Dopo aver approfondito in precedenti articoli il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la normativa interna, le convenzione contro le doppie imposizioni e la prassi amministrativa, nel presente articolo ci occuperemo della residenza fiscale delle società.
Quando una società viene considerata residente fiscalmente in Italia?
La norma cardine dell’ordinamento tributario italiano in materia di residenza fiscale delle società di capitali è l’art. 73 del TUIR che individua i criteri di collegamento al sussistere dei quali una società viene considerata residente in Italia.
In particolare, l’art. 73 del TUIR prevede che sono residenti fiscalmente in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia:
- la sede legale come risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto della società; o
- l’oggetto principale: il luogo dove sono concentrati i principali interessi economici ed è svolta l’attività della società; o
- la sede dell’amministrazione: la sede dove sono assunte le decisioni societarie e quindi dove si forma effettivamente la volontà sociale.
Se sussiste anche uno solo dei suddetti criteri la società (anche se di diritto estero) viene considerata residente fiscalmente in Italia.
I suddetti criteri, verificati i quali la residenza fiscale di una società viene incardinata in Italia, verranno analizzati più nello specifico di seguito.
La sede legale
La sede legale è un criterio prettamente di natura formale. La sede legale valevole ai fini della residenza fiscali delle società è quella risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto.
L’oggetto principale
L’oggetto principale di una società si identifica con il luogo dove l’attività della società viene in concreto esercitata al fine di raggiungere gli scopi sociali.
Sarà, pertanto, individuare a tal fine:
- il territorio in cui la società svolge la sua principale attività commerciale e industriale;
- il luogo in cui la società ha effettuato i propri investimenti;
- il luogo in cui sono localizzati gli uffici ove si svolgono le funzioni amministrative e contabili.
La sede dell’amministrazione
La sede dell’amministrazione rappresenta, invece, un criterio sostanziale che secondo dottrina e giurisprudenza coincide con il luogo della sede effettiva della società ossia “il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee. Si tratta del luogo deputato e stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso delle attività dell’ente” (Cass., sent. 7 febbraio 2013 n. 2869).
Si badi bene che il luogo in cui è stabilita effettivamente la sede dell’amministrazione ricopre un ruolo di primaria importanza nel caso in cui un soggetto persona fisica italiano detenga una partecipazione (in casi estremi anche non di controllo) in una società estera.
Ciò in quanto, partendo dal presupposto che, in tal caso, la sede legale e l’oggetto principale sarà verosimilmente nello Stato estero, qualora nel concreto le attività amministrative e di direzione della società venissero svolte in Italia (dal soggetto italiano), la società estera potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia dall’Agenzia delle Entrate con conseguente assoggettamento a tassazione in Italia dei redditi prodotti all’estero dalla società estera (senza neanche il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero) e applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione (min 120% e max 240% della maggiore imposta).
Al verificarsi delle condizioni di cui sopra si parla di residenza estera fittizia, da non confondere con l’esterovestizione propria, di cui all’Articolo 73 del TUIR, commi da 5-bis a 5-ter, che sarà oggetto di un successivo articolo.