Tra le norme previste nel nostro ordinamento tributario volte a contrastare il trasferimento di reddito imponibile dall’Italia verso Paesi a bassa fiscalità o a fiscalità assente (cd. norme anti-elusione), vi è la norma relativa alle società controllate estere (Controlled Foreign Companies o “CFC”).
Che cosa si intende per CFC (Controlled Foreign Companies)?
In base a tale norma, verificate determinate condizioni, i redditi realizzati dalle controllate estere, vengono assoggettati a tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante residente in Italia, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.
Ai sensi dell’art.167, comma 2, del TUIR, nella versione ad oggi vigente post recepimento della Direttiva 2016/1164/UE (cd. Direttiva ATAD), la disciplina delle CFC si applica se la società residente in Italia:
- controlla, direttamente o indirettamente, la società o l’ente estero, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile; oppure
- oltre il 50% della partecipazione agli utili sia detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dello stesso 2359 Codice Civile, o tramite società fiduciaria o interposta.
In aderenza a quanto previsto in ambito internazionale, la nuova formulazione dell’art. 167, comma 4 del TUIR, prevede un unico regime CFC per i soggetti esteri controllati (in Stati UE/SEE o in Stati Extra-UE), al ricorrere di due requisiti:
- siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia; e
- oltre 1/3 dei proventi da essi realizzati è rappresentato da cd. passive income.
Rispetto alle versione precedente (in vigore fino al periodo d’imposta 2018) è stata, pertanto, abbandonata la bipartizione tra il regime delle c.d. CFC black list e il regime delle c.d. CFC white list.
Primo requisito della CFC (Controlled Foreign Companies)
In merito alla prima condizione, occorre effettuare un confronto tra tax rate “effettivo” estero e tax rate “virtuale” interno. In pratica, il raffronto riguarda l’IRES (e sue eventuali addizionali) e non anche l’IRAP, dovendo essere raffrontata la tassazione effettivamente scontata all’estero con quella che sarebbe stata dovuta in Italia sull’utile prodotto dalla controllata in base all’applicazione delle disposizioni fiscali interne.
Secondo requisito della CFC (Controlled Foreign Companies)
Quanto alla seconda condizione, ulteriormente necessaria ai fini della applicazione della CFC, la norma espressamente richiama i seguenti redditi rientranti tra i “passive income”:
- interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- leasing finanziario;
- attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo.
Con riguardo ai redditi di cui al punto 6 è da ritenersi che gli stessi rilevino solo se derivano da operazioni infragruppo, ossia se l’acquisto o la cessione del bene avviene all’interno del gruppo, mentre non rilevano le operazioni effettuate con terzi. È inoltre da ritenersi che per valore economico aggiunto scarso o nullo si intenda quello apportato dal soggetto controllato non residente con la sua attività economica (ossia sia un mero passaggio di beni o servizi con mark up).
Infine, per l’individuazione delle attività con valore economico aggiunto scarso o nullo la disposizione rinvia al D.M. 14.05.2018, che contiene le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, TUIR in materia di Prezzi di Trasferimento (Transfer Pricing).
Quali sono gli effetti fiscali in caso di applicazione della disciplina della CFC (Controlled Foreign Companies)?
Al ricorrere delle suindicate condizioni, dunque, gli utili prodotti dalla controllata estera, saranno attribuiti per trasparenza al socio residente, in proporzione alla quota di partecipazione, ed assoggettati a tassazione separata in Italia, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.
Si rimanda all’articolo successivo la trattazione delle condizioni e delle modalità per la disapplicazione della disciplina delle CFC laddove, pur essendo verificate entrambe le condizioni previste dall’art. 167, comma 4 del TUIR, lo scopo della detenzione della partecipata all’estero è da rinvenirsi in opportunità di business, e non al trasferimento di reddito imponibile dall’Italia verso Paesi a bassa fiscalità o a fiscalità assente che la norma in oggetto vuole contrastare.