In un precedente articolo ci siamo occupati degli obblighi dichiarativi e dei profili di tassazione delle criptovalute, nel presente articolo entreremo nel merito delle modalità di calcolo della plusvalenza netta da cessione di criptovaluta.
Quando si realizza una plusvalenza o una minusvalenza da cessione di criptovalute?
In considerazione della loro assimilazione ai fini fiscali alle valute estere, si realizza una cessione a titolo oneroso di criptovalute nei seguenti casi:
- la cessione di criptovaluta contro Euro;
- la cessione di criptovaluta contro un’altra valuta estera (ad esempio US Dollar, GBP, etc..);
- la cessione di criptovaluta contro un’altra criptovaluta;
- il prelievo di criptovaluta dal deposito o dal conto corrente; nonché
- l’investimento della criptovaluta in una qualsiasi attività finanziaria.
Quando la plusvalenza da cessione di criptovaluta è tassata?
Verificatasi una cessione di criptovaluta a titolo oneroso in una delle casistiche sopra individuate, è necessario stabilire se la plusvalenza debba essere assoggettata all’imposizione sostitutiva del 26% prevista dall’art. 5 comma 2 del DLgs. 461/97 (o in alternativa, nel caso si realizzi una minusvalenza se possa essere dedotta).
Ai sensi dell’Art. 67, comma 1-ter, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il presupposto impositivo è verificato laddove il controvalore medio di criptovalute detenute sia superiore a Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui in un periodo d’imposta, utilizzando il cambio di riferimento all’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio dell’anno in cui si è verificata la cessione).
Resto inteso che nel caso in cui il presupposto impositivo non fosse verificato (controvalore medio di criptovalute detenute inferiore a Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui) non è possibile neanche la deduzione delle minusvalenze eventualmente realizzate.
Come si calcola la plusvalenza o la minusvalenza da cessione di criptovalute?
Verificato il presupposto impositivo, occorre determinare la plusvalenza o la minusvalenza da cessione di criptovalute ai sensi dell’Art. 67, comma 1-bis, del TUIR. A tal fine, è necessario individuare:
- il costo d’acquisto della criptovaluta o, nel caso in cui la criptovaluta venga acquisita per donazione il costo sostenuto dal donante ai sensi dell’art. 68 co. 6 del TUIR;
- il prezzo di acquisto al cambio spot in Euro (anche nel caso di cessione di criptovaluta contro un’altra criptovaluta); e
- considerando cedute per prime le criptovalute acquisite più recentemente (cd. metodo del “LIFO”).
Si riporta per semplicità un esempio di calcolo della plusvalenza.
Le plusvalenze da cessione di criptovalute possono essere compensate, oltre che con minusvalenze della stessa natura realizzate nell’anno (anche con quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere), anche con le seguenti minusvalenze:
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e di fattispecie assimilate (art. 67, co. 1 lettere c);
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e di fattispecie assimilate (art. 67, co. 1 lettere c-bis);
- plusvalenze realizzate attraverso le cessioni o il rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di metalli preziosi, nonché di quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo (art. 67, co. 1 lettere c-ter); e
- redditi, diversi da quelli sopra indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci, ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (art. 67, co. 1 lettere c-quater).
Qualora l’ammontare delle minusvalenze risulti superiore a quello delle plusvalenze (sempre laddove sia verificato il presupposto impositivo), l’eccedenza potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze dei periodi successivi, non oltre il quarto.