Allineandosi a quanto già previsto in altri ordinamenti e con l’intento specifico attrarre investimenti esteri – soprattutto in ambito private equity e investment banking il comma 255 dell’art. 1 della legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023), ha apportato delle modifiche all’art. 162 del TUIR, in materia di stabile organizzazione introducendo la cd. investment management exemption.
Andando nello specifico, è stata introdotta un’eccezione alla tradizionale nozione di permanent establishment domestica.
Alla luce di questa importante novità, viene escluso che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di veicoli non residenti possano assumere lo status di stabile organizzazione dei veicoli stessi.
La novità normativa, tuttavia, è applicabile solo al verificarsi di determinate condizioni tra cui:
- il veicolo d’investimento deve essere residente o localizzato in uno Stato appartenente alla white list secondo quanto disposto dal Decreto ministeriale del settembre 1996;
- deve rispettare i requisiti di indipendenza che saranno stabiliti in un apposito Decreto attuativo;
- gli investment management
- non devono assumere cariche direttive negli organi amministrativi o di controllo nei veicoli esteri;
- non devono partecipare agli utili del veicolo in una misura superiore al 25%;
- devono essere remunerati, per la loro attività svolta nel territorio dello Stato, secondo le regole dettate in tema di prezzi di trasferimento di cui all’art. 1 comma 6 del D.Lgs. 471/97. Non si richiede, pertanto, che la remunerazione sia adeguata ma che la a documentazione predisposta abbia le caratteristiche per la copertura sanzionatoria. In altri termini, se in fase di verifica la remunerazione fosse rettificata in aumento ciò non dovrebbe comportare l’inapplicabilità della investment management exemption ma semplicemente lasciare al verificatore la possibilità di rettificare il “transfer pricing” del soggetto verificato.
Si ringrazia il Dottor Alessandro Pace per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.