La rivoluzione digitale ha dato vita a nuove professioni: le professioni digitali. Tra le professioni digitali più diffuse e anche più remunerative al giorno d’oggi c’è sicuramente quella dello youtuber. Dopo esserci occupati della tassazione dei compensi ritratti delle pubblicità dei video pubblicati su Youtube in un precedente articolo, nell’articolo di oggi ci occuperemo del regime di tassazione delle sponsorizzazioni degli Youtuber.
I video sponsorizzati dalle aziende interessate a farsi pubblicità con la userbase dello youtuber rappresentano una fonte di guadagno alternativa a quella delle pubblicità.
La tipologia dei redditi derivanti dalle sponsorizzazioni degli Youtuber
I compensi ritratti dalle sponsorizzazioni di beni e/o servizi nei video pubblicati, salvo casi residuali da valutare caso per caso, non sono qualificabili come redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. i e l) del TUIR) derivanti da un’attività commerciale o di lavoro autonomo non esercitata abitualmente (si rimanda all’articolo precedente per la definizione degli elementi di abitualità e professionalità). Tali compensi sono qualificabili come redditi d’impresa.
E’ pertanto obbligatoria l’apertura di una partita IVA.
La tassazione delle sponsorizzazioni degli Youtuber
Se inferiori a 65.000 euro, i redditi derivanti dalle sponsorizzazioni di beni e/o servizi nei video pubblicati saranno assoggettati a tassazione in misura pari al 15% (5% per i primi 5 anni di attività) se si opta per il regime forfettario. Non si è inoltre assoggettati all’IVA, all’IRAP e agli studi di settore.
Nel caso in cui i compensi siano superiori a 65.000 euro, gli stessi saranno assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, sulla base delle diverse aliquote progressive, nonché ai fini IVA e, ove sussistano i requisiti, ai fini IRAP.
Alla luce della sempre maggior attenzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria (ribadita in occasione del comunicato diffuso un anno fa del Comando provinciale di Firenze della Guardia di Finanza relativamente all’accertamento dello youtuber St3pny), si consiglia un’attenta analisi caso per caso al fine di individuare il corretto inquadramento fiscale dell’attività esercitata e quindi i relativi obblighi tributari.