Quali sono i bonus fiscali per gli interventi edilizi fruibili anche per l’anno 2022? Nel prosieguo si analizzeranno i principali bonus fiscali relativi ad interventi edilizi, in aggiunta al SuperBonus 110%, che sono fruibili nel 2022.
1. Bonus facciate
Cos’è?
È un’ agevolazione fiscale, prevista dalla Legge di bilancio 2020 che si sostanzia in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires). Necessaria, ai fini dell’agevolazione, risulta la zona in cui gli edifici si trovano; più specificatamente, essi devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’agevolazione, è stata estesa dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) anche alle spese sostenute nell’anno 2021.
Sono agevolabili gli investimenti in:
- Interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali;
- Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta, che è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute nel 2022, è riconosciuto nella misura del 60% senza previsione di un limite massimo di spesa né un limite massimo di detrazione.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese fino alla concorrenza dell’imposta lorda.
I contribuenti possono optare in luogo alla fruizione della detrazione per:
- La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante;
- Un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.
Si dà evidenza del fatto che nel caso di scelta alternativa alla detrazione, è necessaria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Adempimenti conservativi
Al fine di evitare eventuali contestazioni future, il contribuente è tenuto alla conservazione di documenti sia di tipo tecnico che amministrativo.
Documentazione tecnica
- «scheda descrittiva» dell’intervento, firmata dal beneficiario e da un tecnico abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato;
- copia dell’attestato di prestazione energetica;
- copia della relazione tecnica;
- schede tecniche dei materiali e componenti edilizi utilizzati.
Documentazione amministrativa
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori o la dichiarazione del proprietario di consenso ai lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore degli immobili;
- Le fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito tramite bonifico;
Ricevute dei bonifici (bancari o postali) recanti la causale del versamento, con indicazione della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico; - Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Altre info
È opportuno segnalare che recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza d’interpello 838 del 21.12.2021, ha affermato che anche un parziale intervento che miri a risolvere un problema localizzato su una porzione della facciata può essere ammesso al Bonus Facciate.
2. Sisma Bonus
Cos’è?
Il Sisma Bonus, che è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute fino al 31.12.2024, permette di portare in detrazione spese sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia dell’edifici, sono concesse detrazioni differenti.
Per le spese sostenute quindi fino al 31.12.2024, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Misura dell’agevolazione
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare (e le sue pertinenze) per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le detrazioni che possono essere concesse sulla base del sisma bonus possono avere diverse aliquote ed in particolare si prevede:
- Una detrazione del 50% delle spese sostenute su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi;
- Una detrazione del 70% delle spese sostenute quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- Una detrazione dell’80% delle spese sostenute quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
A quest’ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Non è possibile, tuttavia, cedere il credito a istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Altre info
La proroga intervenuta in seguito alla Legge di Bilancio 2022 riguarda tutte le tipologie di detrazioni per interventi ed anche del c.d. «Sisma-Bonus acquisti» spettante agli acquirenti degli immobili di cui all’art. 16 comma 1 septies del D.L. 163/2013: «mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, (…), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile»
3. Ecobonus
Cos’è?
L’agevolazione, che è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute fino al 31.12.2024, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi previsti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
Interventi agevolabili
In particolare, gli investimenti agevolabili sono:
- La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- Il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- L’installazione di pannelli solari;
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Misura dell’agevolazione e detrazione massima
Le detrazioni da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
- 65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari;
- 50% delle spese sostenute per taluni interventi come ad es. l’acquista e messa in opera di finestre comprensive di infissi.
Sono previsti dei limiti massimi alla detrazione ed in particolare:
- 100.000 euro per riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- 60.000 euro su involucro di edifici esistenti (pareti, finestre, tetti e pavimentazione).
Adempimenti conservativi
È necessario conservare ed esibire all’Amministrazione Finanziaria, qualora ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi effettuati.
In particolare necessita di essere conservato:
- Il certificato di asseverazione;
- La ricevuta di invio online o della raccomandata inviata all’ENEA;
- Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate.
4. Bonus Hotel
Cos’è?
La legge n. 233/2021 di conversione del decreto PNNR prevede un credito di imposta nonché un contributo a fondo perduto su spese ammissibili sostenute, fino al 31.12.2024, a favore di:
- Imprese alberghiere;
- Strutture che svolgono attività agrituristica;
- Strutture ricettive all’aria aperta;
- Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Misura dell’agevolazione
Il credito di imposta è previsto nella misura dell’80% del costo.
Si comunica, inoltre, che tali incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi.
Interventi agevolabili
Il credito d’imposta è previsto in riferimento agli interventi sulle strutture ricettive che attengono a:
- L’efficientamento energetico riqualificazione antisismica;
- L’eliminazione delle barriere architettoniche;
- Manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- Piscine e attrezzature termali;
- Digitalizzazione.
Fruizione dell’agevolazione
Al fine di fruire del credito d’imposta dovrà essere presentata, ai fini dell’ottenimento degli stessi, un’apposita domanda in via telematica e saranno erogati annualmente fino a esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità, secondo l’ordine cronologico delle domande. Le modalità per accedere alle agevolazioni saranno previste in un secondo momento tramite un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione e ripartito in quote costanti per periodo d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi d’imposta successivi. Lo stesso, inoltre, può essere ceduto, in tutto o in parte, e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione.
5. Contributo a fondo perduto Hotel
La legge n. 233/2021 prevede, inoltre, per gli stessi interventi e destinatari del credito d’imposta di cui sopra, anche la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro.
Tale contributo risulterebbe essere cumulabile al credito d’imposta. Inoltre, può essere aumentato fino a ulteriori:
- 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
- 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani. Ciò vale anche per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. È bene precisare che per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
- 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, incluso il servizio di progettazione.
Interventi agevolabili
Gli interventi agevolabili sono gli stessi del Bonus Hotel.
Fruizione dell’agevolazione
Al fine di fruire del contributo, al pari del credito d’imposta relativo al Bonus Hotel, dovrà essere presentata, ai fini dell’ottenimento degli stessi, un’apposita domanda in via telematica e saranno erogati annualmente fino a esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità, secondo l’ordine cronologico delle domande. Le modalità per accedere alle agevolazioni saranno previste in un secondo momento tramite un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il contributo a fondo perduto, invece, sarà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento. Resta però salva la facoltà di ottenere, a fronte di una domanda preventiva, un’anticipazione, per un importo massimo pari al 30%; a tal proposito occorre presentare idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.