Nel presente articolo verrà analizzata la figura del titolare effettivo, i criteri per la sua individuazione ed i soggetti obbligati ad inoltrare la comunicazione al Registro delle imprese dei beneficiari effettivi.
Chi è il titolare effettivo?
A norma dell’art.1 c.2. lett. pp) del D.lgs. 231/2007, per titolare effettivo (nel panorama della normativa internazionale definito “Ultimate Beneficial Owner” o “UBO”) s’intende la persona fisica o le persone fisiche, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. In termini più precisi, si tende a individuare quella o quelle persone fisiche che posseggono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano beneficiarie.
È bene precisare sin da subito che non necessariamente il titolare effettivo corrisponde al rappresentante legale dell’impresa o a figure che occupano posizioni apicali nell’organigramma societario.
Chi sono i soggetti obbligati e come devono inviare la comunicazione?
Legittimati passivi ad assolvere al dovere (quindi, obbligo e non già più una facoltà) di comunicare al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente, i dati del titolare effettivo sono ex art.21 c.1 e 3, del D.lgs. 231/2007:
– le imprese dotate di personalità giuridica, anche se costituite in forma consortile (es. S.p.A., S.a.p.a., tutte le tipologie di S.r.l., S.c.p.a., S.c.r.l.);
– le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (es. enti ecclesiastici);
– i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti sul territorio dello Stato.
Dal novero sopra espresso restano però escluse le società di persone e le imprese individuali.
I dati relativi al titolare effettivo per le prime due categorie saranno conservati nella “sezione autonoma” del Registro, mentre quelle dei trust e istituti giuridici affini nella “sezione speciale”.
L’invio della comunicazione deve avvenire con modalità esclusivamente telematica, attraverso l’applicativo “DIRE”, per l’utilizzo del quale occorre aver sottoscritto un contratto, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo PEC. La pratica dev’essere firmata digitalmente dall’obbligato e trasmessa dallo stesso o da un intermediario abilitato (non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento al professionista che supporta l’obbligato nella predisposizione e nell’invio dell’istanza).
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione prevista dall’art.2630 del Codice civile e cioè con una sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.
I criteri di individuazione
Il Legislatore ha sancito due criteri principali e uno residuale applicabili in maniera scalare ai fini della individuazione del titolare effettivo.
Come dettato dall’art.20 c.1 e seguenti del D.lgs. 231/2007, il primo è il cd. metodo della proprietà, in base al quale, vengono definiti titolari effettivi coloro che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione (azioni o quote) superiore al 25% del capitale sociale.
Se l’esame dell’assetto proprietario non consente di individuare il titolare effettivo, si procede all’applicazione del secondo metodo che è quello del controllo che porta a ritenere titolare effettivo colui che possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero voti comunque sufficienti o in virtù di particolari vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante nell’adunanza stessa.
Qualora nemmeno con tale secondo criterio si arrivi a individuare la figura del titolare effettivo, allora si applica il criterio residuale che costituisce la vera novità della recente disposizione ministeriale: esso stabilisce che i titolari effettivi sono coloro che, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, esercitano i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Il sistema a scalare si applica alle società di capitale, mentre, per le persone giuridiche private, i trust o strumenti equipollenti, l’individuazione del titolare effettivo può avvenire anche cumulativamente. Pertanto, nel primo caso il titolare effettivo può coincidere con i fondatori, ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Nel secondo caso, invece, potrebbe complessivamente essere il costituente o i costituenti, il fiduciario o i fiduciari, il guardiano o i guardiani, il beneficiario o i beneficiari ovvero il soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
In questa ipotesi, tutti i soggetti dovranno essere comunicati come titolari effettivi al Registro delle Imprese.
Qual è lo scopo del Legislatore?
L’obiettivo del Legislatore, dapprima europeo e poi italiano, è quello di allestire un set informativo preciso e aggiornato per identificare potenziali operazioni di riciclaggio di danaro e/o di finanziamento al terrorismo, concluse dietro una veste societaria, così da poter risalire al soggetto punibile per il reato di pericolo.
Il ruolo del professionista
In questo scenario, il ruolo del professionista, individuato principalmente nelle figure del Dottore Commercialista, dell’Avvocato o del Notaio, gioca una duplice partita. Infatti, questo può coadiuvare l’obbligato nella predisposizione della pratica e nell’invio della stessa per adempiere al dovere informativo verso il Registro delle Imprese, poiché si tratta di un soggetto abilitato all’invio telematico detentore di firma digitale.
Secondo una più rigorosa prospettiva, il professionista rientra nel novero dei soggetti che – secondo quanto affermato dalll’art.17 c.1e seguenti del D.lgs. 231/2007, chiarito dalle linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.lgs. 231/2007 nel documento del CNDCEC pubblicato a febbraio 2021 – nell’espletamento delle proprie funzioni, ha l’obbligo di verificare il titolare effettivo quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; ovvero quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini della sua identificazione.
Il sospetto comporta un ulteriore obbligo – ex art.35 del Decreto sull’antiriciclaggio, rubricato “obbligo di segnalazione delle operazioni sospette” – per il professionista tenuto a segnalare, tempestivamente e prima che la potenziale operazioni criminosa venga conclusa, all’Unità per l’Informazione Finanziaria della Banca d’Italia le operazioni entro le quali si celano tentativi di finanziamento al terrorismo, riciclaggio di danaro o altri proventi derivanti da attività illecite ovvero altri comportamenti inusuali (es. utilizzo di carte di pagamento per prelievi e/o di ricariche in contanti frequenti per importi vicini ai limiti stabiliti dalle banche).
Conclusione
In definitiva, a parere di chi scrive, sembra trattarsi di un obbligo che non dev’essere recepito come mero e superfluo adempimento formale ma come strumento deputato a rafforzare il bacino informativo nell’armamentario dei professionisti e delle Autorità di settore, come disincentivo all’economia criminale.
Un ringraziamento particolare a Giuseppe Costantino, Audit Analyst di Deloitte Italia, per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.