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Il mandato fiduciario è uno strumento giuridico per mezzo del quale il mandante (persona fisica o giuridica) attribuisce la titolarità formale e l’amministrazione di un bene, sia esso mobile (ad esempio, partecipazioni societarie, opere d’arte etc.) che immobile (ad esempio, immobili commerciali e residenziali, terreni etc.), ad una società fiduciaria, pur rimanendone l’effettivo titolare.

Mandato fiduciario: cos’è?

Il mandato fiduciario è uno strumento giuridico in grado di offrire riservatezza e anche una garanzia di adeguata e corretta amministrazione di beni.

Scopriamo in questa guida cos’è il mandato fiduciario, cosa sono le società fiduciarie e perché utilizzarlo.

L’intestazione fiduciaria trae origine dal negozio fiduciario, che è ritenuto ammissibile nell’ordinamento italiano ex art. 1322 del Codice Civile.

Il mandato si basa su un patto di fiducia tra due soggetti. In sostanza sono coinvolti due negozi giuridici: uno che trasferisce un diritto ad un soggetto e l’altro fa nascere l’obbligazione di restituire lo stesso a chi l’ha trasferito.

Il concetto di fiducia è legato a due diversi aspetti:

  • il contratto fiduciario: la proprietà viene trasferita con un pactum fiduciae;
  • la proprietà fiduciaria: il proprietario gode e dispone di un bene a vantaggio di un altro soggetto interessato allo stesso.

Contratto di fiducia: tipologie

A seconda dell’accordo, il contratto di fiducia può essere:

  • cum creditore: viene favorito l’interesse del fiduciario creditore nei confronti del fiduciante. Questa tipologia viene considerata dalla disciplina giurisprudenziale nulla ai sensi dell’articolo 2744 Codice Civile. L’istituto in oggetto infatti può entrare in contrasto con il divieto di patto commissorio;
  • cum amico: viene favorito l’interesse del fiduciante, il quale trasferisce un bene ad un altro soggetto, che si impegna a gestirlo per un determinato periodo di tempo, per poi doverlo restituire.

Il nostro ordinamento accoglie la fiducia romanistica, che prevede che il patto abbia efficacia obbligatoria. Il fiduciante, dal momento che si priva totalmente della proprietà, rischia che la controparte possa alienare il bene a terzi. Il contratto ha effetti interni in quanto soggetti terzi individuano come proprietario il fiduciario.

L’ordinamento italiano non accoglie la fiducia germanistica che prevede che gli effetti siano opponibili a terzi. Il soggetto fiduciante detiene la proprietà, mentre la controparte può esercitare il diritto per nome e per conto del proprietario.

Tipologia di società fiduciarie: statiche o dinamiche

Secondo la Legge 1966/1939, la società fiduciaria si propone di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, secondo le prescrizioni impartite da quest’ultimi. Nell’espletamento della propria attività le fiduciarie sono obbligate alla riservatezza nei confronti di terzi sull’identità del proprietario effettivo.

Il contratto fiduciario può essere ricondotto a due principali casistiche:

  • fiducia statica: il soggetto fiduciario si impegna a disporre di un diritto, di cui è già titolare, conformemente alle richieste del soggetto fiduciante. Le società fiduciarie ad amministrazione statica espletano la sola attività di amministrazione e conservazione del patrimonio del cliente sulla base delle disposizioni impartite per ogni singola operazione;
  • fiducia di gestione: le risorse finanziarie messe a disposizione dal fiduciante, in base a mandato generico, vengono gestite dalla fiduciaria di gestione per collocare e negoziare titoli restando a carico del fiduciante i rischi delle suddette operazioni. Le fiduciarie dinamiche o di gestione devono essere iscritte nell’albo delle SIM detenuto dalla Consob.

Mandato fiduciario: perché utilizzarlo?

Il mandato fiduciario è uno strumento giuridico efficace per la tutela e privacy del patrimonio personale nei confronti di competitor e soggetti terzi in genere (talvolta, anche familiari).

Le società fiduciarie, inoltre, insieme ai trust e al fondo patrimoniale, sono i principali istituti utilizzati per la pianificazione patrimoniale.

Conferire un mandato fiduciario non significa assolutamente che si voglia compiere attività illecite. In Italia per la costituzione di una società fiduciaria è necessaria l’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico e il parere favorevole del Ministero di Grazia e Giustizia, che la concedono solo dopo aver verificati i requisiti richiesti dal DM 16 gennaio 1995.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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