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Il Decreto-Legge del 19 maggio n. 34 convertito in Legge n. 77/2020, meglio conosciuto come decreto “Rilancio”, ha introdotto il “Superbonus 110%”, che si sostanzia nell’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per determinati interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

Lo stesso decreto “Rilancio ha previsto la possibilità, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione in 5 quote annuali di parti importo, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Per esercitare l’opzione, in questi ultimi due casi, si dovrà trasmettere dal 15 ottobre 2020 una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In tali casi, per poter beneficiare del Superbonus 110%, è condizione necessaria l’ottenimento dell’asseverazione tecnica e del visto di conformità come richiesto dall’art. 119 del Decreto-Legge.

Quali soggetti possono beneficiare del Superbonus 110%?

I soggetti che possono usufruire del Superbonus 110% sono:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti (ad esempio intervento trainante isolamento termico, intervento trainante sostituzione impianti di riscaldamento) effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Chi può rilasciare il visto di conformità Superbonus 110%?

Il visto di conformità – obbligatorio nel caso in cui il contribuente invece della detrazione scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito – si sostanzia in un mero esame dal punto di vista formale dei documenti e dei titoli che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 241/1997 il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti abilitati, indicati alle lettere a) e b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, quali ragionieri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, periti commerciali, responsabili dell’assistenza CAF e periti ed esperti iscritti nei registri CCIAA.

Nell’ipotesi in cui lo sconto in fattura o la cessione del credito venga richiesto sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) le operazioni attinenti al rilascio del visto di conformità dovranno essere eseguite e ripetute per ogni singolo SAL.

L’articolo 119 comma 14 del Decreto-Legge 34/2020 dispone che i professionisti che rilasciano il visto di conformità debbano stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. In mancanza della copia della polizza assicurativa l’asseverazione non è valida.

Come si trasmette il visto di conformità Superbonus 110%?

Il modello ufficiale per la presentazione del visto di conformità, approvato con il Provvedimento n. 283847/2020 dell’Agenzia delle Entrate, è denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Il professionista che appone il visto di conformità procede alla trasmissione telematica dell’apposito modello sull’assunto delle istruzioni previste nel provvedimento direttoriale dell’8 agosto 2020.

Sull’assunto che il visto di conformità che verrà rilasciato dal professionista preposto costituirà uno dei documenti necessari per poter godere delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, risulta necessario che, una volta concluse le attività di certificazione, vengano indicati i seguenti elementi:

  • i dati anagrafici e qualifica professionale del soggetto incaricato di rilasciare il visto di conformità;
  • l’assenza di sospensione o di provvedimenti di revoca del rilascio del visto di conformità;
  • l’iscrizione, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997;
  • il possesso e la vigenza di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali inerenti al rilascio del visto di conformità.

Si rimanda ad un successivo articolo l’analisi della tipologia dei controlli che il professionista deve effettuare ai fini dell’apposizione del visto di conformità Superbonus 110%.

Si ringrazia il Dottor Daniel Destro per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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