Nel presente articolo ci occupiamo della tassazione dei proventi derivanti dalla vendita di criptovalute (tra tutte Bitcoin, Litecoin, Ethereum etc.) e dei relativi obblighi dichiarativi in capo a chi le detiene.
Cosa sono le criptovalute?
Come molti di voi già sapranno, le criptovalute sono delle monete virtuali utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento.
Le principali criptovalute in circolazione sono Bitcoin, LiteCoin, Ripple, Ethereum, Cardano, Tron.
La plusvalenza derivante dalla vendita di criptovalute è tassata?
Mentre la sola detenzione di criptovalute non genera alcun tipo di tassazione in capo alla persona fisica che le detiene, la plusvalenza derivante dalla vendita di criptovalute è assoggettata a tassazione solo a determinate condizioni, vediamo insieme quali.
Come già chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 72/E del 02.09.2016 e ribadito da ultimo dalla Sentenza del Tar Lazio, sez. II ter, 28 gennaio 2020, n. 1077, le operazioni di compravendita di criptovalute, essendo equiparabili in toto alle valute estere, non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.
Tuttavia, la finalità speculativa si presume, ai sensi dell’Art. 67, comma 1-ter, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), in caso di detenzione di un controvalore medio di criptovalute superiore a Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui in un periodo d’imposta.
Pertanto, volendo riassumere:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute realizzate da persone fisiche che, per almeno sette giorni lavorativi continui in un periodo d’imposta, non hanno detenuto un controvalore medio di criptovalute superiore a Euro 51.645,69, non sono tassate ai fini IRPEF;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute realizzate da persone fisiche che, per almeno sette giorni lavorativi continui in un periodo d’imposta, hanno detenuto un controvalore medio di criptovalute superiore a Euro 51.645,69, sono assoggettate a tassazione.
Come sono tassate le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute?
Le plusvalenza derivanti da cessione di criptovalute realizzate da persone fisiche che le detenevano con finalità speculative (ossia da persone fisiche che, per almeno sette giorni lavorativi continui in un periodo d’imposta, hanno detenuto un controvalore medio di criptovalute superiore a Euro 51.645,69) sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, senza alcuna franchigia.
Si ricorda, inoltre, che le suddette plusvalenze devono essere dichiarate nel Quadro RT della dichiarazione Modello Redditi PF.
La detenzione delle criptovalute deve essere dichiarata?
Le criptovalute, poiché assimilate a valute estere, devono essere indicate nel quadro relativo al monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (Quadro RW) indipendentemente dalle modalità di conservazione (dispositivo elettronico o wallet).
Ci si interroga, tuttavia, se l’obbligo di compilazione del Quadro RW sussista anche nel caso in cui il detentore delle criptovalute possieda la chiave privata (tipico caso dei crypto miner) non essendo verificato il presupposto sulla base del quale è fondato l’obbligo di cui in oggetto (ossia la detenzione di investimenti all’estero).
Si consiglia a tal punto, in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate ed in via prudenziale, di assolvere l’obbligo di compilazione del Quadro RW anche nel caso in cui si detenga la chiave privata.
Tale obbligo è stato, per la prima volta, confermato anche dalle istruzioni alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2019 (Modello Redditi PF 2020).
In precedenza in merito si era già espressa l’Agenzia delle Entrate nell’interpello DRE Lombardia 956-39/2018 nonché il già citato Tar del Lazio con la sentenza n.1077/2020.
Ai fini della compilazione del quadro RW, le stesse istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2019 (Modello Redditi PF 2020), prevedono specificatamente che le criptovalute vadano dichiarate al controvalore in Euro al 31 dicembre (o alla data di vendita se vendute precedentemente al 31 dicembre) come risultante dal sito utilizzato per l’acquisto delle stesse, indicando come codice di individuazione del bene il codice 14 “altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali“.
Le criptovalute sono assoggettate ad IVAFE?
Le criptovalute non sono invece soggette a tassazione ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) in quanto non sono qualificabili quali prodotti finanziari, conti correnti bancari e/o libretti di risparmio, né lo sono i portafogli virtuali (cd. “wallet”) su cui sono depositate.
Quali sono le sanzioni in caso di omessa o irregolare compilazione del quadro RW?
Si ricorda da ultimo che in caso di omessa o irregolare compilazione del quadro RW sono previste sanzioni comprese tra il 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato; la sanzione raddoppia (tra il 6% al 30%) nel caso in cui l’investimento sia detenuto in uno Stato considerato paradiso fiscale.
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