Skip to main content

Dopo esserci occupati in precedenza del concetto di residenza secondo la normativa interna e le convenzioni contro le doppie imposizioni, nell’articolo di oggi ci occuperemo del concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria.

Nel proseguo si fornirà una panoramica dei principali documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria utili ad individuare gli elementi da tenere in considerazione per valutare la residenza fiscale delle persone fisiche.

Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la Circolare Ministeriale n. 304 del 1997

La Circolare Ministeriale n. 304 del 1997, in materia di “Attività di controllo nei confronti di cittadini italiani fittiziamente emigrati all’estero – Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto fiscalmente residente in Italia”, è il documento chiave per comprendere, nell’ambito di un’attività di accertamento fiscale, quali sono gli elementi di prova ritenuti utili per dimostrare il trasferimento fittizio di residenza fiscale delle persone fisiche.
A tal fine, l’Amministrazione prevede che, nell’ambito di un’attività di accertamento, devono essere reperiti tutti gli elementi di prova in merito a:

  • legami familiari o comunque affettivi e all’attaccamento all’Italia;
  • interessi economici in Italia;
  • interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate all’estero;
  • intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da pubbliche dichiarazioni.

Da quanto sopra, si può sicuramente osservare che, ai fini dell’accertamento di un trasferimento fittizio di residenza delle persone fisiche, l’Agenzia delle Entrate effettua una valutazione d’insieme di molteplici elementi di natura familiare ed economica, indicativi di un collegamento tra persone fisiche ed il territorio dello Stato.

Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche secondo la Circolare 140/E/1999

Un altro documento di prassi utile al fine del presente articolo è senz’altro la Circolare 140/E/1999, emanata a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento della presunzione relativa di residenza in Italia per le persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al comma 2-bis dell’art. 2 TUIR.
Con la Circolare 140/E/1999, l’Amministrazione ha individuato, sempre a titolo esemplificativo, degli elementi che possono costituire prova della residenza di una persona fisica all’estero (nel caso di specie in Paesi a fiscalità privilegiata) e che, dunque, se verificati possono ritenere veritiero il trasferimento.
Si tratta in particolare di:

  • sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;
  • iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione nel Paese estero;
  • svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
  • fatture e le ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
  • movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l’Italia;
  • eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d’immigrazione;
  • assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
  • mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche per i soggetti Res non dom

Un ulteriore documento di prassi utili ai fini dell’inquadramento del concetto di residenza fiscale delle persone fisiche è la documentazione recentemente emessa dall’Amministrazione finanziaria con riferimento al regime dei Res non dom.
Come già trattato in un precedente articolo, tra i requisiti previsti per l’accesso al regime è richiesto che i potenziali beneficiari non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti.
A tal fine, l’Amministrazione ha individuato, con una check-list allegata al provv. 47060/2017 gli elementi utili per considerare residente o meno una persona fisica.

Da un’attenta analisi della check-list si può notare come, ancora una volta, l’indagine dell’Amministrazione finanziaria debba fondarsi su una valutazione fattuale basata sia sugli elementi economici che su quelli personali delle persone fisiche, così come stabilito sin dai primi documenti di prassi.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

Invia un commento