{"id":564,"date":"2020-12-02T12:08:18","date_gmt":"2020-12-02T11:08:18","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=564"},"modified":"2020-12-02T12:08:18","modified_gmt":"2020-12-02T11:08:18","slug":"la-residenza-fiscale-la-prassi-amministrativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/la-residenza-fiscale-la-prassi-amministrativa\/","title":{"rendered":"La residenza fiscale: la prassi amministrativa"},"content":{"rendered":"<h2><em>Dopo esserci occupati in precedenza del concetto di residenza secondo<a title=\"Clicca per leggere l&#039;articolo sulla residenza fiscale secondo la normativa interna\" href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/fiscalita-delle-persone-fisiche\/residenza-fiscale-delle-persone-fisiche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> la normativa interna<\/a> e <a href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/fiscalita-delle-persone-fisiche\/residenza-fiscale-della-persona-fisica-doppie-imposizioni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">le convenzioni contro le doppie imposizioni<\/a>, nell\u2019articolo di oggi ci occuperemo del <strong>concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la prassi dell\u2019amministrazione finanziaria<\/strong>.<\/em><\/h2>\n<p>Nel proseguo si fornir\u00e0 una panoramica dei principali <strong>documenti di prassi dell\u2019amministrazione finanziaria<\/strong> utili ad individuare gli elementi da tenere in considerazione per valutare la residenza fiscale delle persone fisiche.<\/p>\n<h3><strong>Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la Circolare Ministeriale n. 304 del 1997<\/strong><\/h3>\n<p>La <strong>Circolare Ministeriale n. 304 del 1997<\/strong>, in materia di \u201cAttivit\u00e0 di controllo nei confronti di cittadini italiani fittiziamente emigrati all&#8217;estero &#8211; Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto fiscalmente residente in Italia\u201d, \u00e8 il documento chiave per comprendere, nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 di accertamento fiscale, quali sono <strong>gli elementi di prova ritenuti utili per dimostrare il trasferimento fittizio di residenza fiscale delle persone fisiche<\/strong>.<br \/>\nA tal fine, l\u2019Amministrazione prevede che, nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 di accertamento, devono essere reperiti tutti gli elementi di prova in merito a:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>legami familiari<\/strong> o comunque affettivi e all\u2019attaccamento all\u2019Italia;<\/li>\n<li><strong>interessi economici<\/strong> in Italia;<\/li>\n<li><strong>interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi<\/strong> conseguiti con le prestazioni effettuate all\u2019estero;<\/li>\n<li><strong>intenzione di abitare<\/strong> in Italia anche in futuro desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da pubbliche dichiarazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da quanto sopra, si pu\u00f2 sicuramente osservare che, ai fini dell\u2019accertamento di un trasferimento fittizio di residenza delle persone fisiche, l\u2019Agenzia delle Entrate effettua <strong>una valutazione d\u2019insieme di molteplici elementi di natura familiare ed economica, <\/strong>indicativi di un collegamento tra persone fisiche ed il territorio dello Stato.<\/p>\n<h3><strong>Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la Circolare 140\/E\/1999<\/strong><\/h3>\n<p>Un altro documento di prassi utile al fine del presente articolo \u00e8 senz\u2019altro <strong>la Circolare 140\/E\/1999<\/strong>, emanata a seguito dell\u2019introduzione nel nostro ordinamento della presunzione relativa di residenza in Italia per le persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza in Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata di cui al comma 2-bis dell\u2019art. 2 TUIR.<br \/>\nCon la Circolare 140\/E\/1999, l\u2019Amministrazione ha individuato, sempre a titolo esemplificativo, degli <strong>elementi che possono costituire prova della residenza di una persona fisica all\u2019estero<\/strong> (nel caso di specie in Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata) e che, dunque, se verificati possono ritenere veritiero il trasferimento.<br \/>\nSi tratta in particolare di:<\/p>\n<ul>\n<li>sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell\u2019eventuale nucleo familiare;<\/li>\n<li>iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione nel Paese estero;<\/li>\n<li>svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l\u2019esercizio di una qualunque attivit\u00e0 economica con carattere di stabilit\u00e0;<\/li>\n<li>stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;<\/li>\n<li>fatture e le ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;<\/li>\n<li>movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attivit\u00e0 finanziarie nel Paese estero e da e per l&#8217;Italia;<\/li>\n<li>eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d&#8217;immigrazione;<\/li>\n<li>assenza di unit\u00e0 immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di societ\u00e0, ecc.;<\/li>\n<li>mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche per i soggetti Res non dom<\/strong><\/h3>\n<p>Un ulteriore <strong>documento di prassi utili ai fini dell\u2019inquadramento del concetto di residenza fiscale delle persone fisiche<\/strong> \u00e8 la documentazione recentemente emessa dall\u2019Amministrazione finanziaria con riferimento al regime dei Res non dom.<br \/>\n<a title=\"Clicca per leggere l&#039;articolo sui Res non dom\" href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/agevolazioni-fiscali-per-persone-fisiche-e-giuridiche\/regime-dei-neo-domiciliati-cd-res-non-dom-agevolazione-fiscale-per-chi-trasferisce-la-residenza-in-italia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Come gi\u00e0 trattato in un precedente articolo<\/a>, tra i requisiti previsti per l\u2019accesso al regime \u00e8 richiesto che i potenziali beneficiari non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d\u2019imposta nel corso dei dieci precedenti.<br \/>\nA tal fine, l\u2019Amministrazione ha individuato, con <a title=\"Clicca per visionare la Check-list\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/296358\/Provvedimento+8+marzo+2017+imposta+sostitutiva+nuovi+residenti_Modello_Check+list.pdf\/5ded78db-abbd-ba78-6208-21618fe87821\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">una check-list allegata al provv. 47060\/2017<\/a> <strong>gli elementi utili per considerare residente o meno una persona fisica<\/strong>.<\/p>\n<p>Da un&#8217;attenta analisi della check-list si pu\u00f2 notare come, ancora una volta, l\u2019indagine dell\u2019Amministrazione finanziaria debba fondarsi su una <strong>valutazione fattuale basata sia sugli elementi economici che su quelli personali<\/strong> delle persone fisiche, cos\u00ec come stabilito sin dai primi documenti di prassi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo esserci occupati in precedenza del concetto di residenza secondo la normativa interna e le convenzioni contro le doppie imposizioni, nell\u2019articolo di oggi ci occuperemo del concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la prassi dell\u2019amministrazione finanziaria. 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