L’11 dicembre 2023, scadeva l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese, come deliberato lo scorso 29 settembre 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel DM 236/2023 rubricato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”.
Tuttavia, questo termine è stato sospeso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – nell’ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023 – che ha accolto l’istanza cautelare di sospensione avanzata da Assoservizi fiduciari avverso il MIMT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MEF e l’Unione italiana delle Camere di Commercio.
L’istanza cautelare di sospensione, in particolare, richiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del DM 236/2023, del Manuale operativo pubblicato da Unioncamere e del DM 55 dell’11 marzo 2022 in cui si trova – in ossequio alle Direttive UE 2005/60/CE e 2006/70/CE – il regolamento attuativo delle disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni del titolare effettivo nell’ambito della normativa antiriciclaggio, ma anche il provvedimento con cui la Repubblica Italiana nel 2015 ha comunicato all’Unione Europea che il mandato fiduciario rientra fra gli istituti giuridici “dall’assetto o funzioni affini a quelli dei trust espressi”.
La sospensione opererà fino al prossimo 27 marzo 2023, data fissata dal TAR per pronunziarsi in via definitiva.
I motivi alla base dell’opposizione promossa da Assoservizi fiduciari sono, sostanzialmente, ascrivibili alla genericità del dettato normativo di riferirsi a tutti i mandati fiduciari, compresi quelli di matrice germanistica, nonostante questi si caratterizzino solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione a esercitare, secondo le regole del mandato, per conto o in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione conferiti dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche. Da una prima analisi si evince che non possono essere inquadrati nella cerchia dei mandati fiduciari quali strumenti affini ai trust che invece rilevano ai fini dell’adempimento dell’obbligo in esame.
Già i Presidenti dei Consigli Nazionali dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai avevano manifestato il loro dissenso nei confronti del termine ultimo fissato per l’11 dicembre 2023, chiedendo – in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Sottosegretario Alfredo Mantovano e al Ministro del MIMT, Adolfo Urso – al fine di avere il tempo necessario per acquisire maggiore chiarezza della novità normativa, di posticipare tale termine almeno di sessanta giorni per via dei dubbi interpretativi relativi a (i) la qualifica e ai profili sanzionatori legati agli ulteriori soggetti legittimati (curatori fallimentari, amministratori giudiziari, collegi sindacali) ad effettuare la comunicazione dei dati del titolare effettivo alla CCIAA, nonché (ii) le altre questioni relative alla comunicazione obbligatoria per le società sottoposte a confisca (definitiva e non), per le società a partecipazione pubblica, per le stabili organizzazioni di società straniere e per gli Enti del Terzo Settore con personalità giuridica.
In merito all’incertezza interpretativa, pare doveroso segnalare il rilevante contributo del MEF che, coadiuvato dall’UIF e dalla Banca d’Italia, ha pubblicato, alla sezione denominata “FAQ Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi” del proprio portale istituzionale, 14 quesiti atti a supportare la comprensione del dato normativo relativamente a casistiche particolari riscontrabili nella prassi.
Per un approfondimento sulla figura del titolare effettivo, i criteri per la sua individuazione e sui soggetti obbligati ad inoltrare la comunicazione al Registro delle imprese si rimanda all’articolo “Registro dei beneficiari effettivi: la figura del titolare effettivo, i criteri per la sua individuazione e i soggetti obbligati“.
Un ringraziamento particolare a Giuseppe Costantino, Audit Analyst di Deloitte Italia, per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.