{"id":17686,"date":"2020-07-27T15:43:47","date_gmt":"2020-07-27T13:43:47","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.karalisdemo.com\/?p=154"},"modified":"2020-07-27T15:43:47","modified_gmt":"2020-07-27T13:43:47","slug":"residenza-fiscale-e-il-coronavirus-il-cittadino-italiano-residente-allestero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/residenza-fiscale-e-il-coronavirus-il-cittadino-italiano-residente-allestero\/","title":{"rendered":"Residenza fiscale e il Coronavirus: il cittadino italiano residente all&#8217;estero"},"content":{"rendered":"<h3><em>Oggi parliamo della Residenza fiscale ai tempi del Coronavirus. A causa dell\u2019emergenza sanitaria da Coronavirus (o in termini scientifici Covid-19), molti cittadini italiani residenti in Paesi esteri nei quali lavorano abitualmente (sia essi dipendenti, lavoratori autonomi, amministratori o dirigenti), hanno deciso di tornare temporaneamente in Italia allo scopo di prestare assistenza o congiungersi ai propri familiari. La maggior parte dei quali, laddove la mansione svolta lo consentiva, hanno continuato a lavorare dall\u2019Italia in smart working per il proprio datore di lavoro estero. Il presente articolo ha l\u2019obiettivo di analizzare i possibili impatti in termini di determinazione della residenza fiscale del cittadino italiano residente in un Paese estero trasferitosi temporaneamente in Italia causa emergenza da Coronavirus, alla luce della normativa interna e convenzionale.<\/em><\/h3>\n<!-- \/wp:post-content -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>In assenza ad oggi di una presa di posizione da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong> (presa di posizione che c\u2019\u00e8 stata da parte dell\u2019OCSE come si dir\u00e0 nel prosieguo), <strong>l\u2019analisi dei possibili impatti in termini di residenza fiscale<\/strong> <strong>del cittadino italiano residente in un Paese estero trasferitosi temporaneamente in Italia causa emergenza da Coronavirus<\/strong> deve essere condotta alla luce della <strong>normativa interna<\/strong>, <strong>dottrina<\/strong> e <strong>giurisprudenza<\/strong>. Residenza fiscale ai tempi del Coronavirus<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>La norma interna<\/strong> (Articolo 2 del TUIR) individua tre condizioni, tra loro alternative, al fine dell&#8217;individuazione della <strong>residenza fiscale italiana di una persona fisica<\/strong>:<\/p>\n<p>\u2022 sono iscritti nelle <strong>anagrafi comunali della popolazione residente<\/strong>; <br \/>\u2022 hanno<strong> il domicilio nel territorio dello Stato<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 43 comma 1 del codice civile; <br \/>\u2022 hanno <strong>la residenza nel territorio dello Stato<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 43 comma 2 del codice civile.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Essendo tali condizioni tra loro alternative, affinch\u00e9 una persona fisica sia considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, \u00e8 sufficiente la presenza di una sola di esse.<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Nell\u2019assunto che, in considerazione del caso oggetto di analisi, le prime due condizione non siano verificate (<a href=\"https:\/\/www.pietrocumpostu.com\/residenza-fiscale-delle-persone-fisiche-la-norma-interna\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">per un approfondimento sul concetto di residenza fiscale secondo la normativa interna vi invito a leggere l\u2019articolo a tal fine dedicato<\/a>), <strong>ci focalizziamo sulla sussistenza del requisito della residenza nel territorio dello Stato<\/strong> che viene definito dall\u2019articolo 43 comma 2 cod. civ.quale \u201c<em>luogo in cui la persona ha la dimora abituale<\/em>\u201d.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Secondo la dottrina prevalente<\/strong> il concetto di residenza <em>ex<\/em> articolo 43 comma 2 cod. civ. si fonda su due diversi elementi:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>\u2022 la permanenza in un determinato luogo (<strong>elemento oggettivo<\/strong>);\u00a0 <br \/>\u2022 l&#8217;intenzione di fissarvi stabilmente la propria dimora desumibile dalle abitudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali (<strong>elemento soggettivo<\/strong>).<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ne deriva, <em>a contrariis<\/em>, che <strong>il requisito della residenza ex Articolo 2 del TUIR non pu\u00f2 sussiste<\/strong> quando una persona fisica, come nel caso oggetto di analisi, si reca temporaneamente in Italia, per esempio per motivi lavorativi o per altra causa personale o familiare, salvo poi ritornare nel Paese estero in cui possiede o dispone di un\u2019abitazione permanente.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>In senso conforme si sono espresse anche la <strong>Cassazione 17.7.1967 n. 1812<\/strong>, <strong>Cassazione 1.12.2011 n. 25726<\/strong>, <strong>Cassazione 5.2.1985 n. 791<\/strong> e <strong>Cassazione 14.3.86 n. 1738<\/strong>. In particolare si segnala <strong>la Corte di Cassazione 14.3.86 n. 1738<\/strong> che ha evidenziato che \u201c<em>la residenza di una persona \u00e8 determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cio\u00e8 da un elemento obiettivo costituito dalla permanenza in tale luogo e dall&#8217;elemento soggettivo della intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni familiari e sociali; tale stabile permanenza sussiste anche allorch\u00e9 la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attivit\u00e0 fuori del comune dove \u00e8 residente, purch\u00e9 vi conservi l&#8217;abitazione, vi ritorni quando gli \u00e8 possibile e mantenga in esso il centro delle proprie relazioni familiari e sociali<\/em>\u201d.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Alla luce di quanto sopra, non si ritiene pertanto vi possano essere impatti in termini di Residenza fiscale ai tempi del Coronavirus<\/strong> per i cittadini italiani residenti in un Paese estero, nel quale lavorano abitualmente, che hanno deciso di tornare temporaneamente in Italia durante l\u2019emergenza sanitaria da Coronavirus.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Tuttavia, qualsiasi conclusione in merito al caso oggetto di analisi sarebbe prematura e incompleta se non coordinata con la normativa convenzionale ed in particolare con le recenti linee guida OCSE in materia di residenza fiscale delle persone fisiche in epoca di Coronavirus.<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Al fine di scongiurare che le limitazioni alla libert\u00e0 di movimento degli individui imposte dalla maggior parte dei Paesi durante l\u2019emergenza Coronavirus, producessero effetti sproporzionati sul piano fiscale, <strong>l\u2019OCSE <\/strong>ha pubblicato il documento \u201c<em>OECD Secretariat analysis of tax treaties and the impact of the COVID-19 crisis<\/em>\u201d.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le linee guida del documento \u201cOECD Secretariat analysis of tax treaties and the impact of the COVID-19 crisis\u201d si basano sul presupposto che <strong>l\u2019emergenza sanitaria da Coronavirus non \u00e8 idonea di per s\u00e9 a generare conseguenze rilevanti in tema di residenza fiscale<\/strong> in considerazione della situazione eccezionale e temporanea.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>In particolare, tale documento fornisce le linee guida in materia di residenza fiscale (oltre che in materia di stabile organizzazione personale e materiale) per le autorit\u00e0 fiscali declinate attraverso un\u2019analisi caso per caso. <strong>Tra i casi analizzati dell\u2019OCSE vi \u00e8 un caso assimilabile in toto a quello oggetto di analisi nel presente articolo<\/strong>.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Secondo l\u2019OCSE nel caso in cui una persona che lavora in un Paese in cui ha acquisito lo <em>status<\/em> di residente che ritorna temporaneamente nel Paese d\u2019origine a causa dell\u2019emergenza Coronavirus <strong>\u00e8 improbabile che la persona riacquisti lo <em>status<\/em> di residente nel Paese d\u2019origine per essersi ivi trasferito temporaneamente ed eccezionalmente<\/strong>.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dall&#8217;analisi della normativa interna e quella convenzionale <strong>si ritiene di poter escludere impatti in materia di residenza fiscale per tutti i cittadini italiani residenti in un altro Paese estero<\/strong> che hanno deciso di tornare temporaneamente in Italia allo scopo di prestare assistenza o congiungersi ai propri familiari durante l\u2019emergenza Coronavirus.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Desta<\/strong>, tuttavia, <strong>preoccupazione<\/strong>, in considerazione della mancata presa di posizione da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate, l\u2019eventualit\u00e0 di copiosi <strong>accertamenti fiscali in materia negli anni a venire<\/strong> quando auspicabilmente l\u2019economia italiano avr\u00e0 ripreso la sua naturale corsa e la lotta all\u2019evasione torner\u00e0 ad essere una priorit\u00e0 at any costs.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<div id=\"gtx-trans\" style=\"position: absolute; 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