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In un anno così drammatico come quello che stiamo attraversando c’è un business che sta crescendo a ritmi incessanti: il reselling.

Che cos’è il reselling?

Con la presenza di brand che immettono sul mercato una quantità limitata di prodotti al fine di aumentare l’hype del pubblico al momento del drop, il fenomeno del reselling ha avuto una crescita esponenziale.

Sono, infatti, milioni le persone disposte a riacquistare un determinato articolo (ad esempio sneakers, t-shirt e accessori) dal fortunato che è riuscito ad “accaparrarselo”, anche a costo di spendere cifre da capogiro.

Il caso Supreme è emblematico. Supreme è diventato il brand di streetwear più prestigioso sul mercato. La politica del suo fondatore James Jebbia si basa su un motto ben preciso: “Se so che ne posso vendere 600, allora ne produco 400”. I suoi articoli, nel momento in cui vengono messi in vendita, si esauriscono nel giro di pochi minuti per poi ricomparire nelle piattaforme digitali dei vari reseller a cifre astronomiche.

Il reselling consiste proprio nell’acquisto di prodotti quali sneakers, t-shirt e accessori per la successiva rivendita a privati ad un prezzo maggiorato.

Il reselling può essere visto come una sorta di mercato borsistico, ma anziché esserci acquisti e rivendite di azioni, vi è l’acquisto e la rivendita di capi d’abbigliamento, di accessori ecc.

Il fenomeno del reselling è affiorato negli ultimi anni e si è diffuso in maniera incessante, tanto da contribuire alla nascita di vere e proprie attività lavorative, solitamente sotto forma di libera professione (cd. reseller) che si avvalgono di una o più piattaforme digitali (su tutti StockX).

Come vengono qualificati i redditi percepiti dal reseller?

I redditi che il reseller percepisce possono essere qualificati alternativamente come redditi diversi, qualora si tratti di un’attività occasionale, o come redditi d’impresa nel caso in cui invece l’attività sia svolta regolarmente.

Nel caso in cui i redditi percepiti dal reseller siano sporadici e quindi non abituali, non è obbligatorio aprire la partiva IVA in quanto questi vengono trattati come redditi diversi e quindi verranno dichiarati all’interno della dichiarazione dei redditi nell’apposito riquadro (quadro D).

Tali redditi saranno assoggettati a tassazione con aliquota marginale IRPEF.

Tutte le attività di vendita che non si configurano come occasionali, e che quindi sono considerate abituali, hanno l’obbligo di apertura della partita IVA.

In caso di opzione al regime forfettario, i redditi percepiti se inferiori a 65.000 euro saranno assoggettati a tassazione nella misura del 15% (5% per i primi 5 anni di attività).

Qualora, invece, i compensi siano superiori a 65.000 euro, questi saranno assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, sulla base delle diverse aliquote progressive, nonché ai fini IVA e, ove sussistano i requisiti, ai fini IRAP.

Dalla qualifica dei redditi percepiti dal reseller (redditi diversi o redditi da lavoro autonomo) dipende, invece, la corretta individuazione dei relativi obblighi contributivi.

Quali sono gli adempimenti nel caso in cui sia obbligatoria la partita IVA?

Ai fini dell’apertura della partita IVA è necessaria l’individuazione del codice ATECO più consono all’attività del reseller. Questo si indentifica nel codice ATECO 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.

Dal momento che il reselling viene identificato come commercio elettronico indiretto (B2C), oltre all’apertura della partita IVA, è necessario effettuare una serie ulteriore di adempimenti tra cui:

  • presentare la comunicazione per l’inizio attività al Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
  • presentare la SCIA “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” al Comune di competenza;
  • iscriversi all’archivio VIES presso l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui verranno effettuate operazioni intracomunitarie di acquisto e vendita.

Ai fini di facilitare le vendite a distanza di beni nell’UE è stata introdotta una rilevante novità in tema di IVA: il regime MOSS.

A decorrere dal 1° luglio 2021, al superamento della soglia minima di 10.000 euro (valore al netto dell’imposta), si potrà optare per tale regime con cui sarà possibile assolvere l’IVA con riferimento alle vendite di beni effettuate in tutti i Paesi dell’Unione Europea, direttamente dallo Stato membro dell’UE di residenza.

Non sarà, pertanto, più necessario identificarsi in ogni singolo Stato membro per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento IVA).

Si ringrazia il Dottor Daniel Destro per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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