Al fine di stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche, bisogna far riferimento sia alla norma interna (Articolo 2 del TUIR) che Residenza fiscale della persona fisica: le convenzioni contro le doppie imposizioni, laddove esistente, stipulata dall’Italia con l’altro Paese al quale potrebbe essere correlata la residenza della persona fisica in questione.
Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la normativa interna
In base all’art. 2, comma 2 TUIR sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (per un periodo di almeno 183 giorni, 184 giorni per gli anni bisestili) anche in modo non continuativo, rientrano in una delle seguenti ipotesi:
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- non sono iscritti nelle anagrafi ma hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’articolo 43 comma 1 del codice civile;
- non sono iscritti nelle anagrafi ma hanno nello stato la residenza ai sensi dell’articolo 43 comma 2 del codice civile.
Anagrafi della popolazione residente
L’iscrizione all’anagrafe è organizzata su base territoriale, ogni Comune deve tenere l’anagrafe della popolazione, sia dei cittadini residenti in Italia (APR) che di quelli residenti all’estero (AIRE).
I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo, sono obbligati ad iscriversi all’AIRE. A contrariis, non devono iscriversi all’AIRE le persone fisiche che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno e i lavoratori stagionali.
L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria per fare valere il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche, ma tuttavia non sufficiente, in quanto non devono essere verificati gli altri due criteri ossia il criterio del domicilio e residenza nel territorio dello Stato. Infatti, la persona fisiche cancellatasi dall’anagrafe della popolazione residente ed iscrittosi all’AIRE, potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia sulla base della sussistenza del domicilio o della residenza (civilistica) nel nostro Paese.
Domicilio
L’articolo 43 comma 1 cod. civ. definisce il domicilio di una persona come il luogo in cui questa ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.
La prassi dell’Agenzia ha individuato alcuni elementi che possono essere considerati indicatori “significativi” del mantenimento di un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano:
- disponibilità di un’abitazione permanente;
- presenza della famiglia;
- accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti;
- possesso di beni anche immobiliari;
- partecipazione a riunioni d’affari;
- titolarità di cariche sociali;
- sostenimento di spese alberghiere;
- iscrizione a circoli o clubs;
- organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.
Residenza
L’articolo 43 comma 2 cod. civ., invece, stabilisce che la residenza di un soggetto è nel luogo della dimora abituale.
Da ultimo, l’articolo 2 comma 2 bis del TUIR contiene infatti una presunzione legale relativa che determina la continuità della sussistenza della residenza fiscale in Italia del soggetto che si sia trasferito in un Paese black list a meno che questi non sia in grado di fornire la prova contraria. In tal caso vi è quindi un’inversione dell’onere della prova.
Al fine dell’applicazione dell’art. 2, comma 2 TUIR è dunque necessario e sufficiente che sia verificato uno solo dei suddetti per essere considerati fiscalmente residenti in Italia per l’intero periodo di imposta (salva diversa previsione contenuta in alcune Convenzioni che prevedono il frazionamento del periodo di imposta) e quindi per l’applicazione dell’imposizione italiana sul reddito mondiale. Infatti, per i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato vale il principio world wide taxation in base al quale i soggetti fiscalmente residenti devono dichiarare in Italia tutti i redditi prodotti, anche quelli generati all’estero, beneficiando per questi ultimi, se ne ricorrano le condizioni, di un credito d’imposta sulle imposte pagate all’estero.