Abbiamo già trattato nei precedenti articoli del concetto di residenza fiscale secondo la norma interna (Articolo 2 del TUIR) e la norma convenzionale (cd. Convenzione contro le doppie imposizioni). Nell’articolo di oggi approfondiremo l’importanza di iscriversi all’AIRE in caso di trasferimento della residenza all’estero e le conseguenze della mancata iscrizione alla stessa.
Perchè è obbligatoria l’iscrizione all’AIRE?
I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi sono obbligati ad iscriversi all’AIRE.
L’iscrizione all’AIRE risulta essere un presupposto formale essenziale, anche se non sufficiente, per radicare la propria residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia.
La mancata iscrizione all’AIRE comporta il riconoscimento in Italia della residenza fiscale, indipendentemente dalla permanenza abituale all’estero, a cui consegue l’imposizione italiana sul reddito mondiale.
Si ricorda infatti che per i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato vale il principio world wide taxation in base al quale i soggetti fiscalmente residenti devono dichiarare in Italia tutti i redditi prodotti, anche quelli generati all’estero, beneficiando per questi ultimi, se ne ricorrano le condizioni, di un credito d’imposta sulle imposte pagate all’estero.
Per l’Agenzia delle entrate e per la giurisprudenza prevalente l’iscrizione all’AIRE è una presunzione legale assoluta che non prevede la possibilità di una prova contraria. Pertanto, il lavoratore trasferito all’estero non iscritto all’AIRE non può dimostrare, neanche attraverso idonee prove documentali, che la sua reale residenza sia effettivamente all’estero; i redditi percepiti dallo stesso percepiti all’estero saranno, pertanto, assoggetti a tassazione ai fini IRPEF.
L’agenzia delle Entrate, con la recente Risposta all’interpello n. 203/2019, ha precisato che la mancata cancellazione dall’anagrafe del comune di residenza e la conseguente iscrizione all’AIRE, costituisce elemento per stabilire se la residenza all’estero si sia protratta per la maggior parte del periodo d’imposta.
Si sottolinea, tuttavia, che recentemente alcune Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali si sono discostate dalla linea dettata dalla Cassazione. Tra tutte si segnala una CTR della Puglia del 2017 che, relativamente ad un caso di tardiva iscrizione all’AIRE, ha affermato che “l’applicazione di qualsivoglia strumento presuntivo, quale la mancata iscrizione all’AIRE, peraltro ampiamente superate dal contribuente a mezzo della pertinente documentazione prodotta agli atti non può avvenire in maniera asettica e automatica, dovendo esso, per converso, avere riguardo necessariamente alla reale capacità contributiva ex art.53 C., nonché evitare una inammissibile duplicazione d’imposta”.
Qual’è la data di decorrenza dell’iscrizione all’AIRE?
Un’altra tematica particolarmente rilevante che meritano un approfondimento è la data di decorrenza dell’iscrizione all’AIRE alla luce delle recenti modifiche.
Infatti, il 26 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”) è intervenuto sulla data di decorrenza dell’iscrizione all’AIRE prevendo che l’iscrizione all’AIRE per le domande presentate prima del 26 marzo 2019, e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe, avrà decorrenza dal 26 marzo 2019; invece, l’iscrizione all’AIRE per le domande presentate dopo il 26 marzo 2019, avrà decorrenza dalla data di presentazione.
In precedenza, la data della decorrenza dell’iscrizione all’AIRE era regolata dal DPR 323/1989 che prevedeva che la dichiarazione resa all’ufficio consolare avesse decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte del Comune ricevente (ultimo comune italiano in cui risiedeva la persona fisica prima del trasferimento all’estero).