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Dopo esserci occupati della normativa interna della disciplina dei Prezzi di Trasferimento e delle sue implicazioni operative, oggi ci occupiamo dei regimi premiali riconosciuti dal legislatore tributario alle società che, ricorrendone i presupposti, predispongono adeguata documentazione dei Prezzi di Trasferimento (cd. Transfer Pricing Documentation): la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e l’irrilevanza penale del reato di infedele dichiarazione.

La disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (cd. Penalty Protection)

All’art. 26 del DL 31.5.2010 n. 78 il legislatore tributario riconosce la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, in caso di accertamento fiscale in materia di Transfer Pricing, alle società che predispongono idonea documentazione dei Prezzi di Trasferimento (cd. Transfer Pricing Documentation) e ne dichiarano il possesso nella dichiarazione dei redditi.

Con la pubblicazione del nuovo Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020, che sostituisce integralmente quello del 29 settembre 2010, la Documentazione dei Prezzi di Trasferimento è costituita dal “Masterfile” e dalla documentazione nazionale (“Country file”) indipendentemente dal ruolo ricoperto dalla società italiana nell’organigramma societario del gruppo.

L’obiettivo della Documentazione dei Prezzi di Trasferimento è di fornire una descrizione e valutazione delle operazioni infragruppo (operazioni intercompany) idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni tra la società italiana e una o più società controllata estera.

La predisposizione in sé della Documentazione dei Prezzi di Trasferimento non garantisce la disapplicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele (cd. Penalty Protection) in caso di accertamento fiscale in materia di Prezzi di Trasferimento con società estere controllate. La Documentazione dei Prezzi di Trasferimento per garantire la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione deve essere, infatti, ritenuta “idonea” dall’Agenzia delle Entrate.

Il concetto di “idoneità”, come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, non va ricondotto al mero rispetto formale delle indicazioni previste dal Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 (forma e contenuto della Documentazione dei Prezzi di Trasferimento) quanto alla potenzialità di fornire all’Amministrazione finanziaria, dalla lettura della documentazione predisposta, i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa e approfondita analisi della politica dei prezzi di trasferimento applicata (cd Transfer Pricing policy). Inoltre, la Documentazione dei Prezzi di Trasferimento non deve presentare omissioni o inesattezze parziali suscettibili di compromettere l’analisi dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di ottenere la Penalty Protection è inoltre necessario dichiararne il possesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, apponendo il flag nel rigo RS106 del modello Redditi Società di Capitali.

L’irrilevanza penale del reato di infedele dichiarazione

La predisposizione di idonea documentazione dei Prezzi di Trasferimento garantisce, inoltre, l’irrilevanza penale in capo ad amministratori e soci delle contestazioni in materia di prezzi di trasferimento.

L’articolo 4 del D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione infedele“ prevede che gli amministratori ed in taluni casi anche i soci non amministratori che commettono il reato penale-tributario dell’infedele dichiarazione sono puniti con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Tuttavia, il Legislatore prevede al comma 1-bis dello stesso articolo che non assumano rilevanza penale le c.d. “valutazioni estimative” a condizione che nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali vengano descritti i criteri di determinazione.

Poichè secondo dottrina e la recente giurisprudenza, tra le c.d. “valutazioni estimative” rientrano i Prezzi di Trasferimento e tra la “documentazione rilevante ai fini fiscali” rientra la Documentazione dei Prezzi di Trasferimento, le contestazioni fiscali aventi ad oggetto l’adeguatezza dei Prezzi di Trasferimento applicati nelle operazioni infragruppo non assumono rilevanza penale a condizione che la società abbiamo predisposto e ne abbia indicato in dichiarazione la disponibilità di idonea Documentazione dei Prezzi di Trasferimento, nella quale sono descritti i criteri che sono alla base delle politiche relative ai prezzi di trasferimento infragruppo applicati.

La predisposizione di idonea Documentazione dei Prezzi di Trasferimento, pertanto, garantisce sia la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (Penalty Protection) sia l’irrilevanza penale in capo ad amministratori e soci nell’eventualità di una contestazione in materia di Prezzi di Trasferimento.

L’idoneità della Documentazione dei Prezzi di Trasferimento come detto in precedenza non è scontata e garantita senza condizioni (la recente giurisprudenza lo conferma), pertanto è importante predisporre, con l’ausilio dei vostri consulenti, la Documentazione dei Prezzi di Trasferimento (Master file e Country file), formalmente e sostanzialmente conforme al Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020, e che fornisca all’Agenzia delle Entrate, in caso di accertamento, i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa e approfondita analisi della politica dei prezzi di trasferimento applicata.

 
Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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