Al fine di stabile se una persona fisica possa essere considerato fiscalmente residente in Italia, bisogna far riferimento sia alla norma interna (Articolo 2 del TUIR) che alla norma convenzionale (cd. Convenzione contro le doppie imposizioni), laddove esistente. Dopo esserci occupati nell’articolo precedente del concetto di residenza secondo la normativa interna, nell’articolo di oggi ci occuperemo del concetto di residenza fiscale della persona fisica secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Riguardo alla Residenza Fiscale della Persona Fisica che cosa sono le convenzioni contro le doppie imposizioni?
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio.
Si vuole sottolineare in primis che le norme convenzionali, se esistenti, prevalgono sulle norme interne. L’Italia ha sottoscritto convenzioni contro le doppie imposizioni con circa 100 Paesi, la maggior parte delle quali conformi al modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Concetto di residenza fiscale della persona fisica secondo le Convenzioni contro le Doppie Imposizioni
Nel caso in cui un soggetto risulti, in base alla norma interna degli Stati contraenti, residenti in entrambi gli Stati, si applica l’art. 4 paragrafo 2 delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni per risolvere stabilire in quale del due Stati il soggetto debba essere considerato residente (cd tie-breaker rules).
I criteri elencati dall’art. 4 paragrafo 2 del modello OCSE per la definizione della residenza fiscale sono nell’ordine:
- Abitazione permanente;
- Centro degli interessi vitali;
- Soggiorno abituale;
- Nazionalità.
Il suddetto ordine è un ordine di priorità, il conflitto di residenza pertanto si dirime non appena uno dei test ottiene un risultato positivo per uno dei due Paesi.
Abitazione permanente – permanent home
In base al primo criterio, la residenza coincide con il luogo in cui il contribuente possiede o dispone di un’abitazione permanente. La previsione in esame è sostanzialmente riconducibile al concetto di “residenza” ex art. 43 del Codice Civile.
Centro degli interessi vitali – centre of vital interests
Il centro degli interessi vitali corrisponde al luogo in cui le relazioni personali ed economiche dell’individuo sono più strette.
Soggiorno abituale – habitual abode
Il criterio di risoluzione del conflitto di residenza da verificare nel caso in cui non sia possibile determinare lo Stato contraente nel quale la persona ha il proprio centro degli interessi vitali e se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, è il luogo in cui il contribuente “soggiorna abitualmente”.
Nazionalità – nationality
Al fine dell’individuazione della nazionalità la Convenzione fa espresso rinvio alla normativa interna dei Paesi.