Nel precedente articolo abbiamo trattato gli aspetti generali del visto di conformità Superbonus 110% quale strumento necessario nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura; nel presente documento, viene fornita una panoramica dei controlli che il professionista abilitato deve effettuare ai fini dell’apposizione del visto di conformità Superbonus 110%.
Che tipo di visto è il visto di conformità Superbonus 100%?
Il visto di conformità Superbonus 100% viene rilasciato ai sensi dell’Articolo 35 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 ossia della disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Si tratta, pertanto, di un c.d. “visto leggero” al pari di quelli rilasciati ai fini IRES, IRAP e IVA.
Data la tipologia di visto, pertanto, il ruolo del professionista nell’ambito del Superbonus 100% è quello di verificare la corrispondenza dei dati esposti nella comunicazione di opzione presentata dal beneficiario del Superbonus 100% rispetto alle risultanze della relativa documentazione.
Si tratta, quindi, di un’attività di controllo formale (e non di merito) svolta allo scopo di scongiurare errori materiali e di calcolo nella determinazione della detrazione (e del credito d’imposta) sulla base delle disposizione che disciplinano il Superbonus 110%, comparabile in toto a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello Redditi, IRAP e IVA.
Quali sono i controlli che il professionista abilitato deve fare ai fini dell’apposizione del visto di conformità Superbonus 110%?
In prima istanza, il professionista abilitato deve verificare la tipologia del soggetto beneficiario del Superbonus 110% nonché i dati relativi all’immobile oggetto degli interventi al fine di verificare, anche sulla base delle dichiarazioni dei tecnici richieste dalla disciplina in esame, la presenza dei presupposti soggettivi.
Verificati i presupposti di cui sopra, il professionista, al fine di attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, dovrà attentamente verificare la corrispondenza dei dati esposti nella comunicazione di opzione presentata dal beneficiario del Superbonus 100% rispetto alle risultanze della relativa documentazione prodotta dal soggetto beneficiario.
Il professionista dovrà, inoltre, richiedere la predisposizione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza dei requisiti della disciplina in esame al fine di limitare i propri profili di responsabilità amministrative e penale nel caso in cui le informazioni/documentazione ricevuta dovessero rivelarsi infedeli e non veritiere.
A tal fine il Documento di Ricerca “Il Superbonus 110%: Check list visto di conformità Ecobonus e Sismabonus” della Fondazionale Nazionale dei Dottori Commercialisti prevede la richiesta e la predisposizione dei soggetti a vario titolo interessati di dichiarazioni sostitutive attestanti:
• il rispetto del limite di detrazione per singolo intervento avente diritto al Superbonus 100%;
• la presenza di altri contributi incassati per gli stessi interventi;
• il non utilizzo dell’immobile oggetto di intervento nell’ambito di attività d’impresa o professionale;
• la presenza di reddito nell’anno precedente il sostenimento della spesa;
• la presenza di interventi della stessa natura sullo stesso immobile che rappresentino una mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti;
• la presenza o meno di interventi su altre unità immobiliari.
Il professionista preposto al rilascio del visto sarà, inoltre, tenuto a verificare, come anticipato, la rispondenza formale dei documenti raccolti rispetto a quanto prescritto dalla legge ai fini della spettanza del superbonus 110% ed a quanto riportato nella comunicazione di opzione presentata dal beneficiario.
Quali sono le sanzioni in caso di infedele visto di conformità Superbonus 110%?
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, al professionista che rilascia un visto di conformità infedele si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2.000 ai 15.000 euro prevista dall’art. 119, comma 14 del Decreto rilancio.
Quali sono le tempistiche per il rilascio del il visto di conformità Superbonus 110%?
Il professionista abilitato è tenuto ad inviare la comunicazione dell’opzione sulla quale è apposto il visto di conformità Superbonus 110% all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello e le istruzioni reperibili dal loro sito internet.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.
Si badi bene che il mancato invio della comunicazione dell’opzione sulla quale è apposto il visto di conformità Superbonus 110% nei termini e con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.283847/2020 rende l’opzione inefficacie.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, il rilascio del visto di conformità Superbonus 100% è un’attività che richiede una particolare attenzione e scrupolosità nell’analisi della documentazione fornita in considerazione delle sanzioni, talvolta anche di rilevanza penale, previste in caso di rilascio di un visto di conformità infedele da parte del professionista.