{"id":1214,"date":"2022-01-05T09:05:30","date_gmt":"2022-01-05T08:05:30","guid":{"rendered":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/?p=1214"},"modified":"2022-01-05T09:05:30","modified_gmt":"2022-01-05T08:05:30","slug":"i-bonus-fiscali-per-gli-interventi-edilizi-2022-aggiornamento-al-ddl-di-bilancio-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/i-bonus-fiscali-per-gli-interventi-edilizi-2022-aggiornamento-al-ddl-di-bilancio-2022\/","title":{"rendered":"I Bonus fiscali per gli interventi edilizi 2022 \u2013 Aggiornamento alla Legge di Bilancio 2022"},"content":{"rendered":"<h2><em>Quali sono i bonus fiscali per gli interventi edilizi fruibili anche per l\u2019anno 2022? Nel prosieguo si analizzeranno i principali bonus fiscali relativi ad interventi edilizi, in aggiunta al SuperBonus 110%, che sono fruibili nel 2022.<\/em><\/h2>\n<h3><strong>1. Bonus facciate<\/strong><\/h3>\n<p><strong><em>Cos\u2019\u00e8?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 un\u2019 <strong>agevolazione fiscale<\/strong>, prevista dalla Legge di bilancio 2020 che si sostanzia in una <strong>detrazione<\/strong> dall\u2019imposta lorda (Irpef o Ires). Necessaria, ai fini dell\u2019agevolazione, risulta <strong>la zona<\/strong> in cui gli edifici si trovano; pi\u00f9 specificatamente, essi devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione, \u00e8 stata estesa dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178\/2020) <strong>anche<\/strong> alle spese sostenute nell\u2019anno 2021.<\/p>\n<p>Sono agevolabili gli investimenti in:<\/p>\n<ul>\n<li>Interventi finalizzati al <strong>recupero<\/strong> o <strong>restauro<\/strong> della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali;<\/li>\n<li>Interventi di sola <strong>pulitura<\/strong> o <strong>tinteggiatura<\/strong> esterna.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Misura dell\u2019agevolazione<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il <strong>credito d&#8217;imposta<\/strong>, che \u00e8 stato prorogato dalla <strong>Legge di Bilancio 2022<\/strong> per le spese sostenute nel <strong>2022,<\/strong> \u00e8 riconosciuto nella misura del <strong>60%<\/strong> senza previsione di un limite massimo di spesa n\u00e9 un limite massimo di detrazione.<\/p>\n<p>La detrazione va ripartita in <strong>10<\/strong> quote annuali costanti e di pari importo nell\u2019anno di sostenimento delle spese <strong>fino<\/strong> alla concorrenza dell\u2019imposta lorda.<\/p>\n<p>I contribuenti possono optare in luogo alla fruizione della detrazione per:<\/p>\n<ul>\n<li>La <strong>cessione del credito<\/strong>, corrispondente alla detrazione spettante;<\/li>\n<li>Un contributo di pari ammontare sotto forma di <strong>sconto sul corrispettivo<\/strong> dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si d\u00e0 evidenza del fatto che nel caso di scelta alternativa alla detrazione, \u00e8 necessaria <strong>la comunicazione all\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong> entro il 16 marzo dell\u2019anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.<\/p>\n<p><em><strong>Adempimenti conservativi<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Al fine di evitare eventuali contestazioni future, il contribuente \u00e8 tenuto alla <strong>conservazione<\/strong> di documenti sia di tipo <strong>tecnico<\/strong> che <strong>amministrativo.<\/strong><\/p>\n<p><em>Documentazione tecnica<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>\u00ab<strong>scheda descrittiva<\/strong>\u00bb dell\u2019intervento, firmata dal beneficiario e da un tecnico abilitato;<\/li>\n<li><strong>asseverazione,<\/strong> redatta da un tecnico abilitato;<\/li>\n<li>copia <strong>dell\u2019attestato<\/strong> di prestazione energetica;<\/li>\n<li>copia della <strong>relazione tecnica<\/strong>;<\/li>\n<li>schede tecniche dei <strong>materiali<\/strong> e <strong>componenti<\/strong> edilizi utilizzati.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Documentazione amministrativa<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>delibera assembleare<\/strong> di approvazione dell\u2019esecuzione dei lavori o la <strong>dichiarazione del proprietario<\/strong> di consenso ai lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore degli immobili;<\/li>\n<li>Le <strong>fatture<\/strong> relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito tramite bonifico;<br \/>\nRicevute dei bonifici (bancari o postali) recanti la causale del versamento, con indicazione della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;<\/li>\n<li>Stampa della e-mail inviata <strong>dall\u2019ENEA<\/strong> contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione \u00e8 stata trasmessa.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Altre info<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u00c8 opportuno segnalare che recentemente l\u2019Agenzia delle Entrate, con la risposta ad <strong>istanza d\u2019interpello 838 del 21.12.202<\/strong>1, ha affermato che anche un <strong>parziale<\/strong> intervento che miri a risolvere un problema localizzato su una <strong>porzione<\/strong> della facciata pu\u00f2 essere ammesso al Bonus Facciate.<\/p>\n<h3><strong>2. Sisma Bonus<\/strong><\/h3>\n<p><em><strong>Cos\u2019\u00e8?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il <strong>Sisma Bonus<\/strong>, che \u00e8 stato prorogato dalla <strong>Legge di Bilancio 2022<\/strong> per le spese sostenute fino al <strong>31.12.2024<\/strong>, permette di portare in detrazione<strong> spese sostenute per realizzare interventi antisismici<\/strong>, con particolare riguardo all\u2019esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.<\/p>\n<p>Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle <strong>zone sismiche ad alta pericolosit\u00e0<\/strong> (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all\u2019ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.<\/p>\n<p>A seconda del risultato ottenuto con l\u2019esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l\u2019immobile e della tipologia dell\u2019edifici, sono concesse <strong>detrazioni<\/strong> differenti.<\/p>\n<p>Per le spese sostenute quindi fino al 31.12.2024, la <strong>percentuale di detrazione<\/strong> pu\u00f2 arrivare fino all\u2019<strong>85%<\/strong> e deve essere ripartita in <strong>5<\/strong> quote annuali di pari importo.<\/p>\n<p><em><strong>Misura dell\u2019agevolazione<\/strong><\/em><\/p>\n<p>La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di <strong>96.000 euro<\/strong> per unit\u00e0 immobiliare (e le sue pertinenze) per ciascun anno e deve essere ripartita in <strong>5<\/strong> quote annuali di pari importo.<\/p>\n<p>Le <strong>detrazioni<\/strong> che possono essere concesse sulla base del sisma bonus possono avere diverse aliquote ed in particolare si prevede:<\/p>\n<ul>\n<li>Una <strong>detrazione del 50% <\/strong>delle spese sostenute su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unit\u00e0 immobiliare per ciascun anno da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, nell\u2019anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi;<\/li>\n<li>Una <strong>detrazione del 70%<\/strong> delle spese sostenute quando dalla realizzazione degli interventi deriva una <strong>riduzione<\/strong> del rischio sismico, che determini il passaggio ad <strong>una<\/strong> classe di rischio inferiore;<\/li>\n<li>Una <strong>detrazione dell\u201980%<\/strong> delle spese sostenute quando dalla realizzazione degli interventi deriva una <strong>riduzione<\/strong> del rischio sismico, che determini il passaggio a <strong>due<\/strong> classi di rischio inferiori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con l\u2019entrata in vigore del decreto legge n. 34\/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche \u00e8 stata prevista la <strong>possibilit\u00e0<\/strong> di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di <strong>sconto sul corrispettivo dovuto<\/strong>, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.<\/p>\n<p>A quest\u2019ultimo verr\u00e0 rimborsato sotto forma di <strong>credito d\u2019imposta<\/strong> da utilizzare esclusivamente in compensazione in <strong>5<\/strong> quote annuali di pari importo.<\/p>\n<p>Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facolt\u00e0 di cedere <strong>il credito d\u2019imposta<\/strong> ai suoi fornitori di <strong>beni<\/strong> e <strong>servizi.<\/strong> Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.<\/p>\n<p><strong>Non<\/strong> \u00e8 possibile, tuttavia, cedere il credito a istituti di credito e ad intermediari finanziari.<\/p>\n<p><em><strong>Altre info<\/strong><\/em><\/p>\n<p>La <strong>proroga<\/strong> intervenuta in seguito alla Legge di Bilancio 2022 riguarda <b>tutte<\/b> le tipologie di detrazioni per interventi ed anche del c.d. \u00ab<b><i>Sisma-Bonus acquisti<\/i><\/b>\u00bb spettante agli acquirenti degli immobili di cui all\u2019art. 16 comma 1 <i>septies<\/i> del D.L. 163\/2013:\u00a0<i>\u00abmediante <\/i><b><i>demolizione e ricostruzione<\/i><\/b><i> di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, (\u2026), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, <\/i><b><i>entro trenta mesi <\/i><\/b><i>dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva <\/i><b><i>alienazione<\/i><\/b><i> dell&#8217;immobile\u00bb<\/i><\/p>\n<h3><strong>3. Ecobonus<\/strong><\/h3>\n<p><em><strong>Cos\u2019\u00e8?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>L\u2019agevolazione, che \u00e8 stata <b>prorogata<\/b> dalla Legge di Bilancio 2022 per le <b>spese sostenute <\/b>fino al <b>31.12.2024<\/b>, consiste nel riconoscimento di <b>detrazioni d\u2019imposta nella misura del 65% delle spese sostenute<\/b>, da ripartire in <strong>10<\/strong> rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi previsti.<\/p>\n<p>In ogni caso, come tutte <strong>le detrazioni d\u2019imposta<\/strong>, l\u2019agevolazione \u00e8 ammessa entro il limite che trova capienza nell\u2019imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente <strong>non<\/strong> pu\u00f2 essere chiesta a rimborso.<\/p>\n<p><em><strong>Interventi agevolabili<\/strong><\/em><\/p>\n<p>In particolare, gli investimenti agevolabili sono:<\/p>\n<ul>\n<li>La <strong>riduzione<\/strong> del fabbisogno energetico per il riscaldamento;<\/li>\n<li>Il <strong>miglioramento<\/strong> termico dell\u2019edificio (coibentazioni &#8211; pavimenti &#8211; finestre, comprensive di infissi);<\/li>\n<li>L\u2019installazione di <strong>pannelli solari<\/strong>;<\/li>\n<li>La sostituzione degli <strong>impianti di climatizzazione invernale<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Misura dell\u2019agevolazione e detrazione massima<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Le detrazioni da ripartire in <strong>10 rate annuali<\/strong> di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>65%<\/strong> delle spese sostenute per interventi sulle singole unit\u00e0 immobiliari;<\/li>\n<li><strong>50%<\/strong> delle spese sostenute per taluni interventi come ad es. l\u2019acquista e messa in opera di finestre comprensive di infissi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sono previsti dei <strong>limiti<\/strong> massimi alla detrazione ed in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>100.000 euro<\/strong> per riqualificazione energetica di edifici esistenti;<\/li>\n<li><strong>60.000 euro<\/strong> su involucro di edifici esistenti (pareti, finestre, tetti e pavimentazione).<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Adempimenti conservativi<\/strong><\/em><\/p>\n<p>\u00c8 necessario conservare ed esibire all\u2019Amministrazione Finanziaria, qualora ne faccia richiesta, la <strong>documentazione<\/strong> relativa agli interventi effettuati.<\/p>\n<p>In particolare necessita di essere conservato:<\/p>\n<ul>\n<li>Il <strong>certificato di asseverazione<\/strong>;<\/li>\n<li>La <strong>ricevuta<\/strong> di invio online o della raccomandata inviata all\u2019ENEA;<\/li>\n<li>Le <strong>fatture<\/strong> o le <strong>ricevute fiscali<\/strong> comprovanti le spese effettuate.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>4. Bonus Hotel<\/strong><\/h3>\n<p><em><strong>Cos\u2019\u00e8?<\/strong><\/em><\/p>\n<p>La <strong>legge n. 233\/2021<\/strong> di conversione del <b>decreto<\/b> <b>PNNR <\/b>prevede un <b>credito di imposta <\/b>nonch\u00e9 un <b>contributo a fondo perduto <\/b>su spese ammissibili sostenute, <b>fino al 31.12.2024<\/b>, a favore di:<\/p>\n<ul>\n<li>Imprese <strong>alberghiere;<\/strong><\/li>\n<li>Strutture che svolgono attivit\u00e0 <strong>agrituristica;<\/strong><\/li>\n<li>Strutture <strong>ricettive<\/strong> all&#8217;aria aperta;<\/li>\n<li>Imprese del comparto <strong>turistico, ricreativo, fieristico<\/strong> e <strong>congressuale,<\/strong> ivi compresi gli<strong> stabilimenti balneari<\/strong>, i <strong>complessi termali<\/strong>, i <strong>porti turistici<\/strong>, i <strong>parchi tematici<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Misura dell\u2019agevolazione<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il <b>credito di imposta <\/b>\u00e8 previsto nella misura dell\u2019<b>80% del costo<\/b>.<\/p>\n<p>Si comunica, inoltre, che tali <strong>incentivi<\/strong> non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi.<\/p>\n<p><em><strong>Interventi agevolabili<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il credito d&#8217;imposta \u00e8 previsto in riferimento agli interventi sulle strutture ricettive che attengono a:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L\u2019efficientamento<\/strong> energetico riqualificazione antisismica;<\/li>\n<li><strong>L\u2019eliminazione<\/strong> delle barriere architettoniche;<\/li>\n<li><strong>Manutenzione<\/strong> straordinaria, <strong>restauro<\/strong> o <strong>risanamento<\/strong> conservativo e <strong>ristrutturazione<\/strong> edilizia;<\/li>\n<li><strong>Piscine<\/strong> e <strong>attrezzature termali<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Digitalizzazione.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>Fruizione dell\u2019agevolazione<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Al fine di fruire del credito d\u2019imposta dovr\u00e0 essere presentata, ai fini dell\u2019ottenimento degli stessi, un\u2019apposita <b>domanda in via telematica <\/b>e saranno erogati annualmente fino a esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualit\u00e0, secondo l\u2019ordine cronologico delle domande. Le <b>modalit\u00e0<\/b> per accedere alle agevolazioni saranno previste in un <b>secondo momento <\/b>tramite un <b>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico<\/b>.<\/p>\n<p>Il <b>credito d\u2019imposta<\/b> deve essere utilizzato in compensazione e ripartito in <b>quote costanti<\/b> per periodo d\u2019imposta a decorrere dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed <b>entro i tre periodi d\u2019imposta successivi<\/b>. Lo stesso, inoltre, pu\u00f2 essere <b>ceduto<\/b>, in tutto o in parte, e <b>non<\/b> concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione.<\/p>\n<h3><strong>5. Contributo a fondo perduto Hotel<\/strong><\/h3>\n<p>La <strong>legge n. 233\/2021<\/strong>\u00a0 prevede, inoltre, per gli stessi interventi e destinatari del credito d\u2019imposta di cui sopra, anche la possibilit\u00e0 di richiedere un c<strong>ontributo a fondo perduto<\/strong> per un importo massimo pari a <strong>40.000 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale contributo risulterebbe essere cumulabile al credito d\u2019imposta. Inoltre, pu\u00f2 essere aumentato fino a ulteriori:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>30.000 euro<\/strong>, qualora l\u2019intervento preveda una quota di spese per la <strong>digitalizzazione<\/strong> e <strong>l\u2019innovazione<\/strong> delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell\u2019importo totale dell\u2019intervento;<\/li>\n<li><strong>20.000 euro<\/strong>, qualora l\u2019impresa o la societ\u00e0 abbia i requisiti previsti dall\u2019articolo 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l\u2019<strong>imprenditoria femminile<\/strong>, per le societ\u00e0 cooperative e le societ\u00e0 di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da <strong>giovani,<\/strong> le societ\u00e0 di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani. Ci\u00f2 vale anche per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. \u00c8 bene precisare che per giovani si intendono le persone con et\u00e0 compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;<\/li>\n<li><strong>10.000 euro<\/strong>, per le imprese la cui sede operativa \u00e8 ubicata nei territori delle regioni <strong>Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna<\/strong> e <strong>Sicilia.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>contributo<\/strong> a fondo perduto e il <strong>credito d\u2019imposta<\/strong> sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, <strong>incluso<\/strong> il servizio di progettazione.<\/p>\n<p><em><strong>Interventi agevolabili<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Gli interventi agevolabili sono gli stessi del Bonus Hotel.<\/p>\n<p><em><strong>Fruizione dell\u2019agevolazione<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Al fine di fruire del contributo, al pari del credito d&#8217;imposta relativo al Bonus Hotel, dovr\u00e0 essere presentata, ai fini dell\u2019ottenimento degli stessi, un\u2019apposita <b>domanda in via telematica <\/b>e saranno erogati annualmente fino a esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualit\u00e0, secondo l\u2019ordine cronologico delle domande. Le <b>modalit\u00e0<\/b> per accedere alle agevolazioni saranno previste in un <b>secondo momento <\/b>tramite un <b>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico<\/b>.<\/p>\n<p>Il <b>contributo a fondo perduto<\/b>, invece, sar\u00e0 erogato in un\u2019<b>unica soluzione<\/b> a conclusione dell\u2019intervento. Resta per\u00f2 salva la facolt\u00e0 di ottenere, a fronte di una domanda preventiva, un\u2019anticipazione, per un <b>importo massimo pari al 30%<\/b>; a\u00a0 tal proposito occorre presentare <b>idonea garanzia fideiussoria<\/b> rilasciata da imprese bancarie o assicurative, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell\u2019amministrazione.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel presente articolo analizzeremo i principali bonus fiscali che risultano, sulla base dell\u2019ultimo Disegno di Legge di Bilancio 2020, valevoli anche per il 2022<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":1218,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[220,230],"tags":[378,379,380,381,333],"class_list":["post-1214","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fiscalita-delle-persone-fisiche","category-fiscalita-delle-societa","tag-bonusedilizi","tag-bonusfacciate","tag-bonusfiscali","tag-ecobonus","tag-superbonus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1214\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1218"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pietrocumpostu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}