscale<\/strong> e ha una durata di c<strong>inque periodi d\u2019imposta<\/strong>, prorogabili ex art. 16 co. 3-bis del DLgs. 147\/2015 ad ulteriori cinque in caso di:<\/p>\n<ul>\n<li>acquisto (anche in compropriet\u00e0 con il coniuge, convivente e figli) di almeno <strong>un&#8217;unit\u00e0 immobiliare di tipo residenziale<\/strong> in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (l&#8217;unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 essere acquistata direttamente dal lavoratore anche in compropriet\u00e0);<\/li>\n<li>abbiano almeno <strong>un figlio minorenne o a carico<\/strong>, anche in affido preadottivo, prima del trasferimento in Italia o anche successivamente a condizione che il figlio sia nato, in affido o adottato <strong>entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell&#8217;agevolazione<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Qualora sussista uno dei due suddetti requisiti, <strong>il Regime degli Impatriati si applica per ulteriori cinque periodi d&#8217;imposta<\/strong> con reddito imponibile in misura pari al 50% (10% in presenza di tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo).<\/p>\n<p><strong>L\u2019agevolazione fiscale in esame deve ritenersi applicabile<\/strong>, sulla base dei recenti interpelli (tra tutti si segnalano i seguenti: n.904-107\/2019, n.904-1488\/2019 e n.492\/2019), <strong>anche al dipendente italiano distaccato per un determinato periodo di tempo all&#8217;estero<\/strong> che trasferire la residenza in Italia ma solo a determinate condizioni. <a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/agevolazioni-fiscali-per-persone-fisiche-e-giuridiche\/regime-degli-impatriati-e-distacco-gli-ultimi-chiarimenti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Si rimanda all&#8217;articolo scritto in materia per la disamina delle condizioni richieste per poter applicare il regime anche al dipendente italiano distaccato che decide di trasferire la residenza in Italia<\/a>.<\/p>\n<h3><strong>2) Regime dei docenti e ricercatori (cd. Rientro dei Cervelli)<\/strong><\/h3>\n<p>Nell\u2019ottica di attrarre capitale umano qualificato in Italia, l\u2019Art. 44 del D.L. 78\/2010, nella versione ad oggi vigente, prevede specifiche agevolazioni fiscali per i <strong>docenti ed i ricercatori universitari<\/strong> residenti all\u2019estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.<\/p>\n<p>In particolare, possono fruire di tali benefici i docenti e i ricercatori che:<\/p>\n<ul>\n<li>possiedono <strong>un titolo di studio universitario o equiparato<\/strong>;<\/li>\n<li>abbiano svolto <strong>attivit\u00e0 di ricerca o docenza all&#8217;estero<\/strong> presso centri o universit\u00e0 per almeno due anni;<\/li>\n<li><strong>trasferiscono la residenza fiscale in Italia<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 2 del TUIR continuando a svolgere la loro <strong>attivit\u00e0 di docenza e ricerca in Italia<\/strong>;<\/li>\n<\/ul>\n<p>A differenza del Regime degli Impatriati non \u00e8 previsto un periodo minimo di residenza nello Stato estero ma solo la residenza all\u2019estero non in maniera occasionale.<\/p>\n<p>Per espressa previsione normativa, \u00e8 riconosciuta <strong>la possibilit\u00e0 di fruire delle agevolazioni di cui si discute anche ai docenti e ricercatori universitari non iscritti all\u2019AIRE<\/strong>, purch\u00e9 nei due anni precedenti il loro trasferimento in Italia abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.<\/p>\n<p>Al ricorrere dei suddetti requisiti appena richiamati, <strong>i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di docenza e ricerca<\/strong> concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al<strong> 10%<\/strong> del loro ammontare (i redditi sono pertanto esenti in misura pari al 90%).<\/p>\n<p>Tali misure di favore trovano applicazione a partire dal periodo d\u2019imposta in cui il ricercatore o il docente trasferisce la residenza in Italia e per i cinque anni d\u2019imposta successivi.<\/p>\n<p>La validit\u00e0 del beneficio pu\u00f2, tuttavia, estendersi ad ulteriori <strong>sette<\/strong>, <strong>dieci<\/strong> o <strong>dodici<\/strong> anni, in presenza di specifiche condizioni.<\/p>\n<p>Al pari del Regime degli Impatriati, per fruire del regime in oggetto <strong>il docente o ricercatore deve sottoscrivere e presentare al nuovo datore di lavoro italiano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio<\/strong> attestante la sussistenza dei requisiti di accesso al regime o un memorandum redatto da un professionista attestante la sussistenza dei requisiti per la fruizione del regime.<\/p>\n<p>Anche in tal caso, si sottolinea l\u2019opportunit\u00e0, in presenza di situazioni dubbie, di presentare <strong>istanza di interpello all\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>, richiedendo preventivamente un parere vincolante sul caso concreto.<\/p>\n<h3><strong>3) Regime dei non domiciliati (cd. Res non dom)<\/strong><\/h3>\n<p>La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento <strong>l\u2019imposta sostitutiva sui redditi prodotti all\u2019estero <\/strong>realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 24-bis del TUIR prevede <strong>un regime opzionale di imposizione sostitutiva<\/strong> per le persone fisiche (anche i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in relazione ai redditi prodotti all\u2019estero (cd. <em><strong>res non dom<\/strong><\/em>).<\/p>\n<p>Possono accedere al regime <em>res non dom<\/em> le persone fisiche che:<\/p>\n<ul>\n<li>trasferiscono la propria <strong>residenza in Italia<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>non siano state fiscalmente residenti in Italia<\/strong> per almeno nove periodi d&#8217;imposta nel corso dei dieci precedenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019agevolazione consiste nella possibilit\u00e0 di assoggettare ad imposizione tutti <strong>i redditi di fonte estera mediante il pagamento di una flat tax\u00a0 pari ad euro 100.000<\/strong> per ciascun periodo d\u2019imposta, <strong>indipendentemente dall&#8217;ammontare dei redditi esteri imponibili.<\/strong><\/p>\n<p>Il regime agevolativo <em>res non dom<\/em> pu\u00f2 coinvolgere, su richiesta del soggetto che esercita l\u2019opzione per lo stesso, <strong>uno o pi\u00f9 familiari<\/strong> di cui all&#8217;art. 433 c.c.. In tal caso, \u00e8 previsto il pagamento di <strong>una flat tax pari ad euro 25.000<\/strong> per ciascun periodo d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Dal punto di vista oggettivo, rientrano nell\u2019ambito dei redditi agevolabili:<\/p>\n<ul>\n<li>i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all\u2019estero;<\/li>\n<li>i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;<\/li>\n<li>i redditi di lavoro dipendente prestato all\u2019estero;<\/li>\n<li>i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivit\u00e0 esercitate all\u2019estero;<\/li>\n<li>i redditi d\u2019impresa derivanti da attivit\u00e0 svolte da stabili organizzazioni all\u2019estero;<\/li>\n<li>le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societ\u00e0 residenti;<\/li>\n<li>i redditi diversi derivanti da attivit\u00e0 svolte all\u2019estero e da beni che si trovano all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019unica <strong>eccezione<\/strong> riguarda le plusvalenze derivanti dalla <strong>cessione di partecipazioni al capitale pari o superiore al 25%<\/strong> in societ\u00e0 italiane o estere realizzate nei primi cinque periodi d&#8217;imposta di validit\u00e0 dell&#8217;opzione; quest\u2019ultime sono, infatti, assoggettate ad un\u2019imposizione sostitutiva con aliquota del <strong>26%<\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre, la persona fisica che opta per il <em>res non dom<\/em> italiano gode di ulteriori agevolazioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>l\u2019esenzione dal pagamento dell\u2019IVIE<\/strong> (Imposta sul Valore degli Immobili all\u2019Estero)<strong> e dell\u2019IVAFE<\/strong> (Imposta sul Valore delle Attivit\u00e0 Finanziarie all\u2019Estero);<\/li>\n<li><strong>l\u2019esonero dall\u2019obbligo di monitoraggio<\/strong> degli investimenti e delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all\u2019estero (cd. <strong>quadro RW<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La flat tax, in generale, esenta <strong>tutti i redditi esteri prodotti in qualsiasi Stato<\/strong>; \u00e8 tuttavia possibile (anche per i familiari) escludere qualche Stato (cd. <em>cherry picking<\/em>), comunicandolo senza possibilit\u00e0 di deroga all\u2019Agenzia delle Entrate italiana.<\/p>\n<p>Quanto alla <strong>durata<\/strong>, il regime\u00a0<em>res non dom<\/em> ha una durata pari a<strong> quindici anni<\/strong> a partire dal periodo d\u2019imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. L&#8217;opzione per il regime\u00a0<em>res non dom<\/em> \u00e8 sempre revocabile dal contribuente che vi ha optato.<\/p>\n<p>Prima di effettuare il cambio di residenza e quindi prima dell\u2019opzione, \u00e8 inoltre riconosciuta <strong>la facolt\u00e0 al Contribuente di richiedere un parere preventivo<\/strong> (cd. <em>ruling<\/em>) all\u2019Amministrazione Finanziaria italiana, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al regime.<\/p>\n<p>In ultimo, si segnala la previsione del cd. <strong>VISA FOR INVESTORS<\/strong>, quale disciplina strettamente connessa alla tematica del <em>res non dom<\/em>. Le persone fisiche che optano per il\u00a0<em>res non dom <\/em>possono richiedere <strong>un permesso di soggiorno con durata biennale, <\/strong>rinnovabile per ulteriori tre anni. Inoltre, dopo cinque anni di residenza regolare in Italia, i contribuenti che abbiano optato per il regime cd. <em>res non dom<\/em> potranno richiedere <strong>il permesso di soggiorno<\/strong> per soggiornanti di lungo periodo e dopo dieci anni di residenza, potranno richiedere <strong>la cittadinanza italiana<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>4) Regime opzionale per i pensionati esteri<\/strong><\/h3>\n<p>L&#8217;Art. 24-ter del TUIR prevede l\u2019applicazione, su opzione, di <strong>una <em>flat tax<\/em> del 7% sui redditi esteri<\/strong> delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei <strong>Comuni del Mezzogiorno<\/strong> con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.<\/p>\n<p>In particolare, possono optare per l\u2019imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF sui redditi di fonte estera le persone fisiche che:<\/p>\n<ul>\n<li>sono titolari di <strong>redditi di pensione<\/strong> <strong>erogati da soggetti esteri<\/strong>. Come recentemente chiarito dalla Circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 21 del 17 luglio 2020 rientrano nella nozione di redditi di pensione anche <strong>gli emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro<\/strong> e <strong>le indennit\u00e0<\/strong> erogate una tantum in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione pu\u00f2 prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.<br \/>\nL\u2019agevolazione in oggetto resta, pertanto, preclusa ai soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia (risposta Agenzia delle Entrate 29.8.2019 n. 353);<\/li>\n<li><strong>sono stati residenti fiscalmente all\u2019estero per almeno cinque periodi d&#8217;imposta<\/strong> precedenti a quello in cui l&#8217;opzione diviene efficace. Come recentemente chiarito dalla Circolare 21\/2020, non possono esercitare l\u2019opzione i cittadini italiani mai iscritti all\u2019AIRE seppur fiscalmente residenti all\u2019estero in forza delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni;<\/li>\n<li><strong>trasferiscono la residenza in Italia in uno dei Comuni del Mezzogiorno<\/strong> (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti oppure in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici;<\/li>\n<li>trasferiscono <strong>la residenza da un Stato con il quale \u00e8 in vigore accordi di cooperazione amministrativa<\/strong> ossia gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Qualora sussistano i suddetti requisiti, sui redditi esteri di qualunque categoria (ivi compresi i redditi di pensione erogati dal soggetto estero), viene applicata <strong>una <em>flat tax<\/em> con aliquota del 7%<\/strong> per ciascuno dei periodi di imposta di validit\u00e0 dell&#8217;opzione.<\/p>\n<p>L\u2019opzione ha una <strong>durata di complessivi dieci periodi d\u2019imposta.<\/strong><\/p>\n<p>A titolo esemplificativo, sono considerati redditi prodotti all&#8217;estero:<\/p>\n<ul>\n<li>i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all&#8217;estero;<\/li>\n<li>i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;<\/li>\n<li>i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivit\u00e0 esercitate all&#8217;estero mediante una base fissa;<\/li>\n<li>le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societ\u00e0 non residenti;<\/li>\n<li>le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in societ\u00e0 quotate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Eventuali <strong>redditi prodotti in Italia<\/strong>, invece, restando pertanto esclusi dall\u2019ambito di applicazione della flat tax, <strong>verranno assoggettati all\u2019imposizione ordinaria prevista in Italia<\/strong> a seconda della tipologia di reddito.<\/p>\n<p>L\u2019opzione per la <em>flat tax<\/em>, inoltre, in oggetto esonera il soggetto beneficiario, per i periodi d&#8217;imposta di validit\u00e0 del regime, dall&#8217;obbligo di compilare <strong>il quadro RW<\/strong> e dal versamento dell&#8217;<strong>IVIE<\/strong> e l&#8217;<strong>IVAFE<\/strong>.<\/p>\n<p>Ai sensi del comma 8 dell&#8217;Art. 24-ter del TUIR, i soggetti beneficiari del regime della <em>flat tax<\/em> possono optare per la non applicazione dell&#8217;imposta sostitutiva con riferimento ai <strong>redditi prodotti in uno o pi\u00f9 Stati o territori esteri<\/strong>, dandone specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il presente articolo vuole riepilogare le agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare\u00a0 le persone fisiche (cittadini italiani o stranieri) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nel 2021. In particolare, nel proseguo si illustreranno i requisiti di accesso, la misura, modalit\u00e0 di esercizio dell\u2019opzione e la durata delle seguenti agevolazioni fiscali: Regime degli Impatriati; Regime [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":17722,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[220,224],"tags":[219,281,285,221,321,226,222,223],"class_list":["post-608","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fiscalita-delle-persone-fisiche","category-fiscalita-internazionale","tag-agevolazioni-fiscali","tag-pensione-in-italia","tag-regime-docenti-e-ricercatori","tag-regime-impatriati","tag-res-non-dom","tag-residenza-fiscale","tag-rientro-cervelli","tag-trasferimento-residenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/608","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=608"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/608\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17722"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}