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Negli ultimi anni gli NTF (o Non Fungible Token) quali unità di valore digitali non quantificabili sono diventati conosciuti al grande pubblico, in particolar modo perché sono sempre più utilizzati nel settore delle opere d’arte.

NTF: cosa sono?

Gli NTF sono certificati che assicurano con un codice univoco la proprietà digitale di singoli oggetti virtuali non sostituibili (ad esempio video, foto, GIF, testi, articoli, audio, etc.).

Chi acquista un NTF acquista, pertanto, la proprietà di un prodotto in formato digitale. Questi certificati consentono di risolvere un problema dei creatori di prodotto digitale su Internet. Infatti, nel caso in cui un’immagine venga duplicata sul web, questa copia ha lo stesso valore dell’opera originale diventando impossibile stabilire la vera proprietà dell’opera.

Gli NTF rappresentano un’innovativa certificazione su blockchain, che si pone come una prima vera soluzione al problema dei diritti di autore sula rete Internet. Gli NTF si stanno infatti dimostrando un valido strumento per ottenere la titolarità di un’opera.

NFT: le caratteristiche intrinseche

Le caratteristiche degli NFT sono le seguenti:

  • Unico – Non può essere falsificato o altrimenti manipolato;
  • Asset digitale – NFT è una risorsa digitale che rappresenta oggetti da collezione su Internet come arte, musica e giochi con un certificato autentico creato dalla tecnologia blockchain che è alla base delle criptovalute;
  • Scambio – Gli scambi NFT avvengono in criptovalute come Bitcoin su siti specializzati.

Cryptopunks è un esempio di NFT: consente di acquistare, vendere e conservare 10.000 oggetti da collezione con prova di proprietà.

NFT: come funziona?

La maggior parte degli NFT risiede sulla blockchain della criptovaluta Ethereum, un libro mastro pubblico distribuito che registra le transazioni. Gli NFT sono token individuali con informazioni preziose memorizzate al loro interno. Poiché detengono un valore stabilito principalmente dal mercato e dalla domanda, possono essere acquistati e venduti proprio come le opere d’arte vere e proprie.

I dati unici degli NFT semplificano la verifica e la convalida della loro proprietà e il trasferimento di token tra proprietari.

NFT: trattamento fiscale

La disciplina degli di NFT sta diventanto sempre più oggetto di studio e analisi da parte dei commercialisti che giornarlmente ricevono di richieste di consulenza in materia di tassazione delle plusvalenza derivanti dalla cessione di NFT.

Ad oggi in Italia, tuttavia, non esiste una norma giuridicafiscale che stabilisca cosa siano e come debbano essere qualificati gli NFT.

In attesa di una disciplina specifica in materia di NFT, la dottrina prevalente ritiene si debba applicare per analogia la disciplina fiscale prevista per la cessione delle opere d’arte.  In passato ci siamo già occupati dei profili di tassazione della cessione delle opere d’arte (leggi articolo) che riepiloghiamo di seguito per semplicità di esposizione.

Il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione di opere d’arte varia a seconda del soggetto cedente:

  • il collezionista d’arte (ovvero colui che compra opere d’arte e le rivenderle per finanziare l’acquisto di altre opere): la plusvalenza realizzata dal collezionista in caso di cessione non sconta alcuna imposizione poichè la principale causa che muove il collezionista ad acquisire le opere è il mero godimento personale e non patrimoniale;
  • il mercante d’arte (ovvero il commerciante di opere d’arte di professione): i redditi derivanti dalla vendita dell’opera d’arte da parte del mercante d’arte, derivando da un’attività svolta in modo professionale ed abituale, rientrano tra i redditi d’impresa ex art. 55 del TUIR;
  • lo speculatore occasionale (ovvero colui che compra e vende opere perché ha uno scopo di lucro occasionale): i redditi derivanti dalla vendita dell’opera d’arte  da parte del venditore occasionale, derivando da un’attività svolta in modo non professionale ed non abituale rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 del TUIR.

Pertanto, come facilmente intuibile, la corretta qualificazione del soggetto che ha venduto NTF tra speculatore occasionale, professionale e collezionista è rilevante ai fini del corretto inquadramento del trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla cessione di NFT.

NFT: obblighi dichiarativi

Anche se in mancanza di un indirizzo specifico da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che gli NFT debbano essere indicate nel quadro relativo al monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (Quadro RW) indicando come codice di individuazione del bene quello previsto per le criptovalute (il codice 14 “altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali“) e non quello previsto per le opere d’arte e gioielli (codice 17).

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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