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Nel presente articolo ci occupiamo dei profili di tassazione della cessione di opere d’arte (tra tutte quadri, sculture, oggetti da collezione) a seconda che il venditore sia l’artista stesso, un mercante d’arte, un venditore occasionale o un collezionista d’arte.

Infatti, il corretto inquadramento dei profili di tassazione della cessione di opere d’arte, nonché i connessi obblighi tributari, non può prescindere dalla corretta qualifica del venditore di opere d’arte in una delle suddette quattro categorie.

Si vuole sottolineare che, nel proseguo, si farà riferimento ai profili di tassazione della cessione di opere d’arte da parte di un soggetto persona fisica e non da parte di una persona giuridica (ossia società a responsabilità limitata o società per azioni); ciò in considerazione del fatto che, in caso di cessione di opere d’arte da parte di una società di capitali, i relativi redditi verrebbe inequivocabilmente qualificati come reddito d’impresa e quindi assoggettati a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA (ove applicabile).

Mentre nulla quaestio sulla definizione e l’inquadramento dell’artista di opere d’arte (colui che crea l’opera d’arte come ad esempio un pittore, uno scultore etc..), nel proseguo si forniranno le definizione di mercante d’arte, venditore occasionale e collezionista d’arte.

Cosa si intende per mercante d’arte?

Per mercante d’arte (in inglese “art dealer”) si intende colui che, in modo professionale ed abituale, acquista opere d’arte allo scopo di rivenderle nel breve o medio-lungo termine ad un prezzo maggiorato.
Il mercante d’arte è, pertanto, il punto di contatto tra gli artisti, da una parte, e altri mercanti d’arte o collezionisti, dall’altra.

Cosa si intende per venditore occasionale?

Il venditore occasionale è colui che non svolge in modo professionale ed abituale l’attività di compravendita di opere d’arte ma lo fa in modo saltuario con riferimento ad un numero limitato di transazioni.

Cosa si intende per collezionista d’arte?

Per collezionista d’arte (in inglese “art collector”) si intende colui che acquista opere d’arte per incrementare la propria collezione personale e goderne della bellezza artistica. La principale causa che muove il collezionista ad acquisire le opere d’arte è, pertanto, il mero godimento personale e non patrimoniale.

Mentre è relativamente semplice distinguere il collezionista d’arte dalle altre due categorie, è sicuramente più complicato distinguere il mercante d’arte dal venditore occasionale d’arte.

Nel presupposto che è necessario fare un’attenta valutazione case by case, si riportano di seguito, per semplicità, i principali elementi che vengono, a tal fine, generalmente presi in considerazione:

  • numero delle transazioni annuali avente ad oggetto opere d’arte;
  • importi delle suddette transazioni effettuate;
  • eventuali altre attività lavorative (lavoro dipendente, attività d’impresa etc.) svolte dal soggetto persona fisica interessato;
  • canali commerciali di vendita utilizzati (es. case d’aste, aste online, e-commerce, intermediari, altri mercanti d’arte, etc).

Come anticipato, la distinzione tra mercante d’arte dal venditore e occasionale d’arte è tutt’altro che priva di effetti sotto il profilo fiscale e tributario.

La tassazione dell’artista

I redditi derivanti dalla vendita dell’opera d’arte (oggetto materiale) da parte dell’artista rientrano tra i redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del TUIR.

Infatti, come previsto dalla Risoluzione Ministeriale n. 10/1248 del 1974la vendita della propria opera pittorica (da parte dell’artista), ai fini dell’ assimilazione alla “cessione di un bene”, non esclude, in linea di principio, il concetto di prestazione artistica, la quale, nei confronti dell’ autore, sussiste indipendentemente dalle modalità in cui il risultato materialmente si realizza”.

In tal caso è obbligatoria la partita IVA (codice ATECO 90.03.09 “Altre creazioni artistiche e letterarie”) e i relativi redditi saranno assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, sulla base delle diverse aliquote progressive, nonché ai fini IVA (ove applicabile).

In caso di redditi inferiori a Euro 65.000, è possibile optare per il regime forfettario.

La tassazione del mercante d’arte

I redditi derivanti dalla vendita dell’opera d’arte da parte del mercante d’arte, derivando da un’attività svolta in modo professionale ed abituale, rientrano tra i redditi d’impresa ex art. 55 del TUIR.

E’ necessaria la partita IVA (codice ATECO 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte) ed i redditi derivanti dalla compravendita di opere d’arte saranno assoggettati a tassazione con aliquota marginale IRPEF nonché l’IVA (ove applicabile).

Anche in questo caso, se i redditi sono inferiori a Euro 65.000 è possibile optare per il regime forfettario.

Da ultimo, si vuole sottolineare l’opportunità, sopra una determinata soglia di fatturato (circa Euro 250.000), di strutturare il business della compravendita di opere d’arte, in ottica di un’ottimizzazione fiscale (e contributiva), sotto forma societaria e non individualmente.

La tassazione del venditore occasionale

I redditi derivanti dalla vendita dell’opera d’arte (oggetto materiale) da parte del venditore occasionale, derivando da un’attività svolta in modo non professionale ed non abituale (l’attività è solitamente legata ad alcune sporadiche operazioni), rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 del TUIR.

In tal caso, non è obbligatorio aprire la partiva IVA in quanto questi vengono trattati come redditi diversi e quindi verranno dichiarati all’interno della dichiarazione dei redditi nell’apposito riquadro (quadro D) e tali redditi saranno assoggettati a tassazione con aliquota marginale IRPEF.

La tassazione del collezionista d’arte

Il collezionista d’arte infine, non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale. In considerazione del fatto che la principale causa che muove il collezionista ad acquisire le opere è il mero godimento personale e non patrimoniale dell’arte, la plusvalenza realizzata dal collezionista in caso di cessione dell’opera non sconta alcuna imposizione.

Da ultimo si rammenta che, dalla qualifica del venditore delle opere d’arte (l’artista stesso, un mercante d’arte, un venditore occasionale o un collezionista d’arte) dipende, inoltre, la corretta individuazione dei relativi obblighi contributivi INPS.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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