{"id":543,"date":"2020-11-29T13:21:57","date_gmt":"2020-11-29T12:21:57","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=543"},"modified":"2020-11-29T13:21:57","modified_gmt":"2020-11-29T12:21:57","slug":"visto-di-conformita-superbonus-110","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/visto-di-conformita-superbonus-110\/","title":{"rendered":"I controlli del professionista per il visto di conformit\u00e0 Superbonus 110%"},"content":{"rendered":"<h2><em>Nel precedente articolo abbiamo trattato <a title=\"Clicca il link per leggere l&#039;articolo\" href=\"https:\/\/gum.pfz.mybluehost.me\/agevolazioni-fiscali-per-persone-fisiche-e-giuridiche\/visto-di-conformita-superbonus-110\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">gli aspetti generali del visto di conformit\u00e0 Superbonus 110%<\/a> quale strumento necessario nei casi di opzione per la cessione del credito d&#8217;imposta o per lo sconto in fattura; nel presente documento, viene fornita una panoramica dei controlli che il professionista abilitato deve effettuare ai fini dell&#8217;apposizione del visto di conformit\u00e0 Superbonus 110%.<\/em><\/h2>\n<h3>Che tipo di visto \u00e8 il visto di conformit\u00e0 Superbonus 100%?<\/h3>\n<p>Il visto di conformit\u00e0 Superbonus 100% viene rilasciato ai sensi dell\u2019Articolo 35 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 ossia della disciplina in materia di visto di conformit\u00e0 sulle dichiarazioni fiscali.<\/p>\n<p><strong>Si tratta, pertanto, di un c.d. \u201cvisto leggero\u201d<\/strong> al pari di quelli rilasciati ai fini IRES, IRAP e IVA.<\/p>\n<p>Data la tipologia di visto, pertanto, il ruolo del professionista nell\u2019ambito del Superbonus 100% \u00e8 quello di verificare <strong>la corrispondenza dei dati esposti nella comunicazione di opzione presentata dal beneficiario del Superbonus 100% rispetto alle risultanze della relativa documentazione<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tratta, quindi, di <strong>un\u2019attivit\u00e0 di controllo formale <\/strong>(e non di merito) svolta allo scopo di scongiurare errori materiali e di calcolo nella determinazione della detrazione (e del credito d\u2019imposta) sulla base delle disposizione che disciplinano il Superbonus 110%, comparabile i<em>n toto<\/em> a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del <strong>visto di conformit\u00e0 sul Modello Redditi, IRAP e IVA<\/strong>.<\/p>\n<h3>Quali sono i controlli che il professionista abilitato deve fare ai fini dell&#8217;apposizione del visto di conformit\u00e0 Superbonus 110%?<\/h3>\n<p>In prima istanza, il professionista abilitato deve verificare <strong>la tipologia del soggetto beneficiario<\/strong> del Superbonus 110% nonch\u00e9<strong> i dati relativi all\u2019immobile<\/strong> oggetto degli interventi al fine di verificare, anche sulla base delle dichiarazioni dei tecnici richieste dalla disciplina in esame, la presenza dei presupposti soggettivi.<\/p>\n<p>Verificati i presupposti di cui sopra, il professionista, al fine di attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d\u2019imposta, dovr\u00e0 attentamente verificare <strong>la corrispondenza <\/strong>dei dati esposti nella comunicazione di opzione presentata dal beneficiario del Superbonus 100% rispetto alle risultanze della relativa documentazione prodotta dal soggetto beneficiario.<\/p>\n<p>Il professionista dovr\u00e0, inoltre, richiedere la predisposizione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza dei requisiti della disciplina in esame al fine di limitare i propri <strong>profili di responsabilit\u00e0 amministrative e penale<\/strong> nel caso in cui le informazioni\/documentazione ricevuta dovessero rivelarsi infedeli e non veritiere.<\/p>\n<p>A tal fine il <a title=\"Clicca per leggere il Documento di Ricerca\" href=\"https:\/\/www.fondazionenazionalecommercialisti.it\/node\/1500\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\"><strong>Documento di Ricerca \u201cIl Superbonus 110%: Check list visto di conformit\u00e0 Ecobonus e Sismabonus\u201d <\/strong><\/a>della\u00a0Fondazionale Nazionale dei Dottori Commercialisti prevede la richiesta e la predisposizione dei soggetti a vario titolo interessati di dichiarazioni sostitutive attestanti:<\/p>\n<p>\u2022 il rispetto del limite di detrazione per singolo intervento avente diritto al Superbonus 100%;<br \/>\n\u2022 la presenza di altri contributi incassati per gli stessi interventi;<br \/>\n\u2022 il non utilizzo dell\u2019immobile oggetto di intervento nell\u2019ambito di attivit\u00e0 d\u2019impresa o professionale;<br \/>\n\u2022 la presenza di reddito nell\u2019anno precedente il sostenimento della spesa;<br \/>\n\u2022 la presenza di interventi della stessa natura sullo stesso immobile che rappresentino una mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti;<br \/>\n\u2022 la presenza o meno di interventi su altre unit\u00e0 immobiliari.<\/p>\n<p>Il professionista preposto al rilascio del visto sar\u00e0, inoltre, tenuto a verificare, come anticipato,<strong> la rispondenza formale<\/strong> dei documenti raccolti rispetto a quanto prescritto dalla legge ai fini della spettanza del superbonus 110% ed a quanto riportato nella comunicazione di opzione presentata dal beneficiario.<\/p>\n<h3>Quali sono le sanzioni in caso di infedele visto di conformit\u00e0 Superbonus 110%?<\/h3>\n<p>Fermo restando l\u2019applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, al professionista che rilascia un visto di conformit\u00e0 infedele si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2.000 ai 15.000 euro prevista dall\u2019art. 119, comma 14 del Decreto rilancio.<\/p>\n<h3>Quali sono le tempistiche per il rilascio del il visto di conformit\u00e0 Superbonus 110%?<\/h3>\n<p>Il professionista abilitato \u00e8 tenuto ad inviare <strong>la comunicazione dell\u2019opzione sulla quale \u00e8 apposto il visto di conformit\u00e0 Superbonus 110%<\/strong> all\u2019Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il <a title=\"Clicca sul link per il Modello e le relative istruzioni\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/modello-e-istruzioni-ristruttu-edilizi\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">modello e le istruzioni<\/a> reperibili dal loro sito internet.<\/p>\n<p>La comunicazione deve essere inviata <strong>entro il 16 marzo dell\u2019anno successivo<\/strong> a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l\u2019opzione.<\/p>\n<p>Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione pu\u00f2 essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.<\/p>\n<p>Si badi bene che <strong>il mancato invio della comunicazione dell\u2019opzione<\/strong> sulla quale \u00e8 apposto il visto di conformit\u00e0 Superbonus 110% nei termini e con le modalit\u00e0 previste dal provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate n.283847\/2020 rende l\u2019opzione inefficacie.<\/p>\n<h3>Conclusioni<\/h3>\n<p>Alla luce di quanto sopra, il rilascio del visto di conformit\u00e0 Superbonus 100% \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 che richiede una particolare attenzione e scrupolosit\u00e0 nell\u2019analisi della documentazione fornita in considerazione delle sanzioni, talvolta anche di rilevanza penale, previste in caso di rilascio di un visto di conformit\u00e0 infedele da parte del professionista.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il visto di conformit\u00e0 Superbonus 100% viene rilasciato ai sensi dell\u2019Articolo 35 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 ossia della disciplina in materia di visto di conformit\u00e0 sulle dichiarazioni 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