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La Legge di bilancio 2023 mette (finalmente!) ordine alla disciplina fiscale delle criptovalute, dopo che, in più occasione, l’Amministrazione finanziaria si era pronunciata sul tema.

Il Governo, rispondendo all’esigenza di avere un quadro normativo chiaro – esigenza sollevata anche dalla Banca d’Italia – in materia di tecnologie decentralizzate ed in coerenza con il percorso avviato in ambito comunitario per mezzo del Aml package europeo, è intervenuta tramite una normativa ad hoc per le cd. monete virtuali.

Innanzitutto, viene inserita la lettera c sexies all’art. 67 comma 1 del TUIR, che sancisce la tassazione – a partire dalla soglia di 2.000 Euro – di plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto attività.

da tale previsione derivano due ordini di considerazioni:

  1. la plusvalenza delle criptovalute, rientrando nei redditi diversi, è tassata al 26%;
  2. è stabilita la soglia di 2.000 Euro; non rilevano fiscalmente le plusvalenze derivanti da cripto al di sotto di tale soglia.

La vera novità in materia di criptovalute nella Legge di Bilancio è, tuttavia, rappresentata dalla loro rideterminazione e dalla loro regolarizzazione.

  • Per quanto attiene alla rideterminazione si prevede che per ciascuna cripto attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, sarà possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data ma solo se questo sia assoggettato ad imposta sostitutiva del 14%, la stessa potrà essere versata a rate con un massimo di tre annuali di pari importo e con applicazione di interessi pari al 3% per le rate successive alla prima;
  • Per quanto attiene, invece, alla regolarizzazione, che introduce una sorta di “cripto volountary”, si prevede che per le monete virtuali detenute sino al 31 dicembre 2021, esse possano essere regolarizzate per il tramite di una dichiarazione apposita e che sfocerà con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sul punto, la novella prevede un trattamento diverso distinguendo (i) l’ipotesi in cui non siano stati prodotti redditi la regolarizzazione avverrà con la stessa dichiarazione sopra menzionata con applicazione di una sanzione pari allo 0,5% del valore delle cripto – attività detenute, dalla possibilità in cui (ii) siano stati prodotti redditi, oltre allo stesso procedimento di cui sopra, ci sarà il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3.5% del valore delle stesse al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Alla luce di ciò, il cryptoinvestor, detentore e/o speculatore, potrà evitare contestazioni future da parte del fisco regolarizzando la propria posizione e finalmente avere un quadro chiaro sulla tassazione in ambito moneta virtuale.

Si ringrazia il Dottor Alessandro Pace per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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