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Dopo aver trattato nell’articolo precedente la disciplina italiana della norma anti-elusione delle società controllate estere (Controlled Foreign Companies o  “CFC”), ci occupiamo oggi delle condizioni e delle modalità con le quali è possibile disapplicare la disciplina delle CFC laddove, pur essendo verificate entrambe le condizioni previste dall’art. 167, comma 4 del TUIR, lo scopo della detenzione della partecipata all’estero non di trasferire reddito imponibile dall’Italia verso Paesi a bassa fiscalità o a fiscalità assente.

Si ricorda che, l’art. 167, comma 4, del TUIR, nella versione ad oggi vigente, prevede un unico regime CFC per i soggetti esteri controllati, al ricorrere di entrambi i suddetti requisiti:

  • siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia; e
  • oltre 1/3 dei proventi da essi realizzati è rappresentato da cd. passive income.

La disapplicazione della discilina delle CFC (Controlled Foreign Companies)

L’art. 167, comma 5, TUIR prevede che le disposizioni CFC non si applichino se il soggetto residente dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (cd. esimente  CFC).

A differenza della disciplina vigente fino al 2018, la norma fa riferimento allo svolgimento di un’attività economica effettiva e non ad un’attività industriale o commerciale. Inoltre, per la dimostrazione dell’esimente non viene più richiesta la prova del c.d. “radicamento”.

Ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, il soggetto residente dovrà, pertanto, dimostrare che il soggetto controllato possiede una struttura idonea allo svolgimento dell’attività economica e che tale struttura sia coerente con la stessa attività svolta.

Al riguardo, ai fini della dimostrazione dello svolgimento di un’effettiva attività economica, risultano ancora valide le indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2010 n. 51/E nonché nella successiva Circolare del 26 maggio 2011 n. 23/E quali ad esempio:

  • atto costitutivo o statuto della partecipata estera dai quali possano ricavarsi notizie utili circa l’attività svolta nello Stato o nel territorio estero;
  • prospetto illustrativo dell’attività esercitata supportato da idonea documentazione;
  • descrizione della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della partecipata;
  • contratti di locazione o acquisto degli immobili o dei terreni adibiti a sede degli uffici e dell’attività, evidenziandone le relative dimensioni e attrezzature.

Quanto sopra potrà essere dimostrato anche tramite interpello preventivo (che non risulta quindi obbligatorio).

Qualora, invece, non venga presentato interpello o nel caso in cui l’Amministrazione fiscale abbia rilasciato parere negativo alla disapplicazione della disciplina in esame, il socio residente avrà l’obbligo di dichiarare nel proprio Modello Redditi SC (Quadro FC) la detenzione della partecipazione nel soggetto controllato estero, che soddisfi entrambe le condizioni previste per l’applicazione della norma CFC, per la quale ha optato per la non applicare il regime CFC.

Quali sono le sanzioni in caso di omessa o incompleta indicazione della detenzione di partecipazioni CFC?

Nel caso di omessa o incompleta indicazione della detenzione di partecipazioni CFC nella dichiarazione dei redditi, viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero nel periodo d’imposta, con un minimo di euro 1.000 ed un massimo di euro 50.000. Per espressa previsione normativa la sanzione minima (euro 1.000) si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo (ossia una perdita).

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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