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Al fine di evitare disparità di trattamento, la Legge di Bilancio 2023, ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% anche per erogazioni di somme AVS e LPP anche senza l’intervento di intermediario.

Ma andiamo con ordine, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, si applica il principio generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore delle pensioni e di simili remunerazioni allo stesso corrisposte in considerazione di un impiego passato.

Le somme corrisposte ai residenti italiani da parte della gestione di previdenza rientranti nel primo e nel secondo pilastro (AVS e LLP), sia sottoforma di rendita che di capitale, scontano una ritenuta del 5%, solamente nel caso di intervento di intermediari finanziari residenti in Italia, in caso contrario le somme percepite devono essere inserite nella dichiarazione ed assoggettate all’imposizione personale progressiva.

La rigorosa previsione normativa comporta(va) che l’applicazione dell’imposta sostitutiva opera(va) solo se c’era l’intervento dell’intermendiario residente; tesi, d’altronde, confermata dall’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2020 n. 3 e nella risposta all’istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 13 aprile 2021 n. 3.

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale sanciva che il trattamento del flusso finanziario avvenisse necessariamente per il tramite di un intermediario residente, è stato, pertanto superato dalla novella che ha posto rimedio ad una (inaccettabile) diseguaglianza tra i percettori che facevano intervenire un intermediario e quelli che volevano, autonomamente, procedere all’autoliquidazione di quanto dovuto e che, pertanto, prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva indipendentemente dall’intervento di un terzo.

Passando agli aspetti pratici, nonostante la norma dichiari espressamente che l’imposta sostitutiva del 5% si applichi a decorrere dal 30 settembre 2015, ossia dalla data di entrata in vigore del DL n. 153/2015, il comma 78 stabilisce che non si potrà dare luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Si ringrazia il Dottor Alessandro Pace per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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