Skip to main content

La Legge di Bilancio e specificatamente il comma 96 dell’art. 1 della stessa, ha introdotto un nuovo comma 1-bis all’art. 23 del TUIR, comportando un ampliamento dei criteri di territorialità.

Più specificatamente, l’intervento normativo ha previsto che i capital gain realizzati a seguito della cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in società o enti non residenti, saranno tassati in Italia a condizione che il valore di tali partecipazioni derivi per più del 50% da beni immobili situati in Italia.

In realtà, allo stato attuale, la disposizione in oggetto sarà applicata solamente quando le plusvalenze sono realizzate da soggetti residenti in Stati che non hanno stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia ovvero che hanno stipulato una Convenzione che già contiene una disposizione in linea con l’art. 13, paragrafo 4 del Modello di Convenzione OCSE e che prevede, pertanto, la potestà impositiva nello Stato in cui si trovino gli immobili.

A contrariis, non ci sono novità se i Paesi interessati hanno stipulato una Convezione che prevede la potestà impositiva nel Paese del residente, in quanto la norma interna sarà applicata solo se più favorevole sulla norma Convenzionale.

L’inoperatività della norma, tuttavia, non è destinata a protrarsi nel tempo.

Infatti, l’art. 15 del progetto BEPS, riproduce il contenuto del sopracitato art. 13 paragrafo 4 della Convenzione e, pertanto, quando il progetto sarà ratificato dall’Italia, la potestà impositiva nel caso in oggetto sarà nel territorio dello Stato.

Anche in questo caso, tuttavia, l’applicazione di tale disposizione non sarà automatica essendo subordinata ad una specifica opzione che deve essere esercitata congiuntamente da entrambi gli Stati contraenti.

Ritornando alla novella, come sopra specificato, la condicio sine qua non è che il patrimonio sia rappresentato prevalentemente da immobili situati in Italia.

Può facilmente intuirsi come l’accertamento di tale criterio non sarà agevole per due ordini di ragioni:

  • si tratta di presupposto impositivo dinamico, basato sul riscontro di un valore superiore al 50% che deve sussistere non interrottamente ma nel corso di uno qualsiasi dei 365 giorni – testing period – antecedenti la cessione;
  • si deve accertate il valore e, non essendoci ancora indicazioni in merito, è controverso se si debba prendere in considerazione il costo storico (al netto delle eventuali rivalutazioni) o il valore reale corrente dei beni immobili.

Si ringrazia il Dottor Alessandro Pace per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.

 

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

Invia un commento