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Le transazioni di natura commerciale e finanziaria tra una o più società italiane e le società controllate, controllanti, sorelle o stabili organizzazioni non residenti devono essere effettuate agli stessi prezzi che sarebbero stati pattuiti con soggetti indipendenti terzi al gruppo per analoghe transazioni (cd. condizioni di libera concorrenza).

Cos’è il Transfer Pricing?

La disciplina dei Prezzi di Trasferimento interna (in inglese Transfer pricing) è contenuta nell’art. 110, 7° comma del TUIR, il quale dispone che “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito”.

Rinviando a successivi articoli la disamina dei metodi per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza e dei regimi premiali riconosciuti dal legislatore tributario (disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e irrilevanza penale del reato di infedele dichiarazione in caso di accertamento fiscale in materia di Transfer Pricing), alle società che, ricorrendone i presupposti, predispongono la documentazione dei Prezzi di Trasferimento, ci occupiamo oggi della normativa interna dei Prezzi di Trasferimento.

Quando si applica la disciplina del Transfer Pricing?

La disciplina dei Prezzi di Trasferimento (Transfer Pricing) si applica a tutte le operazioni tra una o più società italiane con società non residenti che direttamente o indirettamente:

  • controllano l’impresa italiana (società controllante)
  • sono controllate dall’impresa italiana (società controllate); o
  • sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa italiana (società sorelle).

Tutte le operazioni di natura commerciale (cessione/acquisto di beni o servizi) e/o di natura finanziaria (finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, fideiussioni) tra una società italiana e le suddette società non residenti sono soggette alla disciplina dei Prezzi di Trasferimento.

La disciplina dei Prezzi di Trasferimento non si applica alle operazioni che intercorrono tra società residenti o localizzate nel territorio dello Stato come definitivamente chiarito dell’art. 5 co. 2 del DLgs. 147/2015.

La disciplina dei Prezzi di Trasferimento ha importanti implicazioni operative (motivo per il quale è spesso odiata dagli imprenditori) ogni qual volta la società italiana ha operazioni commerciali e finanziarie con una società del gruppo non residente in Italia. Ciò in quanto richiede una puntuale valutazione preventiva dei prezzi applicati con le società estere del gruppo in sede di prima strutturazione della transazione (il caso più comune è la strutturazione delle transazioni con le società neocostituite per sviluppare un nuovo mercato estero) nonché un costante monitoraggio anno per anno dell’adeguatezza dei prezzi applicati con le stesse al fine di scongiurare accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (sempre più comuni) in materia di Prezzi di Trasferimento.

Vi invito a leggere i successivi due articoli sui principali metodi per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza e sui regime premiali, in termini di disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e irrilevanza penale delle contestazioni in materia di prezzi di trasferimento, riconosciuti alle società che predispongono la documentazione dei prezzi di trasferimento (cd. Transfer Pricing Documentation) e ne dichiarano il possesso nella dichiarazione dei redditi.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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