Le società italiane che vogliono sviluppare un mercato estero per delocalizzare in tutto o in parte la produzione o occuparsi in prima persona dell’attività di distribuzione in un mercato precedente presidiato mediante agenti terzi, possono operare nel Paese estero attraverso una società controllata a tal fine costituita o oggetto di acquisizione (cd. subsidiary) o una stabile organizzazione (cd. branch).
Come posso strutturare un nuovo business estero?
Dalla scelta della struttura del business estero (società controllata o stabile organizzazione) conseguono rilevanti differenze in termini di modalità di tassazione dei redditi prodotti.
La società controllata estera è un’entità del tutto distinta e separata dalla società madre italiana ed è dotata di completa autonomia giuridica. La società controllata é inoltre soggetta al diritto dello Stato estero.
La stabile organizzazione è invece una sede secondaria all’estero della società madre italiana ed è priva, pertanto, di autonomia giuridica.
L’art. 162 del TUIR, mutuando la definizione dell’art. 5 del modello OCSE, definisce la stabile organizzazione come “una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”. Si tratta, dunque, del braccio operativo e, in certa misura, amministrativo della società madre italiana nel territorio estero.
Quali sono gli aspetti fiscali da tenere in considerazione?
La scelta tra la costituzione di una società controllata estera o di una stabile organizzazione ha rilevanti riflessi dal punto di vista fiscale.
Mentre i redditi prodotti dalla società controllata estera sono assoggettati a tassazione solo nello Stato estero, i redditi prodotti dalla stabile organizzazione sono assoggettati a tassazione sia nello Stato estero che in Italia salvo il riconoscimento, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero allo scopo di ridurre la doppia imposizione.
In alternativa alla doppia imposizione (seppur parziale), l’art. 168-ter del TUIR, rubricato “Esenzione degli utili e della perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti” disciplina l’istituto della branch exemption il quale prevede, su opzione ed in deroga al metodo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’esenzione dalla tassazione nel Paese di residenza della società madre (Italia) degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
Le società controllate estere inoltre, a differenza delle stabili organizzazioni sono soggette, ai fini della residenza fiscale, alla disciplina della esterovestizione di cui all’art. 73 del TUIR.
Ai fini della disciplina del Transfer Pricing, invece, la scelta tra società controllata o stabile organizzazione é neutra. In entrati i casi, infatti, le transazioni con la società madre italiana, sia esse di natura commerciale o finanziaria, dovranno essere compliant alla disciplina del Transfer Pricing.
La forma di ingresso in un Paese estero (società controllata o stabile organizzazione) porta con sé rilevanti conseguenze di natura fiscale, si consiglia pertanto di valutare attentamente caso per caso la più efficiente struttura per portare all’estero le eccellenze italiane.